giovedì, Aprile 25, 2024
Criminal & Compliance

Applicazioni giurisprudenziali delle formule di Frank

Nella nota sentenza ThyssenKrupp[1], la Suprema Corte aveva chiarito definitivamente il sottile confine esistente tra  dolo eventuale e  colpa cosciente, evidenziando che ai fini dell’individuazione della responsabilità dell’agente, a titolo di dolo o colpa, è necessaria la valutazione di una serie di indici sintomatici in grado di ricostruire la volontà interiore dell’agente.

In tale sede gli ermellini avevano richiamato la c.d. prima formula di Frank[2], secondo la quale il dolo eventuale si realizza quando “la previsione di tale evento in termini di certezza non avrebbe trattenuto l’agente dal compiere l’azione illecita”.  Detta formula ha la funzione principale di accertare il processo volitivo di colui che agisce,  al fine di individuare la sussistenza o meno del dolo eventuale.  Di fatti se l’agente, nell’avere certezza che l’evento si fosse sicuramente realizzato,  avrebbe rinunciato ad agire, si configura in tale caso l’ipotesi di colpa cosciente.

Reinhard Frank, noto penalista tedesco, nei primi anni del Novecento, si occupò di delineare i profili dubbi dell’elemento del dolo eventuale,  evidenziandone le differenze con la colpa cosciente[3]. Egli nella realizzazione del suo progetto, formulò un secondo criterio, conosciuta come seconda formula di Frank. 

La seconda formula si sostanzia nel ragionamento posto in essere dall’agente prima di agire,  in un’ottica di calcolabilità di possibili eventi derivanti dall’azione illecita, sinteticamente :

nonostante sia presente o meno quella circostanza, avvenga questo o quell’altro, io agisco”.

Entrambe le formule mirano a tratteggiare il campo di operatività tra tra dolo eventuale e colpa cosciente e come chiarito qualche anno più tardi dallo stesso Frank, la prima forma sarà utilizzata come strumento probatorio.

Alla stregua di quanto detto, le c.d. formule di Frank, sono state spesso richiamate in molteplici sentenze della Corte di Cassazione, utilizzate come criteri per accertare la volontà interiore dell’agente.

A tal proposito si menziona la sentenza Nocera [4] in materia di ricettazione, dove la Corte nella sua massima composizione, ha chiarito i rapporti tra le fattispecie criminose dell’incauto acquisto[5] e il reato di ricettazione[6] , in relazione alla configurabilità del dolo eventuale.

In particolare la Corte ha evidenziato come ai fini della realizzazione della fattispecie dell’incauto acquisto è sufficiente il “mero dubbio” da parte dell’agente circa la provenienza della “cosa”, emerge che la disposizione individuata dall’art. 712 c.p., è strutturata su una condotta colposa, che si sostanzia nel comportamento negligente e imprudente del soggetto nell’accertare l’esatta (e lecita) provenienza della cosa.

Il reato di ricettazione è costruito secondo uno schema diverso, richiedendo l’effettiva provenienza della cosa illecita, in forza di ciò la Corte precisa che:

“La ricettazione può essere sorretta anche dal dolo eventuale. Esso, tuttavia, non può desumersi da semplici motivi di sospetto, né può consistere in un mero sospetto, configurandosi piuttosto in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza illecita della cosa”.

Inoltre, continua la Corte, che in assenza di un’espressa previsione legislativa riguardo l’elemento del dolo eventuale, spetterà all’interprete accertarne l’effettiva configurabilità, e che detto accertamento deve essere effettuato in presenza di condizioni inequivoche, tali da far desumere  palesemente la reale provenienza della cosa.

In ossequio al caso Nocera, altre sentenze hanno riproposto lo stesso filo logico ricostruito dagli ermellini nell’ormai storica sentenza n. 12433 del 2010, si menziona la sentenza Ignatiuc[7] in tema di omicidio stradale.

Nel caso di specie si affermava la presenza di dolo eventuale del conducente che aveva rubato un furgone e nel tentativo di fuggire aveva superato il limite di velocità non fermandosi ai semafori rossi, scontrandosi con un’altra autovettura causando la morte di un passeggero.

La Corte confermava la condanna per omicidio volontario in quanto l’agente seppur avesse prognosticato il realizzarsi di quell’evento, aveva comunque deciso di agire.

Con riguardo al dolo eventuale, un cospicuo orientamento giurisprudenziale afferma che potrebbe parlarsi di “accettazione del rischio” da parte dell’agente, invero, a detta di altri, questa interpretazione appare fallace oltre che contra legem, in quanto secondo suddetta tesi ciò che l’agente andrebbe ad accettare è il pericolo della realizzazione di quell’evento e non già l’evento, ma ai fini della configurazione del dolo eventuale è necessario il soggetto abbia agito accettando il realizzarsi dell’evento,  di guisa risulta preferibile parlare del dolo eventuale come adesione all’evento. [8]

Una conseguenza pratica della tesi dell’adesione all’evento, si ricava da una nota sentenza[9] della Corte di Cassazione in materia di lesione personali provocate dalla trasmissione di epatite C, a seguito  di rapporti sessuali non protetti. Nel caso di specie l’agente era affetto da epatite C e aveva rapporti frequenti con la moglie, alla quale non era stata trasmessa la malattia, mentre con la successiva partner vi era stata la trasmissione del virus, ci si domandava se dalla condotta dell’agente potesse ricavarsi la presenza del dolo eventuale.

La Corte nell’accertare la sussistenza o meno del dolo eventuale ha evidenziato che l’accettazione del rischio non è in grado di configurare il dolo eventuale, ma che ai fini della configurabilità è necessario l’adesione all’evento, elemento mancante nel caso in esame.

[1]  Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014 n. 38343

[2]  Per un approfondimento si veda : www.penalecontemporaneo.it

[3] A lui, infatti, si devono le argomentazioni realative  alla  Teoria Normativa della concezione di Colpevolezza intesa come l’incompatibilità della volontà dell’agente con quella della norma.

[4] Cass. Sez. Un., 30 marzo 2010 n. 12433

[5]  Art. 712 codice penale : Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo , si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

[6]  Art. 648 codice penale: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

[7] Cass. Sez. V, 27 settembre 2012 n. 42973

[8] Manuale di diritto penale, parte generale, VII ed, Giuffrè editore, G. Marinucci, E. Dolcini.

[9] Cass. Sez. V., 23 febbraio 2015 n. 23992

 

Fonte immagine: http://www.kn-online.de

Tayla Jolanda Mirò D'Aniello

Tayla Jolanda Mirò D'aniello nata ad Aversa il 4/12/1993. Attualmente iscritta al V anno della facoltà di Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Durante il suo percorso univeristario ha maturato un forte interesse per le materie penalistiche, motivo per cui ha deciso di concludere la sua carriera con una tesi di procedura penale, seguita dalla prof. Maffeo Vania. Da sempre amante del sistema americano, decide di orientarsi nello studio del diritto processuale comparato, analizzando e confrontando i diversi sistemi in vigore. Nel privato lavora in uno studio legale associato occupandosi di piccole mansioni ed è inoltre socia di ELSA "the european law students association" una nota associazione composta da giovani giuristi. Frequenta un corso di lingua inlgese per perfezionarne la padronanza. Conseguita la laurea, intende effettuare un master sui temi dell'anticorruzione e dell'antimafia.

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