sabato, Dicembre 14, 2024
Labourdì

Alternanza scuola-lavoro: disciplina e aspetti problematici relativi alla tutela degli studenti

Nell’ordinamento scolastico italiano è previsto il progetto conosciuto come “alternanza scuola-lavoro”.
Tale progetto è stato introdotto per la prima volta con legge con la legge num. 53/2003, che lo prevedeva come facoltativo.
Successivamente, con la cosiddetta “legge sulla Buona Scuola” (la n°107/2015), esso è stato previsto come obbligatorio per tutti gli studenti della terza, quarta e quinta superiore.

Si tratta di un metodo formativo introdotto nel percorso didattico sia dei licei (200 ore) che, soprattutto, degli istituti tecnici e professionali (400 ore), il quale prevede lo svolgimento di un periodo di formazione professionale presso aziende, enti, associazioni, ordini professionali o istituzioni.
Lo scopo è quello di formare lo studente e di incrementare le capacità e le conoscenze pratiche di modo da permettergli un maggiore orientamento per il momento in cui avrà concluso il ciclo di studi.

I progetti vengono valutati dall’istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese interessate, nonché con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o ancora con enti pubblici e privati.

Oltre alla convenzione, viene poi stipulato il “patto formativo” tra studente (o dal genitore nel caso in cui lo studente sia minorenne) e dirigente scolastico, il quale ha ad oggetto l’assunzione, da parte dello studente, di determinati obblighi quali l’uso di un determinato tipo di abbigliamento, il rispetto degli orari di lavoro e delle indicazioni impartitegli dai tutors, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di comportamento, il rispetto delle norme in tema di privacy.

Nonostante la pendenza di tali obblighi e il riconoscimento di diritti in capo allo studente-lavoratore, il rapporto tra quest’ultimo e la struttura ospitante non si atteggia come rapporto di lavoro; infatti, una volta esauritosi il periodo di alternanza lavoro, il vincolo cessa di esistere e non sorge nessun diritto per lo studente di essere poi successivamente assunto.

Ciononostante trovano applicazione tutte le norme in materia di sicurezza vigenti in un regolare rapporto di lavoro.

Ed è qui che sorgono i maggiori dubbi rispetto a tale progetto.

Per quanto si tratti, infatti, di un progetto teoricamente molto proficuo e sicuramente importante per la formazione dello studente e futuro lavoratore, esso ha da sempre destato non poche perplessità in materia di tutela dello studente.

A chi spetta la tutela? E come deve essere svolta?

La regolazione degli aspetti relativi alla tutela della sicurezza e della salute è contenuta nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza (prevista nel decreto ministeriale n° 195/2017).
Essa prevede che la formazione generale dello studente spetti all’istituto scolastico, salvo poi attuare la formazione circa i rischi specifici presso la struttura ospitante.
Viene comunque fatta salva nella Carta la possibilità di regolare diversamente nella convenzione, individuando soggetti diversi cui compete l’onere di formazione dello studente.

Ciò si traduce nella prassi nel rischio che tale fase di formazione non venga poi di fatto correttamente realizzata, così che lo studente non sia effettivamente informato su quali siano i comportamenti sicuri che deve tenere sul posto di lavoro.

Ne consegue, ancora, che l’unica vera tutela attuata sarà costituita dal controllo che esercitano i tutors aziendali preposti ad insegnare e, al contempo, a vigilare sui comportamenti tenuti dagli studenti.

In particolare, la Carta impone che per garantire l’effettiva tutela della salute e della sicurezza degli studenti, l’attività di tutoraggio deve essere realizzata nel rispetto delle capacità strutturali della struttura ospitante.
Per tale ragione fissa un limite numerico di studenti per ogni tutor, stabilendo una proporzione di 5 ad 1 per le attività ad alto rischio, di 8 ad 1 per le attività che hanno un rischio medio e, infine, un rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
La norma ha il chiaro intento di garantire che il controllo da parte del tutor sia effettivo.

E’, inoltre, necessario che tutti gli studenti siano dotati di copertura Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale copertura assicurativa spetta all’istituzione scolastica.

Stante la moltitudine di casi in cui gli studenti sono stati vittime di infortuni più o meno gravi sul luogo di lavoro durante l’alternanza scuola-lavoro, è doveroso che tutte le prescritte regole contenute nella Carta dei diritti e dei doveri siano pedissequamente rispettate.
A prescindere, dunque, dai risvolti pratici discutibili di tale normativa, è assolutamente necessario che la tutela della salute e della sicurezza degli studenti sia effettivamente assicurata e attuata.

Sebbene il concetto di avviamento professionale già nella fase di formazione dello studente sia ampiamente e trasversalmente accettato, è intuitivo che tale abnorme rivoluzione nel contesto del percorso di scolarizzazione possa portare, se non strutturata in modo capillare ed approfondito, ad abusi. Il percorso professionalizzante dello studente all’interno delle realtà aziendali non può e non deve essere utilizzato per eludere le normative lavoristiche vigenti, rendendo quella che deve essere considerata come una strategia volta ad avvicinare il mondo del lavoro a coloro che un giorno ne faranno parte, in uno strumento volto a fornire manovalanza gratuita e priva di tutele.

Fonti
1- Legge n° 53/2003, Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’ istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
2- Legge n° 107/2015, Riforma della sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
3- Decreto Ministeriale n°195/2017, “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalita’ di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

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