giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Amnistia, grazia e indulto: differenze ed applicazione dei singoli istituti

Spesso si fa confusione parlando indistintamente di amnistia, grazia e indulto, ma quali sono le differenze tra questi tre istituti?

Prima fondamentale differenza è che l’amnistia è una causa di estinzione del reato, mentre la grazia e l’indulto sono cause di estinzione della pena inflitta al condannato. L’amnistia travolge ogni effetto penale, la grazia e l’indulto estinguono solo la pena inflitta. Nel primo caso, laddove sia in corso un processo penale, questo verrà concluso con declaratoria di non luogo a procedere, nel secondo caso il processo continuerà ma il giudice ordinerà la non esecuzione della pena o l’esecuzione della pena residua.

Amnistia

L’amnistia è un atto legislativo di carattere generale tramite il quale lo Stato rinuncia alla punizione di un certo numero di reati, selezionati in base all’entità della pena, commessi anteriormente al provvedimento. Si tratta di uno strumento di clemenza a carattere eccezionale, ispirato a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale. Si distingue tra amnistia propria ed impropria, l’amnistia propria interviene prima della condanna definitiva cioè quando il procedimento penale è ancora in corso, in tal caso si estingue il reato ed ogni effetto penale che da questo scaturisce. L’amnistia impropria , disciplinata dall’art. 151 c.p., interviene successivamente, cioè dopo una sentenza di condanna definitiva, in tal caso cessa l’esecuzione della pena principale e della pena accessoria, non invece gli altri effetti penali della condanna. Infatti, malgrado il provvedimento di clemenza, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità e di professionalità del reato o può essere escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 175 del 1971 ha dichiarato che l’amnistia è sempre rinunciabile da parte del soggetto che dovrebbe beneficiarne, qualora questi sia interessato a chiedere l’esame nel merito al fine di ottenere una pronuncia che escluda la sua colpevolezza e che renda improponibili azioni civili nei suoi confronti.

L’amnistia, sia propria che impropria, non estingue le obbligazioni civili nascenti dal reato, salvo che si tratti dell’obbligazione civile per la multa o l’ammenda. L’istituto dell’amnistia ha subito un’importante modifica riguardante la procedura di emanazione del provvedimento, con sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1992 a causa dell’eccessivo ricorso all’istituto nella storia della Repubblica Italiana. L’art. 79 della Costituzione è stato modificato al fine di porre un freno ad amnistie che non fossero suggerite da ragioni di equità o dettate da esigenze di pacificazione sociale. Precedentemente l’amnistia era concessa dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere e la sua concessione era divenuta quasi una routine; oggi invece è concessa con legge deliberata a maggioranza dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera , in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L’indulto e la grazia sono invece cause di estinzione della pena, hanno quindi l’effetto di condonare in tutto o in parte la pena inflitta o di commutarla in un’altra specie di pena. Rappresentano l’espressione del potere sovrano di clemenza riconosciuto dalla Costituzione negli articoli 79 e 87 comma 11.

Indulto

L’indulto è un provvedimento a carattere generale riferito generalmente a tutti i reati, salva l’esclusione per determinati reati e a tutti i condannati che si trovano in una determinata condizione. Come l’amnistia è disciplinato dall’ art. 79 della Costituzione e  può applicarsi solo ai fatti commessi anteriormente alla presentazione del relativo disegno di legge. È un provvedimento che solitamente si accompagna all’amnistia, applicandosi ai reati che non vi rientrano e che l’amnistia non estingue, ma si differenzia da questa in quanto si limita ad estinguere in tutto o in parte la pena principale, che viene condonata o commutata in altra pena prevista dalla legge , non estingue le pene accessorie e lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna.

Il 29 luglio 2006 il Parlamento ha approvato con un’ampia maggioranza la legge 241/2006 che ha introdotto un provvedimento di indulto per i reati commessi fino al 2 maggio dello stesso anno. In particolare è stato concesso un indulto non superiore ai tre anni per le pene detentive e fino a 10.000 euro per le pene pecuniarie.
Sono esclusi dal beneficio i reati in materia di terrorismo (compresa l’associazione eversiva), strage, banda armata, schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia, tratta di persone, violenza sessuale, sequestro di persona, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, usura e quelli concernenti la mafia. La legge stabilisce anche che l’indulto non si applica alle pene accessorie, come l’interdizione dai pubblici uffici. È prevista inoltre la revoca del beneficio in caso di commissione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, di un delitto non colposo per il quale si riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. ( Fonte: Wikipedia)

Grazia 

Infine la grazia è un provvedimento di clemenza a carattere individuale in quanto si riferisce all’esecuzione di una o più condanne a carico di uno stesso soggetto. La sua concessione rientra fra i poteri attribuiti in esclusiva al Presidente della Repubblica e può essere concessa su richiesta del condannato, di un suo prossimo congiunto, del convivente, del tutore o curatore, del suo avvocato o anche d’ufficio, cioè dallo stesso Presidente della Repubblica o dal Ministro della Giustizia. I suoi effetti non sono normativamente predeterminati, ma dipendono dalla discrezionalità dell’organo competente a concederla, può  infatti estendersi alle pene accessorie o essere sottoposta a condizioni quali il risarcimento del danno. Nel 2005, proprio in relazione alla concessione della grazia, fu sollevato un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale. Il caso riguardava il conflitto emerso tra l’allora presidente della Repubblica, Ciampi, e il ministro della Giustizia Castelli sulla concessione della grazia a Ovidio Bompressi. Con sentenza n. 200 del 2006 la Consulta ha confermato il potere esclusivo ed incondizionato di grazia del Presidente della Repubblica, stabilendo per il ministro della giustizia l’obbligo di portare a conclusione la pratica nel caso i cui sia richiesta dallo stesso capo dello Stato e , contemporaneamente,  il diritto di rendergli note le ragioni di merito o di legittimità che,a suo parere, si oppongono alla concessione del provvedimento. Questa sentenza ha inoltre specificato che la ragione dell’atto di grazia è umanitaria. Prima degli anni ottanta infatti quest’ istituto aveva assunto una forma distorta poiché usato come un provvedimento di politica penitenziaria, ma dopo il 1986, con la legge Gozzini,  il numero di provvedimenti di grazia è drasticamente calato.

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