giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Alcol blow: non è necessario farsi assistere dall’avvocato

L’alcol blow è un apparecchio simile ad una torcia, con il quale si può eseguire l’alcol test, ovvero un analizzatore digitale portatile e riutilizzabile. Tale accertamento non è invasivo e permette di misurare il tasso alcolemico attraverso l’analisi del respiro. Con la sentenza n.  47761/2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che per l’esame a mezzo alcol blow non è necessario il previo avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, esso ha una funzione preliminare rispetto all’accertamento eseguito mediante etilometro. [1]

L’esame mediante alcol blow non rientra tra gli accertamenti urgenti sulle persone come previsto ai sensi dell’art. 354 cpp, per i quali è richiesto l’obbligo di farsi assistere da un difensore di fiducia. L’art. 354 cpp rubricato “accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone. Sequestro” prevede l’eventualità che vengano compiuti degli accertamenti urgenti, che rispondono alla normale fisiologia dell’attività d’indagine condotta dalla polizia giudiziaria.

Il caso di specie oggetto della pronuncia della Cassazione (n. 47761/18) riguarda un’automobilista fermato in piena notte e sottoposto dall’autorità locale all’analisi dell’alcol test, mediante alcol blow. L’automobilista ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebrezza con l’aggravante notturna veniva condannato sia in primo che in secondo grado. L’uomo in sua difesa, dinnanzi alla Corte di Cassazione invocava la nullità/inutilizzabilità del risultato dell’alcol blow per mancato avviso del diritto di essere assistito da un avvocato. La Cassazione ha perciò deciso che l’avviso non è un elemento valido per sottrarre l’automobilista dalla condanna. [2]

In materia di circolazione della strada la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un avvocato per la persona sottoposta all’accertamento, quantitativo e non invasivo, e alle prove previste dall’art. 186 comma 3 codice della strada, poiché si tratta di accertamenti preliminari rispetto a quelli eseguiti con l’etilometro. Tali accertamenti preliminari restano estranei alla categoria degli esami previsti dall’art. 354 cpp. [3]

L’etilometro,  invece, è uno strumento per la misurazione del valore dell’alcol che misura l’etanolo contenuto nel sangue. L’etilometro utilizzato dalle forze dell’ordine deve avere per legge determinate caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale del 22 maggio 1990 n. 196; esso misura l’alcol attraverso l’analisi dell’aria espirata e indica il valore di concentrazione dell’alcol. La prima legge italiana che ha concesso l’uso dell’etilometro è il decreto legge 285 art. 186 del 30.04.92.

L’obbligo dell’avvertimento del diritto all’assistenza di un avvocato scatta nel momento in cui l’organo di polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga sussistente uno stato di alterazione del conducente e, comunque, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro. Il sistema di garanzie delineato dagli artt. 114 disp att. c.p.p. e 354 c.p.p. introduce una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e con l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore. Tale diritto si configura come un’ adempimento indispensabile e necessario per la prosecuzione dell’accertamento.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di preavviso al conducente, coinvolto in un sinistro stradale, del diritto di farsi assistere da un difensore sussiste anche in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria. [4]

Dunque, l’accertamento mediante alcol blow, è una fattispecie diversa rispetto all’esame con l’etilometro; i giudici hanno confermato che l’accertamento mediante alcol blow è da considerarsi non invasivo, avente carattere di un controllo preliminare. Di conseguenza esso è estraneo alla categoria degli accertamenti urgenti sulle persone, per i quali c’è l’obbligo di dare avviso a chi è sottoposto, di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia.    

[1] Zeppilli V., Per l’alcol blow non serve l’avvocato, tratto da www.studiocataldi.it

[2] Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza 19.10.18 n. 47761

[3] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 gennaio 2015 n. 5396

[4] CASSAZIONE. PROVA ETILOMETRO. L’AVVISO DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE VA DATO PRIMA DELLA PROVA.,  12.02.2018 tratto da www.anvu.it 

Immagine tratta da: www.didiritto.it

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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