venerdì, Aprile 19, 2024
Diritto e Impresa

Applicazione della cessione del credito al factoring in luogo di quella specifica dettata per la cessione dei crediti di impresa

credito

Dal combinato disposto degli artt. 1260 e 1264 c.c., definiamo la cessione del credito come quel contratto attraverso cui il creditore (cedente) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito al cessionario, anche senza il consenso del debitore (ceduto), purché il credito non abbia carattere strettamente personale (si pensi ai cd. alimenti) o la cessione non sia vietata dalla legge. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli sia stata notificata. Di talché, emerge che il contratto de quo è contratto bilaterale, che si perfeziona con il maturato consenso tra cedente e cessionario, laddove l’accettazione del debitore ceduto piuttosto che la notifica dell’avvenuta cessione nei suoi riguardi ha lo stesso valore che, in altri settori del diritto, ha per esempio l’impossessamento del bene[1] o la trascrizione[2] (per i beni immobili o mobili registrati), vale a dire l’opponibilità ai terzi. Difatti, così come per i beni di cui all’art. 2643 c.c. vige il principio per cui tra più aventi causa dal medesimo autore – si pensi al caso in cui il venditore abbia alienato lo stesso bene a soggetti diversi – prevale chi per primo ha trascritto l’acquisto, così nell’ipotesi di un credito ceduto a più soggetti, prevale, e, dunque, acquista il credito, chi per primo ha notificato la cessione al debitore.

Ciò premesso, circa la questione sul se sia applicabile al factoring la disciplina codicistica della cessione del credito in luogo a quella specifica dettata dalla l. 52/1991 relativa alla cessione dei crediti di impresa, pare opportuno specificare, in via preliminare, che il factoring si configura come un contratto di collaborazione tra imprese, non incasellabile in un determinato schema tipico, pur tuttavia, definendosi contratto socialmente tipico, in virtù del cd. id plerumque accidit. Si badi, che nonostante il factoring presenti caratteristiche variabili, sensibili alle esigenze che mira a soddisfare, elemento comune a tutte le possibili configurazioni dell’istituto de quo è la stipula di un contratto iniziale con cui l’imprenditore cede o si obbliga a cedere la titolarità dei crediti derivati o derivanti dall’esercizio della sua impresa, che possono essere già esistenti o che deriveranno da determinati rapporti già individuati sotto il profilo oggettivo o soggettivo. L’operazione può assolvere ad una funzione meramente liquidativa, dove il factor si configuri come un mandatario di del cedente e assume, pertanto, l’obbligo di gestione dei crediti a proprio nome; può assolvere ad una funzione di finanziamento, quando il factor anticipi anche le somme derivanti dalla realizzazione del credito; o, ancora, può assolvere ad una funzione assicurativa, ove il factor corrisponda una somma al cedente pari al valore dei crediti decurtato, a seconda della percentuale di rischio di insolvenza, e si assume il rischio derivante dall’inadempimento del debitore ceduto, configurandosi così una cessione pro soluto. Dunque, avendo già descritto, seppur non lautamente, la disciplina codicistica della cessione del credito, di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., pare ora il caso di analizzare la disciplina ad hoc dettata dalla legge del 1991[3] per la cessione dei crediti di impresa. In particolare, bisogna soffermarsi sul dato, enucleabile dal plesso normativo di riferimento, per cui l’operatività della suddetta normativa è subordinata alla preesistenza di determinati requisiti e soggettivi e oggettivi. Sotto il profilo soggettivo si statuisce che il cedente debba essere un ente creditizio o una società di intermediazione finanziaria che abbiano come scopo statutario la cessione di crediti di impresa e siano soggetti al controllo della Banca d’Italia.

Sotto il profilo oggettivo, la cessione deve avere ad oggetto crediti di massa inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, anche se futuri per non essere ancora stati stipulati i contratti da cui sorgeranno, limitatamente a quelli che verranno ad esistenza nei successivi 24 mesi.

Dunque, rispetto alla questione di apertura, se al factoring sia applicabile la disciplina ad hoc del 1991 o a quella codicistica ex 1260 ss. cc., bisogna prendere atto che sul merito la dottrina non pare aver espresso univocità di opinioni. Difatti, secondo una prima impostazione la disciplina dettata per la cessione dei crediti di impresa dalla l. 52/1991 non è applicabile al factoring, laddove in luogo del profilo dello scambio, propriamente inteso, pare venire in luce lo schema della mera collaborazione tra imprese. Diversamente, secondo altra impostazione ermeneutica, la l. 52/1991 è applicabile al factoring purché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa ai fini della sua concreta operatività. A risolvere il contrasto interpretativo sono intervenuti, da ultimo, i giudici di Piazza Cavour[4] i quali, sposando una tesi più “elastica”, hanno chiarito l’operatività della disciplina dettata per i crediti di impresa ( l. 52/1991) al factoring, purché lo stesso sia caratterizzato da una funzione prevalente di scambio e ciò in particolare per quanto concerne la possibilità di cessione nascente da crediti futuri, promananti da contratti ancora da stipulare, sempre che ciò avvenga in un periodo non superiore a 24 mesi.

 

Fonti.

[1] Si v., l’art. 1153 c.c., laddove si pone la regola del possesso vale titolo.

[2] Si v., l’art. 2643 c.c.

[3] V., l. n. 52 del 1991.

[4] Cfr., Cass., n. 3829 del 2013.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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