giovedì, Aprile 25, 2024
Uncategorized

Albo dei Commissari di gara ANAC: tutto rimandato al 15 aprile

Con un Comunicato dell’ultimo momento, il Presidente dell’ANAC rinvia la data di effettiva operatività dell’Albo ANAC di cui all’art. 78 del D.lgs 50/2016[1]..

Nonostante il sistema sia stato predisposto, l’ANAC ha riscontrato che attualmente “il numero degli esperti iscritti all’Albo non consente di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste”.

Alla luce di tale evenienza, e tenuto conto che, allo stato attuale, l’apparato normativo in materia di appalti non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte all’art. 77 per i casi di assenza e/o carenza di esperti, l’Autorità ritiene necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019.

In attesa dei prossimi passi da parte dell’Autorità e delle Istituzioni, appare utile ripercorrere brevemente lo stato dell’arte relativo all’Albo Commissari ANAC.

Con il Comunicato del 18 luglio 2018 veniva stabilita la data del 15 gennaio 2019 per l’operatività dell’Albo. A partire da suddetta data, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto attingere obbligatoriamente dall’albo nazionale dei commissari di gara tenuto dall’ANAC per la nomina dei commissari di gara.

 Il procedimento, tuttora in corso, volto a dare piena attuazione agli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 è proseguito con l’aggiornamento delle Linee Guida n.5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”[2].

Tale iscrizione è obbligatoria anche per i commissari “interni” alla Stazione appaltante (cioè scelti tra il personale facente parte dell’organico dell’Amministrazione). I casi in cui la Stazione appaltante può procedere alla nomina di un commissario interno, difatti, sono stabiliti dall’art. 77 comma 3 del Codice appalti e dalle linee guida ANAC n. 5. Il principio generale prevede che: “in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara”. Sono previste inoltre deroghe per affidamenti di particolare contenuto tecnologico.

Dal 10 settembre 2018 venivano pertanto aperte le iscrizioni all’albo nazionale dei commissari di gara attraverso il sito ANAC, a disposizione dei professionisti. In apposito Allegato “Elenco sottosezioni dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” delle Linee guida n. 5, l’ANAC identificava le tipologie di professioni a cui è possibile iscriversi.

Con delibera n. 648 del 2018, l’ANAC pubblicava le istruzioni operative per l’iscrizione all’albo. La procedura è descritta ai punti 1, 2, 3, 4 e 5[3] della delibera citata, mentre per quanto riguarda la procedura per l’estrazione dei commissari esterni, è necessario fare riferimento ai punti 6, 7 e 8 [4]della stessa.

In teoria, una volta attivato l’Albo, ogni stazione appaltante dovrà chiedere all’ANAC per ogni gara la lista di esperti tra cui sorteggiare, specificando la sezione dell’albo in base all’oggetto dell’appalto. L’ANAC estrae a sorte un numero di candidati commissari idonei da mettere a disposizione della stazione appaltante, che estrarrà a sua volta i nomi dei commissari in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo specifico appalto.

Non si può fare a meno di notare come il sistema, prossimo allo START, abbia già riscontrato notevoli criticità.

Non mancano, inoltre, forti perplessità per quanto riguarda la vincolatività del nuovo sistema, improntato sugli strumenti c.d. di “soft law”.

Si resta pertanto in attesa dei nuovi sviluppi, che si spera interverranno in maniera sistematica per favorire non solo la trasparenza ma altresì l’efficienza delle procedure ad evidenza pubblica.

 

 

[1] Il testo dell’articolo prevede che: “È istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l’Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12.

1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici”.

[2] Sull’argomento si rimanda al precedente articolo su https://www.iusinitinere.it/le-novita-dellanac-sulle-linee-guida-la-scelta-dei-commissari-gara-8004 .

[3] “L’iscrizione all’Albo, il procedimento di estrazione e la gestione dell’Albo avvengono attraverso l’Applicativo reso disponibile dall’Autorità nella sezione servizi del portale www.anticorruzione.it.

  1. I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità previsti dalle Linee guida n.5 possono iscriversi all’Albo, attraverso l’Applicativo, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti. Il richiedente deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di un indirizzo PEC e disporre di credenziali username e password rilasciate dal sistema dell’Autorità.
  2. I candidati predispongono la domanda di iscrizione accedendo direttamente all’Applicativo e compilando i campi previsti. I candidati possono allegare alla domanda di iscrizione esclusivamente un proprio curriculum vitae. Terminato l’inserimento dei dati, l’Applicativo genera un documento in formato .pdf che contiene le dichiarazioni rese. Il documento deve essere scaricato dall’esperto, da questi firmato digitalmente e ricaricato nell’Applicativo. La corretta ricezione del documento ricaricato e inviato perfeziona l’iscrizione all’Albo. L’esperto può verificare o modificare i dati della propria iscrizione consultando l’Albo stesso o accedendo alle apposite sezioni dell’Applicativo. Sono segnalate tramite l’Applicativo dal soggetto interessato (esperto o stazione appaltante) le modifiche che incidono sul possesso dei requisiti o altre modifiche delle condizioni soggettive dell’esperto, nonché le circostanze previste dai paragrafi 4.9 e 4.10 delle Linee guida n.5. I candidati che possiedono i requisiti per l’iscrizione in più di una delle categorie di cui al paragrafo 2.2 delle Linee guida n.5 compilano la domanda selezionando tutti i profili posseduti e autocertificando il possesso dei requisiti di una delle categorie indicate. In ogni caso il candidato deve dichiarare se è dipendente di una stazione appaltante e se ha ricevuto sanzioni nel corso della sua attività lavorativa e professionale, anche se riferite ad una categoria diversa da quella per la quale viene autocertificato il possesso dei requisiti. Gli esperti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono iscriversi o solo come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza, oppure sia come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza che come commissari esterni per le procedure indette dalle altre stazioni appaltanti. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità di cui ai paragrafi 2.3 lettera f), 2.4 lettera g), 2.5 lettera e) e 2.6 lettera d) delle Linee guida n.5 si intende come incarico tipico dell’attività svolta una prestazione retribuita pertinente alla professionalità della sottosezione cui l’esperto intende iscriversi. Si prescinde dal requisito della retribuzione per gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici da una pubblica amministrazione. Sono inoltre valutabili, indipendentemente dalla retribuzione, gli incarichi di: RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione nonché l’aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
  3. L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno solare, fermo restando che la tariffa di iscrizione stabilita dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 è dovuta per ciascun anno solare indipendentemente dalla data di iscrizione. Il mancato pagamento della tariffa comporta il rifiuto dell’iscrizione. In fase di avvio dell’Albo la tariffa versata per le iscrizioni effettuate nel 2018 è comprensiva dell’annualità dovuta per il 2019. La tariffa per gli anni successivi a quello dell’iscrizione dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Qualora l’esperto non versi la tariffa entro il predetto termine viene sospeso dall’Albo e, in difetto di regolarizzazione entro 30 giorni dal sollecito dell’Autorità, cancellato dall’Albo. Per il versamento della tariffa si osservano le istruzioni indicate nel sito dell’Autorità. La tariffa non è esigibile nei riguardi degli esperti iscritti unicamente come commissari interni delle amministrazioni aggiudicatrici di appartenenza. Il rigetto della domanda di iscrizione ovvero la cancellazione dall’Albo non comportano il diritto alla restituzione della tariffa versata, vista la necessaria attività istruttoria in capo ai competenti uffici dell’Autorità.
  4. Ogni anno, entro il 31 gennaio, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, oltre al pagamento della tariffa di iscrizione se dovuta, l’esperto conferma tramite l’Applicativo la permanenza dei requisiti dichiarati. L’esperto comunica, tramite l’Applicativo, anche l’intenzione di cancellarsi dall’Albo, portando a termine comunque le attività nella commissione in cui sia stato nominato commissario. L’esperto che non sia componente di commissioni è cancellato senza ulteriori formalità, altrimenti è escluso dalla visibilità pubblica dell’Albo e definitivamente cancellato a seguito della comunicazione della stazione appaltante di cui al successivo punto 10.”

[4] “6. La stazione appaltante richiede tramite l’Applicativo, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara, che può prevedere, per ciascuna delle tipologie professionali, oltre alle sottosezioni principali, una o più sottosezioni equivalenti o subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità che l’estrazione possa non individuare il numero di esperti richiesti, la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi del dell’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, i componenti esterni della commissione. Allo scopo indica secondo la struttura proposta dall’Applicativo:

– il CIG della procedura di affidamento

– la sezione dell’Albo;

– se l’affidamento è di particolare complessità;

– una o più sottosezioni principali in cui devono essere iscritti gli esperti da estrarre e per ciascuna di esse le eventuali sottosezioni equivalenti o subordinate, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara;

– il numero di esperti da estrarre, in misura pari al doppio o al triplo degli esperti da nominare.

  1. La documentazione di gara deve essere redatta fornendo le predette informazioni e, allo scopo, può prevedere, per ciascuna delle tipologie professionali, oltre alle sottosezioni principali suindicate, una o più sottosezioni equivalenti o subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità che l’estrazione possa non individuare il numero di esperti richiesti.
  2. L’ANAC, tramite l’Applicativo, previa verifica delle informazioni inserite, fornisce alla stazione appaltante richiedente la lista degli esperti estratti, con i seguenti criteri:
  3. a) gli esperti sono estratti tra quelli, della sezione, sottosezione e livello di esperienza indicati dalla stazione appaltante con il minor numero di nomine ricevute a componente di commissione giudicatrice, considerando tutte le sottosezioni cui è iscritto e tutti i periodi di iscrizione, esclusi gli interni alla stazione appaltante, quelli sospesi nonché quelli temporaneamente non estraibili in quanto già estratti in una procedura di composizione di altra commissione non ancora definita;
  4. b) la casualità e l’indipendenza dell’estrazione degli esperti dal gruppo composto come indicato alla lettera a) è assicurata attraverso la funzionalità di generazione di numeri casuali messa a disposizione da un servizio esterno di randomizzazione. Nel caso di indisponibilità di detto servizio esterno la generazione dei numeri casuali avviene utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall’ambiente operativo dell’Applicativo.

Per le estrazioni relative alla sezione speciale si applicano inoltre gli ulteriori criteri previsti all’articolo 77, comma 3, primo periodo del Codice dei contratti pubblici. L’estrazione si considera validamente effettuata quando il numero degli esperti estratti risulti corrispondente a quello richiesto dalla stazione appaltante. In tale ipotesi l’Applicativo genera un file formato pdf contente i nominativi e i riferimenti degli esperti estratti, che costituisce la lista di cui all’articolo 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. La disponibilità di detto file nell’Applicativo integra la comunicazione da parte dell’ANAC ai sensi della predetta disposizione. L’estrazione validamente effettuata può essere annullata, attraverso l’Applicativo, previa adeguata motivazione. In tal caso la stazione appaltante procede ad una nuova richiesta di estrazione per la stessa procedura di affidamento. Se l’estrazione non consente di soddisfare le richieste della stazione appaltante, per insufficiente disponibilità di esperti estraibili, la stessa è invalida. L’Applicativo genera un file formato pdf contenente l’esito negativo dell’estrazione. In tale ipotesi la stazione appaltante, per la generazione della lista, dovrà ripetere la procedura di estrazione”.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

Lascia un commento