giovedì, Marzo 28, 2024
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Amministratore di sostegno: chi è a cosa serve?

“AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO”

Chi è e a cosa serve?

Con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 il legislatore ha provveduto a dare una concreta risposta ad un’esigenza di tutela sempre crescente, costituendo un istituto versatile e del tutto nuovo: l’amministrazione di sostegno.
La denominazione ci induce a pensare che possa avere funzioni limitate rispetto a quelle che effettivamente son state attribuite a tale figura giuridica. L’intentio legis è, infatti, quella di consentire la coadiuvazione del soggetto richiedente per l’espletamento effettivo delle funzioni di vita quotidiana con interventi di sostegno temporanei o permanenti
(art 1 della legge 6/2004).
La persona, che viene affiancata dall’amministratore di sostegno, non è totalmente incapace di agire, ma necessita di aiuto per lo svolgimento delle attività, volte alla cura degli interessi personali o patrimoniali.
Il vantaggio, quindi, del ricorso a tale figura è quello di riuscire a non ledere al pari dell’interdizione o dell’inabilitazione quella che è la dignità personale di ogni individuo, che va preservata secondo quanto imposto anche dai nostri dettami costituzionali.
L’assistito prende il nome di “beneficiario” o anche “amministrato”; nella maggior parte delle ipotesi lo stato di incapacità va certificato e monitorato nel corso del tempo per attestare che lo status degenerativo fisico o mentale persiste e, pertanto, sussistono i presupposti per mantenere in essere il provvedimento di nomina del giudice tutelare.
Tutte le variazioni vanno affiancate ad una richiesta di modifica della nomina giudiziale originaria.

Come si provvede alla nomina?

La richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno deve essere effettuata innanzi al giudice tutelare del luogo di residenza o di domicilio dell’amministrato/beneficiario.
Entro 60 giorni dalla richiesta, il giudice provvede ad emanare il decreto di nomina, che decorso il suddetto periodo divine esecutivo. L’amministratore nominato è tenuto a prestare giuramento innanzi al GT.

Chi può richiedere la nomina?

Possono presentare il ricorso di nomina:
• lo stesso aspirante beneficiario;
• il coniuge o il costituente l’unione civile o la persona anche solo stabilmente convivente;
• i parenti entro il quarto grado;
• l’affine entro il secondo grado;
• il tutore;
• il curatore;
• il Pubblico Ministero.
Il giudice tutelare deve provvedere, oltre che all’ascolto delle persone indicate, ad ogni tipo di accertamento medico utile ad accertare effettivamente la necessità e l’urgenza dell’emanazione del provvedimento. La legge prevede che possa rivolgere domande anche al beneficiario stesso, qualora sia nella piena capacità di interloquire.
Tra i soggetti da preferire nella nomina, il giudice privilegia chi sia stato designato dall’amministrato quando era ancora idoneo a provvedere ai suoi interessi. Per esempio:
• la persona che l’aspirante beneficiario ha indicato con atto di designazione fatto dinanzi a un notaio per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione della propria futura eventuale incapacità;
• in subordine il coniuge (non legalmente separato), il costituente l’unione civile, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, ovvero il parente entro il quarto grado;
• ovvero, il soggetto eventualmente designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
• in mancanza di altre indicazioni, il giudice può designare altra persona idonea, ovvero una persona giuridica.

Quali sono i doveri e i divieti dell’amministratore di sostegno?

E’ assolutamente vietato all’amministratore l’acquisto, anche per asta pubblica, direttamente o per interposta persona, di beni, diritti o crediti appartenenti al beneficiario.
Non possono avere valore, pertanto sono nulle, le disposizioni testamentarie e le convenzioni con cui il beneficiario disponga di propri beni o diritti a favore del suo amministratore di sostegno, salvo che non si tratti del coniuge, del costituente l’unione civile o della persona stabilmente convivente o di un qualsiasi parente entro il quarto grado.
Nello svolgimento dell’incarico, l’amministratore di sostegno deve rispettare i bisogni del beneficiario; deve sempre informarlo relativamente agli atti che decide di compiere e, in caso di dissenso di quest’ultimo, informarne il GT, affinché adotti gli opportuni provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto ad espletare lo svolgimento dei suoi compiti per oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti del beneficiario.
L’amministratore di sostegno è tenuto costantemente alla presentazione al GT di una relazione completa dell’attività da lui svolta e delle condizioni di vita del beneficiario.
L’amministratore di sostegno cessa dalla sua attività:
• in modo automatico per la morte dell’amministrato;
• per lo scadere del termine eventualmente apposto al suo incarico dal GT;
• per provvedimento del GT stesso.

Dott.ssa Angiola Giovanna Modano

Angiola Giovanna Modano nasce ad Avellino il 24 giugno del 1993 e in un piccolo paesino della stessa provincia risiede ancor oggi insieme alla sua famiglia, a cui è molto legata. Dopo aver frequentato il liceo classico "Aeclanum" conseguendo il diploma con una valutazione di 100/100, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'ateneo di Napoli "Federico II". Si è laureata il 6 luglio 2017, in soli 4 anni e una sessione con il massimo dei voti, discutendo una tesi in diritto amministrativo. Appassionata di più branche del diritto, di cui si ritiene esser totalmente affascinata, ha deciso di inseguire il suo sogno: il percorso notarile. Ancor prima di ultimare il suo iter di studi ha infatti iniziato il tirocinio notarile nel distretto di Avellino, affiancando già oggi, nonostante la mano inesperta, il proprio notaio nella stesura di atti.

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