venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

Ancora sulla natura processuale dell’improcedibilità: Cass. Pen., Sez. V, 10 gennaio 2022 (ud. 5 novembre 2021) n. 334.

La Corte di Cassazione, pochi giorni fa, ha nuovamente affrontato una questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

In particolare, il ricorrente, imputato per reati fallimentari, censurava il regime transitorio di cui alla Legge di riforma, nella parte in cui prevede la retroattività della disposizione in esame per i soli reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020. Tale previsione, ad avviso dell’imputato, si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., determinandosi, altresì, una lesione del principio del favor rei.

La difesa, pertanto, riteneva che il nuovo art. 344 bis c.p.p. avesse natura sostanziale e dunque necessitasse di un’applicazione retroattiva più estesa, sempreché in concreto più favorevole secondo il noto principio della retroattività della lex mitior.

Ponendosi nel solco di quanto già affermato da un primo precedente di legittimità[1], la Corte non accoglie l’eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

Nel disattendere la tesi del ricorrente, i Giudici offrono un’articolata motivazione circa la natura giuridica dell’istituto di cui all’art. 344 bis c.p.p.

Secondo gli Ermellini, infatti, vi sarebbero plurimi fattori che farebbero propendere per la natura processuale dell’istituto:

  • La dichiarata finalità perseguita dall’introduzione dell’art. 344 bis c.p.p. (volto alla celere definizione della durata dei giudizi di impugnazione);
  • La collocazione sistematica della norma in commento nel codice di rito;
  • L’incidenza dell’istituto non già sull’esistenza del reato, bensì sulla sola prosecuzione dell’azione penale;
  • La conseguente applicabilità del principio “tempus regit actum”, fatta salva la parziale deroga prevista dall’art. 2, comma 3, della Legge riformatrice.

Si aggiunge, peraltro, come la norma tacciata di incostituzionalità non possa neppure essere ritenuta irragionevole, atteso come la prevista retroattività della stessa per reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020 corrisponda ad una finalità riequilibratrice (segnatamente, la necessità di disinnescare la portata della “Riforma Bonafede”); mentre antecedentemente a tale data non opererebbe il “blocco” della prescrizione di cui alla Legge n. 3/2019.

In conclusione, la Suprema Corte non ritiene meritevole di accoglimento la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell’imputato e giunge ad affermare in modo netto la natura processuale del nuovo istituto.

[1] Cass. Pen., Sez. VII, Ord. 28 novembre 2021 (ud. 19 novembre 2021), n. 43883

Dario Quaranta

https://avvocatodarioquaranta.it/ Avvocato penalista, nato nel 1993. Ha conseguito il Master universitario di secondo livello in Diritto Penale dell'Impresa, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la votazione di 30/30 e lode, ottenendo altresì il premio indetto dall'Associazione AODV231 destinato ad uno studente del Master distintosi per merito, ex aequo con altro partecipante. E' membro dell'Osservatorio Giovani e Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane ed è responsabile della Commissione Giovani della Camera Penale di Novara. Frequenta dal 2021 il Corso biennale di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista, attivato dalla Camera Penale di Torino. Si laurea in Giurisprudenza all'Università del Piemonte Orientale con la votazione di 110/110, discutendo una tesi in diritto penale intitolata: "La tormentata vicenda del dolo eventuale: il caso Thyssenkrupp ed altri casi pratici applicativi". Durante gli studi universitari ha effettuato un tirocinio di 6 mesi presso la Procura della Repubblica di Novara, partecipando attivamente alle investigazioni ed alle udienze penali a fianco del Pubblico Ministero. Da Maggio 2018 è Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Inghilleri e si occupa esclusivamente di diritto penale. Da Dicembre 2018 è abilitato al patrocinio sostitutivo. Ad Ottobre del 2020 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d'Appello di Torino, riportando voti elevati nelle prove scritte (40-35-35) ed agli orali. Nel corso della sua attività professionale ha affrontato molte pratiche di rilievo, inerenti in particolar modo i delitti contro la Pubblica Amministrazione,  i delitti contro la persona, contro la famiglia e contro il patrimonio, nonchè in tema di reati tributari, reati colposi, reati fallimentari e delitti relativi al DPR n.309/1990. Si è occupato inoltre di importanti procedimenti penali per calunnia e diffamazione. Ha sostenuto numerose e rilevanti udienze penali in completa autonomia. E' collaboratore dell'area di Diritto Penale di Ius In Itinere e di All-In Giuridica, ed ha pubblicato un contributo sulla rivista Giurisprudenza Penale . E'altresì autore della sua personale rubrica di approfondimento scientifico, denominata "Articolo 40", disponibile sul sito della Camera Penale di Novara. Vanta 46 pubblicazioni sulle menzionate riviste e banche dati, tra contributi autorali e note a sentenza. Indirizzo mail: dario.quaranta40@gmail.com

Lascia un commento