venerdì, Marzo 29, 2024
Tax Driver

Anti Tax Avoidance Directive: la deducibilità degli interessi passivi e il regime delle CFC

 

Il Decreto Legislativo 142/2018 [1], pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018, recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2016/1164 (c.d. ATAD1) così come modificata e integrata dalla Direttiva UE 2017/952 (c.d. ATAD 2): con esso sono state introdotte una serie di misure volte al contrasto delle pratiche di elusione fiscale (tradotto: Anti-Tax Avoidance) “che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno” . La direttiva si pone, pertanto, l’obiettivo di intervenire in termini preventivi sul dirottamento dei profitti al di fuori dell’Unione Europea, usufruendo di regimi fiscali agevolati, a tassazione bassa o nulla. L’ applicazione di tali norme decorre a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31-12-2018.

Le principali previsioni introdotte dalla direttiva riguardano: la deducibilità degli interessi passivi, l’exit tax, l’entry tax, il regime delle CFC, il fenomeno dell’hybrid mismatch e, infine, una definizione univoca delle nozioni di intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria.

La struttura di questo articolo prevede un’overview del panorama internazionale in tema di elusione fiscale, con riferimento al progetto BEPS promosso dall’OCSE nel 2015, proseguendo con la discussione dettagliata della disciplina della deducibilità degli interessi passivi e del regime delle Controlled Foreign Companies, ossia le società estere controllate.

 

1.Lente sul panorama internazionale: il progetto BEPS

La direttiva ATAD si inserisce all’interno di un panorama internazionale che vede come protagonista, a proposito di elusione fiscale, il Progetto BEPS elaborato dall’OCSE nel 2015.

Per Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) si intende l’insieme di strategie fiscali poste in essere dalle imprese con l’obiettivo di  per erodere la base imponibile, sottraendo in tale maniera le imposte al fisco, attuate tramite il dirottamento dei profitti verso paesi a tassazione nulla o ridotta e , per questo motivo, “Under the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, over 130 countries are collaborating to put an end to tax avoidance strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to avoid paying tax” [2].

Tali pratiche possono essere favorite dalla presenza di taluni fattori quali la mancanza di coordinamento e le asimmetrie tra i diversi regimi fiscali in relazione ad un diverso trattamento fiscale delle voci di bilancio di impresa e di una valutazione non omogenea delle voci reddituali associate a transazioni che avvengono all’interno del gruppo e quelle al di fuori di esso.

La rilevanza di tali problematiche è emersa per la prima volta nel corso del G20 2012 in Messico, al termine del quale i partecipanti si sono mostrati coesi verso l’obiettivo comune della prevenzione del BEPS. Successivamente, con il G20 del Novembre 2012, si è pervenuti ad un mandato esplicito conferito all’OCSE volto ad approfondire il tema. In occasione del G20 di Mosca del Luglio 2013, l’OCSE ha presentato il rapporto “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” [3], presentando un piano d’azione finalizzato all’analisi, a livello internazionale, delle tematiche menzionate, culminato nell’Ottobre 2015 al G20 di Lima, durante il quale sono stati pubblicati i risultati finali dell’intero progetto BEPS. In particolare, si legge nell’Action Plan Taxation is at the core of countries’ sovereignty, but the interaction of domestic tax rules in some cases leads to gaps and frictions […] The interaction of independent sets of rules enforced by sovereign countries creates frictions, including potential double taxation for corporations operating in several countries. It also creates gaps, in cases where corporate income is not taxed at all, either by the country of source or the country of residence, or is only taxed at nominal rates […] [4]”.

Si evince, pertanto, una forte presa di coscienza del disallineamento fiscale esistente tra i paesi, con necessità di intervenire in termini di armonizzazione.

Secondo l’OCSE, inoltre, il BEPS toglie un numero elevato di risorse alle varie economie nazionali che potrebbero, invece, essere impiegate per  implementare la crescita produttiva,  per contribuire ai piani di consolidamento post-crisi,  per migliorare la struttura e lo sviluppo delle politiche di welfare delle economie in via di sviluppo e, più in generale, per creare sistemi fiscali più equi.

Secondo le stime condotte nell’ambito del progetto, “le perdite di gettito si stimano incluse in un range che oscilla tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all’anno (88-211 miliardi di euro) ovvero tra il 4 e il 10 per cento del gettito globale relativo all’imposizione societaria” [5].

Risulta inoltre opportuno evidenziare come le pratiche BEPS agiscano anche in termini di alterazione delle dinamiche di mercato mediante la creazione di vantaggi competitivi i cui unici beneficiari siano le imprese multinazionali, con conseguente danno delle piccole imprese, oppure delle imprese di grandi dimensioni ma caratterizzate dalla conduzione di un business prevalentemente all’interno del territorio nazionale, cioè domestico.

 

2. ART. 1: la disciplina della deducibilità degli interessi passivi 

L’art. 1 del Decreto Legislativo 142/2018 ridefinisce le regole in materia di deducibilità degli interessi passivi ex ART.96 TUIR [6].

Risulta opportuno, innanzitutto, sottolineare il perimetro definitorio della disciplina in esame, intendendo con tale locuzione gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, risultando ora assoggettati anche quelli capitalizzati nel valore dei beni materiali e immateriali, la cui deducibilità sarà verificata nell’anno in cui sono rilevati a livello contabile e capitalizzati.

La deducibilità è prevista entro i seguenti limiti:

  • in ciascuno periodo di imposta fino a concorrenza dell’ammontare totale riguardante gli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta o riportati da periodi d’imposta precedenti
  • Per quanto concerne l’eccedenza, la deducibilità è prevista nel limite del 30% sia del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica del periodo sia del ROL dei periodi d’imposta precedenti.
  • In cosa consiste il ROL? Esso consta nella differenza tra il valore e i costi della produzione ex ART. 2425 del c.c., lettere a) e b), con l’esclusione degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e dei canoni di locazione finanziaria, considerati nella misura derivante dall’applicazione delle disposizioni inerenti alla determinazione del reddito di impresa.
  • Rientrano nel calcolo del ROL anche i componenti straordinari derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
  • Il ROL contabile è, con la nuova disciplina, sostituito dal ROL fiscale, le cui voci sono assunte in misura pari al loro valore fiscale rilevante ai fini della determinazione del reddito di impresa.
  • Viene confermato il riporto a nuovo, senza limiti temporali, degli interessi passivi caratterizzati da indeducibilità al termine del periodo d’imposta 2018, nel limite dell’ammontare degli interessi attivi e del risultato operativo lordo che non siano stati impiegati per la deduzione degli interessi passivi maturati nel periodo di imposta di competenza.
  • Per quanto riguarda il regime di riporto delle eccedenze di interessi attivi e di ROL, sono state introdotte due importanti novità. La prima riguarda il fatto che gli interessi attivi non utilizzati per dedurre gli interessi passivi siano illimitatamente riportabili per la deduzione degli interessi passivi maturati in periodi di imposta successivi. Il secondo aspetto innovativo inerisce alle eccedenze di ROL le quali risultano ora riportabili ad incremento del ROL degli esercizi successivi per soli cinque periodi di imposta, considerandosi prioritariamente utilizzate, in termini compensatori, le eccedenze di ROL maturate nel periodo di imposta più recente.
  • Sono state altresì introdotte alcune modifiche in tema di deducibilità degli interessi passivi per le società progetto, prevedendo la transizione da un criterio di esclusione soggettivo ad un criterio di tipo oggettivo. Risultano ora soggetti ad integrale deducibilità gli interessi passivi sostenuti da qualsiasi soggetto in merito a prestiti per il finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, qualora talune tassative condizioni risultino soddisfatte.

 

3. Art. 4: il regime delle Controlled Foreign Companies 

L’art.4 del D. Lgs 142/2018 riguarda, invece, la modifica della disciplina in tema di imprese estere controllate, c.d. Controlled Foreign Companies, riscrivendo l’art. 167 TUIR [7], con la finalità di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano mettere in atto pratiche di pianificazione fiscale volte al trasferimento di ingenti quantità di utili dalla società controllante, soggetta ad elevata tassazione, verso le società controllate, soggette, invece, a tassazione ridotta per via della loro collocazione geografica.

Si procede la trattazione analizzando gli aspetti principali del nuovo regime.

  • Per quanto attiene all’ambito di applicazione soggettivo della nuova normativa, esso riguarda le persone fisiche, le società di persone fisiche, le società di capitali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, le quali esercitino il controllo su soggetti esteri con particolari requisiti. In riferimento alle stabili organizzazioni, viene precisato dalla relazione illustrativa al Decreto [8] che l’estensione ad esse della qualifica di soggetti non residenti opera con limitato riferimento alle partecipazioni detenute nella controllata estera, le quali siano parte del patrimonio della stabile organizzazione.
  • Risulta opportuno sottolineare, inoltre, come venga definito il concetto di controllo, disciplinato dal comma 2 dell’art. 167 TUIR. In particolare, sono considerati come soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni, ossia che “siano controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1” oppure che “oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1”. Il successivo comma 3, precisa ulteriormente il concetto di soggetti controllati, considerando tali anche le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti controllati esteri e le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata l’opzione per la branch exemption [9].
  • In base alle previsioni dell’ATAD si configura ora un unico regime per le controllate estere,indipendentemente dalla loro localizzazione, quando vengono ad esistenza congiunta i seguenti requisiti ex art. 167 TUIR 4 comma:
  1. I soggetti controllati siano sottoposti ad una tassazione effettiva inferiore alla metà rispetto a quella a cui sarebbero stati soggetti in caso di residenza in Italia;
  2. oltre un terzo dei proventi realizzati da tali soggetti abbia natura di c.d. passive income, cioè che siano interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari, canoni o altro reddito generato da proprietà intellettuale, dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni, redditi da leasing finanziario, redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie, proventi provenienti da operazioni di cessione di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti del gruppo e, infine, proventi generati da operazioni di prestazione di servizi con valore economico.

Per quanto riguarda il primo requisito, è nuovamente opportuno far riferimento alla sopra citata relazione illustrativa [10], la quale, in merito alla verifica della tassazione effettiva, disciplina la necessità di effettuare un confronto tra l’aliquota fiscale estera e quella nazionale. Il calcolo andrà eseguito attuando una rideterminazione del reddito dell’impresa estera sulla base delle disposizioni fiscali italiane che risulterebbero applicabili al reddito lordo risultante dal bilancio dell’impresa estera, attuando un confronto basato sull’imposta sul reddito delle società, ossia l’IRES.

  • Si evidenzia, infine, l’ipotesi contemplata dal 5 comma del suddetto art. 167 TUIR, configurante l’ipotesi di disapplicazione del regime CFC. Essa viene prevista solo nel caso in cui il soggetto che esercita il controllodimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali”.

In conclusione, al verificarsi delle condizioni di applicabilità della disciplina delle CFC, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente viene imputato ai soggetti controllanti, in riferimento al periodo d’imposta che sia in corso alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in misura proporzionale “alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente”. Nel caso, invece, di configurazione della fattispecie di partecipazione indiretta per mezzo di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, “i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione” [11]. 

 

NOTE

 

[1] D. Lgs. 142/2018, Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. (18G00168), disponibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/28/18G00168/sg.

[2] OECD, (2015), International collaboration to end tax avoidance, disponibile qui: https://www.oecd.org/tax/beps/. Trad: “mediante il progetto OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, oltre 130 paesi stanno collaborando per porre fine alle strategie di elusione fiscale che sfruttano i disallineamenti dei regimi fiscali con lo scopo di evitare la tassazione“.

[3] OECD, (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, disponibile qui: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf.

[4] Trad:  “la tassazione è un elemento centrale della sovranità dei paesi, ma l’interazione delle norme fiscali nazionali, in alcuni casi, porta a lacune e attriti […] L’interazione un insieme di regole indipendenti applicate dai paesi sovrani crea attriti, inclusa la potenziale doppia imposizione per le società che operano in diversi Paesi. Inoltre, crea lacune, nei casi in cui il reddito delle società non sia tassato affatto, né dal paese di origine o dal paese di residenza, o sia tassato solo ad aliquote nominali […]”.

[5] Servizio del bilancio del Senato, Nota breve n. 13 Ottobre 2015, Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), pag.2, disponibile qui: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00941275.pdf.

[6] e [7] Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR), disponibile qui: https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi.

[8] e [10] Relazione illustrativa, disponibile qui: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/La_Relazione_Illustrativa_.pdf

[9] L’ art. 14 del D. Lgs 147/2015, recante disposizioni volte a favorire la crescita e l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea, ha introdotto l’articolo 168-ter al TUIR, il quale configura la c.d branch exemption, ossia  la facoltà attribuita alle imprese residenti nel territorio dello Stato di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

[11] In base a quanto previsto ex art. 167 comma 6 TUIR.

 

Elisa Tedeschi

Elisa è attualmente Associate - dipartimento di Corporate Finance - in un primario studio legale di Milano. Laureata in Giurisprudenza con lode a dicembre 2019 presso l'Universita' di Bologna, Elisa ha inoltre svolto un semestre di studio all'estero presso la Tilburg University in Olanda, dove ha frequentato il primo semestre dell' LL.M. "International Business Law".

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