giovedì, Aprile 18, 2024
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Anche la società con sede all’estero è responsabile ex D.Lgs. 231/01

Anche la società avente sede legale all’estero risponde per colpa in organizzazione ex d.lgs. 231/01 (“Decreto 231”). Lo ha stabilito la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione con una recente pronuncia, secondo cui l’ente è soggetto all’obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia, anche con riguardo alla predisposizione e all’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell’ente stesso.

1. La vicenda

All’esito del secondo grado di giudizio, la Corte d’appello di Roma aveva inflitto a due società, collegate tra loro e riconducibili ad una holding internazionale, una sanzione di 600mila euro complessivi. Il motivo era rinvenibile nel vantaggio che tali società avevano ricevuto dalla commissione dei reati di corruzione semplice e corruzione in atti giudiziari perpetrati dagli amministratori rappresentanti delle società. In particolare, grazie alla dazione di somme di denaro, le società in questione erano riuscite ad accaparrarsi la disponibilità di cospicui beni derivanti da un precedente fallimento.

Avverso tale pronuncia, le società avevano proposto ricorso in Cassazione. Tra i motivi di ricorso figurava, in particolare, anche la contestazione della giurisdizione italiana, sulla base del fatto che – nella ricostruzione difensiva – ad una società avente sede legale all’estero non fosse contestabile una colpa in organizzazione, se non nel luogo ove era collocato il centro decisionale. In sostanza, la tesi sostenuta dalla difesa era che la magistratura competente sarebbe dovuta essere quella del luogo dove si era verificata la lacuna organizzativa; tanto più che le società imputate non avevano in Italia un’effettiva operatività, ma vi svolgevano solo un’attività formale.

Inutile dire, che nello Stato di residenza delle società non vigeva alcuna normativa analoga al Decreto 231, con la conseguenza che queste ultime non sarebbero state perciò tenute ad adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo analoghi a quelli previsti dalla normativa italiana.

2. Il ragionamento della Suprema Corte

Con sentenza n. 11626 la Cassazione si è pronunciata sui motivi di ricorso di cui sopra. In particolare, in merito al motivo di ricorso inerente alla giurisdizione nazionale, la Suprema Corte ha innanzitutto rilevato come l’art. 1, comma 2, del Decreto 231, nel definire l’ambito applicativo delle disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo non prevede alcuna distinzione tra gli enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all’estero. D’altro canto, la responsabilità dell’ente ex Decreto 231 è una responsabilità, sia pure autonoma, “derivata” dal reato, di tal che la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato-presupposto, a nulla rilevando che la colpa in organizzazione (e, dunque, la predisposizione di modelli non adeguati) sia avvenuta all’estero.

In coerenza con tale impostazione, l’art. 36 del Decreto 231 affida difatti la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi al giudice penale competente per i reati dai quali essi dipendono e l’art. 38 dello stesso decreto esprime un chiaro favore verso il simultaneus processus ai fini dell’accertamento del reato-presupposto e dell’illecito amministrativo da esso derivante nell’ambito dello stesso procedimento.

A conferma dell’assunto secondo cui la giurisdizione va apprezzata con riferimento al reato-presupposto, il disposto dell’art. 4 del Decreto 231 – nel disciplinare la situazione opposta in cui il reato-presupposto è stato commesso all’estero nell’interesse o a vantaggio di un ente avente la sede principale in Italia – assoggetta l’ente alla giurisdizione nazionale nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, realizzando una parificazione rispetto all’imputato persona fisica (salvo il limite del bis in idem internazionale).

La Suprema Corte, inoltre, condivide il passaggio argomentativo nel quale la Corte d’appello di Roma ha notato come, ai fini della procedibilità in ordine all’illecito amministrativo, sia del tutto irrilevante la nazionalità, appunto straniera – dell’ente, non essendovi ragione alcuna per ritenere che le persone giuridiche siano soggette ad una disciplina speciale rispetto a quella vigente per le persone fisiche sì da sfuggire ai principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale codificati agli artt. 3 e 6, comma primo, del codice penale[1]. D’altronde, il comma secondo dello stesso art. 6 considera commesso il reato in Italia, sottoponendolo alla giurisdizione del giudice italiano, anche qualora sia qui commessa una sola frazione dell’azione o dell’omissione o si sia qui verificato l’evento di condotta delittuosa, a maggior ragione allorché sia stato commesso in Italia (o qui debba ritenersi commesso) il reato-presupposto, componente la struttura complessa dell’illecito amministrativo.

Inoltre, l’esigenza di ripristinare la legalità e l’ordine violato[2] non potrebbe non riconoscersi in relazione ad un illecito che discenda direttamente da un fatto-reato che abbia realizzato sul territorio nazionale l’offesa o la messa in pericolo del bene protetto.

Ad avviso della Sesta sezione, la lettura proposta dalle società ricorrenti, oltre a porsi in frontale contrasto con i rammentati principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale, comporterebbe un chiaro vulnus al principio di eguaglianza, realizzando una chiara – ed ingiustificata – disparità di trattamento tra la persona fisica straniera (pacificamente soggetta alla giurisdizione nazionale in caso di reato commesso in Italia) e la persona giuridica straniera (in caso di reato-presupposto commesso in Italia).

Secondo questa impostazione, deve ritenersi che l’ente risponda, al pari di “chiunque” – cioè di una qualunque persona fisica -, degli effetti della propria “condotta”, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove si trova la sua sede principale o esplica in via preminente la propria operatività, qualora il reato-presupposto sia stato commesso sul territorio nazionale (o debba comunque ritenersi commesso in Italia o si versi in talune delle ipotesi nelle quali sussiste la giurisdizione nazionale anche in caso di reato commesso all’estero), all’ovvia condizione che siano integrati gli ulteriori criteri di imputazione della responsabilità ex artt. 5 e seguenti del Decreto 231.

Per tale ragione è del tutto irrilevante la circostanza che il centro decisionale dell’ente si trovi all’estero e che la lacuna organizzativa si sia realizzata al di fuori dei confini nazionali, così come, ai fini della giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, è del tutto indifferente la circostanza che un reato sia commesso da un cittadino straniero residente all’estero o che la programmazione del delitto sia avvenuta oltre confine.

Allo stesso tempo, la soluzione interpretativa tratteggiata dalla S.C. – nel prevedere l’assoggettamento dell’ente straniero all’illecito amministrativo conseguente dall’omessa predisposizione di modelli organizzativi conformi a quello imposti dal Decreto 231 -, non può ritenersi tale da introdurre un trattamento discriminatorio tra soggetti anche giuridici comunitari in contrasto con la libertà di stabilimento stabiliti dagli artt. 43 e 48 del Trattato CE, come affermato dalle difese. Seguendo la linea del ragionamento difensivo si dovrebbe allora ritenere che il cittadino straniero non possa essere chiamato a rispondere di un reato commesso in Italia per il solo fatto che, nel proprio ordinamento, le regole a disciplina dell’attività presidiata dalla sanzione penale siano diverse. Conclusione – questa – in chiaro contrasto con i principi di obbligatorietà e di territorialità espressi dal nostro codice penale.

Anzi, in senso contrario, non può rilevarsi come l’inapplicabilità alle imprese straniere delle regole e degli obblighi previsti dal Decreto 231 ed il conseguente esonero da responsabilità amministrativa realizzerebbe un’indebita alterazione della libera concorrenza rispetto agli enti nazionali, consentendo alle prime di operare sul territorio italiano senza dover sostenere i costi necessari per la predisposizione e l’implementazione di idonei modelli organizzativi.

A rinforzo dell’interpretazione privilegiata dalla S.C. si consideri anche la disposizione[3] con cui il legislatore ha espressamente esteso la responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente da reato “alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie”, considerando dunque – anche ai fini della responsabilità ex Decreto 231 – l’aspetto dell’operatività sul territorio nazionale a discapito di quello della nazionalità o del luogo della sede legale e/o amministrativa principale dell’ente.

A nulla rileva che, a norma dell’art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”), le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, siano disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione e dalla legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. Ed invero, detta disposizione ha chiaramente riguardo a profili civilistici[4] e non può in alcun modo esonerare le persone giuridiche che “si trovano nel territorio dello Stato”, qualunque nazionalità esse abbiano, dall’osservare – al pari delle persone fisiche – la legge penale vigente in Italia a norma dell’art. 3, comma primo, c.p. e, dunque, dal rispondere degli illeciti commessi con le condotte e le attività che esse svolgano nel nostro Paese a mezzo dei propri rappresentanti e/o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.

3. Conclusioni

Sulla scorta di tali motivazioni, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale la persona giuridica è chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, in quanto l’ente è soggetto all’obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia, anche con riguardo alla predisposizione e all’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell’ente stesso.

La Cassazione ha, dunque, recepito l’analogo principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di merito, che ha ritenuto applicabile la disciplina del Decreto 231 alla società straniera priva di sede in Italia, ma operante sul territorio nazionale, in relazione ai delitti di omicidio e lesioni personali colposi[5].


[1] Secondo gli artt. 3 e 6, comma primo, c.p. “la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale”; “chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”.

[2] Il quale, appunto, sta alla base del riconoscimento della giurisdizione nazionale e della connessa istanza punitiva.

[3] Art. 97-bis, comma 5, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[4] Di regolamentazione degli aspetti costitutivi, organizzativi, operativi ecc. degli enti.

[5] Si fa riferimento al noto caso di Viareggio.

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

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