giovedì, Marzo 28, 2024
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AIA: autorizzazione integrata ambientale

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal Decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

L’AIA è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 372/1999 in attuazione della Direttiva comunitaria 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, poi superato dal D.lgs. n. 59 del 2005, quale atto di recepimento integrale della stessa direttiva. L’autorizzazione integrata ambientale è stata infine ricondotta dal D.lgs. 128 del 2010 nell’alveo del Testo Unico dell’Ambiente con l’introduzione del Titolo III- bis che ha per oggetto “prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”.

La Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea ha introdotto nella disciplina comunitaria i principi di prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento (IPPC: integrated pollution prevention and control) per gli impianti produttivi che potenzialmente possono avere un maggiore impatto sull’ambiente e sulla salute umana.

Il processo centrale dell’attuazione dell’IPPC si sostanzia nel rilascio di una autorizzazione integrata ambientale che va a sostituire in materia ambientale tutte le preesistenti autorizzazioni (visti, nulla osta e pareri) necessarie per l’esercizio dell’installazione. L’introduzione dell’AIA e quindi di questo sistema di “autorizzazione unica” che deve essere rilasciata da un’unica autorità competente, porta ad un notevole snellimento delle procedure e ad un coordinamento/integrazione delle azioni amministrative, al fine di garantire unitarietà delle strutture nell’applicazione dei principi comunitari e nazionali. L’autorizzazione integrata ambientale semplifica il regime autorizzatorio e consente da un lato di avere un quadro unitario degli effetti di una determinata attività, e dall’altro consente di raccogliere ed elaborare più facilmente i relativi dati.

“L’autorizzazione integrata ambientale è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’art. 4, comma 4, lett. c) o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo II bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4, comma 4, lett. c)”. “L’autorizzazione  integrata  ambientale  ha  per  oggetto  la prevenzione  e  la  riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle  attività  di  cui all’Allegato VIII e prevede misure intese a evitare,   ove   possibile,  o  a  ridurre  le  emissioni  nell’aria, nell’acqua  e  nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire  un  livello  elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”. Le attività a cui fa riferimento l’ Allegato VIII  del D.lgs. n. 152/2006 sono:

  • attività energetiche;
  • attività di produzione e lavorazione dei metalli;
  • industria dei prodotti minerali;
  • industria chimica;
  • gestione dei rifiuti;
  • altre attività ( industria cartaria, industria tessile, concerie, macelli, allevamenti zootecnici con una certa capacità produttiva);
  • modifiche sostanziali alle attività suddette.

Il  D.lgs.  46/2014 ha modificato, ampliandolo, l’art 5, lett. o- bis del D.lgs. 152/2006, stabilendo che nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni sono opportunamente coordinate a livello istruttorio. Una ulteriore modifica apportata dal decreto di attuazione della Direttiva 2010/75/UE, consiste nell’aver sostituito il termine «Impianto» con quello di «Installazione» intesa quale “unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”.

L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best avalaible tecniques: migliori tecniche disponibili), salvo quanto previsto all’articolo 29 sexies , comma 9  -bis , e all’articolo 29  octies”.  Le “Conclusioni sulle BAT” è un documento adottato secondo quanto specificato all’art. 13 della Direttiva 2010/75/CE e contiene una parte delle analisi dei BREF (Bat reference document)  riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. In particolare vengono definiti i livelli di emissione autorizzabili ( BAT-AEL, BAT-Associated Emission Levels) per ciascuno dei settori presi in esame.

Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività  di  cui  all’Allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali ( art 7, comma 4 bis D.lgs. 152/2006). Sono  sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali  e  provinciali i progetti di cui all’allegato VIII che non risultano  ricompresi  anche  nell’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali ( art 7, comma 4 ter)”. In sede statale, ai sensi del successivo comma 5, l’autorità competente è il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede regionale, la pubblica amministrazione è l’autorità competente, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome, con compiti di tutela, protezione e valorizzazione dell’ambiente.

L’AIA deve includere “tutte  le  misure  necessarie per soddisfare   i  requisiti  di  cui  agli  articoli  6,  comma  15,  e 29-septies,  al  fine  di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente   nel   suo   complesso.   L’autorizzazione   integrata ambientale  di  attività regolamentate  dal  decreto  legislativo 4 aprile  2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra […]”.  É soggetta a rinnovo ogni cinque anni, confermando ovvero aggiornando le relative condizioni. Nel caso in cui l’installazione risulti registrata ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 il rinnovo dovrà essere effettuato ogni otto anni; se l’installazione è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001, il rinnovo è effettuato ogni sei anni.

Ai fini dell’esercizio delle nuove installazioni, della modifica e dell’adeguamento, del funzionamento delle installazioni già esistenti, all’autorità competente viene presentata, per mezzo di procedure telematiche, una domanda contenente l’individuazione dell’installazione (tipo e portata delle attività e del progetto). Alla luce dell’esperienza maturata, in particolare avendo constatato che i procedimenti di riesame e di modifica costituiscono allo stato attuale la maggior parte delle casistiche,  il Ministero dell’Ambiente con il D.M. 25/05/2016, n. 14119, ha rinnovato la modulistica circa la presentazione della domanda. Ha ritenuto opportuno “integrare i formati da utilizzare per presentare comunicazioni o istanze relative a modifiche di installazioni soggette ad AIA statale, che non sono già state sottoposte a procedure di VIA, al fine di poter valutare la non sussistenza di effetti negativi significativi sull’ambiente che potrebbero essere determinati dalla realizzazione del progetto di modifica dell’impianto”.

L’autorità competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verifica la completezza della domanda presentata e della documentazione allegata; qualora risultino incomplete potrà essere richiesta l’integrazione; comunica al gestore la data di avvio del procedimento e la sede degli uffici competenti. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il gestore provvede alla pubblicazione su un quotidiano di  diffusione provinciale o regionale ovvero di diffusione nazionale, di un annuncio  contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del proprio nominativo . Entro trenta giorni dalla pubblicazione, presa visione della documentazione, i soggetti interessati possono presentare osservazioni in forma scritta. L’Autorità competente convoca un’apposita Conferenza di servizi, ai fini del rilascio dell’AIA, che deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di  scadenza  del  termine  previsto per la presentazione delle osservazioni. Entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, l’Autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di rilascio dell’AIA. 

Nell’ambito delle attività di controllo, rispetto alla disciplina previgente, il D.lgs. n. 46/2014 ha conferito all’autorità competente maggiori poteri di iniziativa e di impulso, così come articolati dall’art. 29 decies. Oltre le ipotesi di controllo ordinario disciplinate dal comma 3 dell’art. 29 decies, l’autorità competente può disporre, ai sensi del comma 4,  anche di ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati dallo stesso decreto. Per i controlli ordinari, del rispetto delle condizioni dell’AIA, la norma  affida la competenza all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA (anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali territorialmente competenti), per impianti di competenza statale, o alle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA-APPA), negli altri casi.

Circa il procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29-octies, l’autorità competente “rinnova ogni cinque anni l’Autorizzazione integrata ambientale  o   l’autorizzazione   avente   valore   di autorizzazione  integrata  ambientale  che  non  prevede  un  rinnovo periodico,  confermando  o  aggiornando  le  relative  condizioni,  a partire  dalla data di rilascio dell’autorizzazione”. Il riesame è effettuato dalla medesima autorità, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando:

  • l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
  • le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
  • la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
  • nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

Ai sensi del comma 9, “in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;

c) alla revoca dell’AIA e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.”

La sospensione, anche alla luce del disposto comunitario, deve essere riferita al caso in cui si manifestino situazioni di “immediato pericolo o danno per l’ambiente o per la salute umana”, imponendo contestualmente che la sospensione perduri fino al ripristino della conformità.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio dell’impianto in assenza di autorizzazione ovvero nel caso in cui l’AIA si stata sospesa o revocata, è previsto un corredo sanzionatorio di norme penali ed amministrative che proporzionalmente si muove tra le fattispecie della sanzione pecuniaria, della chiusura dell’impianto fino all’arresto, così come disposto dall’art. 29 quattuordecies.

Attualmente, tra i procedimenti di AIA avviati vi è quello relativo allo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, identificato quale impresa di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge 4/6/2013, n. 61. A riguardo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha realizzato un’area, presente sul sito web del suddetto Ministero, per facilitare e promuovere l’accesso all’informazione e la partecipazione del pubblico al processo di rilascio, rinnovo, riesame e aggiornamento (modifica sostanziale o non sostanziale) dell’AIA, in linea con i principi della convenzione di Aarhus e con quanto previsto dal D.lgs. 152/2006.

Amalia Scaperrotta

Nasce ad Ariano Irpino (AV) il 14/12/1993. Consegue la maturità scientifica ed é attualmente iscritta al quinto anno di Giurisprudenza presso l'Università degli studi del Sannio. Prossima alla laurea intende sviluppare una tesi in Negoziazione e Sviluppo Sostenibile. Da sempre sensibile ai problemi ambientali e ai temi sociali, è un energy broker presso un'azienda che si occupa di energie rinnovabili impegnata anche nel sociale. Ha partecipato al Concorso indetto dalla Fondazione Italiana Accenture, sullo Sviluppo Sostenibile, "Youth in Action for Sustainable Development Goals", in cui è arrivata in finale. È socia di Elsa ( The European Law Student's Assocation ). Nelle sue esperienze universitarie ha partecipato ad un progetto di ricerca, nell'ambito del Diritto Commerciale dal titolo "La liceità del marchio".

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