giovedì, Marzo 28, 2024
Litigo Ergo Sum

Approfondendo l’articolo 702 bis c.p.c.

L’articolo 702 bis c.p.c. disciplina un procedimento sommario di cognizione che è stato introdotto nei codici italiani con la legge di riforma 69/2009.

E’applicabile alle ipotesi di contenzioso, suscettibili di decisione sommaria, ovvero che non necessitino di un’istruzione probatoria caratteristica del processo ordinario di cognizione.

Deve, inoltre, trattarsi solo di questioni che rientrano nella competenza, per materia e valore, del Tribunale in composizione monocratica. Questo principio è stato precisato da una pronuncia della Cassazione n.23691/2011: ”Il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e seguenti c.p.c. (introdotto dall’art. 51 della legge 18 giugno 2009 n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace), non se ne può invocare l’applicazione.”

La disciplina della cognizione sommaria, ora in esame, per disposizione legislativa ha trovato applicazione in diverse ipotesi di riti speciali, quale quello introdotto dal Decreto legislativo n. 150 del 2011.

In tale contesto è possibile annoverare i procedimenti giudiziari in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale a favore dei cittadini dei paesi membri dell’U.E., le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, che per loro natura presentano una frequenza periodica.

L’art. 702 bic c.p.c. trova anche applicazione nel vasto contesto della materia dell’ ingiunzione di pagamento e di consegna purché sussistano le condizioni imprescindibili ex art 633 c.p.c. (fase cognizione ordinaria).

Nell’ipotesi infatti di ingiunzione a carico degli eredi non è necessaria una fase amplia di cognizione per individuare l’erede tenuto al pagamento o alla consegna, avendo questi accettato già la l’eredità in forma esplicita o tacita.

In caso contrario, ovviamente, è indispensabile una fase di cognizione piena

E’ evidente che laddove in sede di cognizione sommaria di una questione, sorgano problematiche che hanno bisogno di una cognizione ordinaria, il giudice deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, in tal senso art 702 ter, terzo comma c.p.c.

Sul punto, con  la sentenza n. 3 del 2012, la Cassazione ha individuato il caso concreto delle questioni di pregiudizialità, evidenziando, ancora una volta, che al di là delle intenzioni  legislative defaticanti del sistema della giustizia civile, i riti della cognizione sommaria rischiano di rimanere ai margini della giurisdizione.

“ Qualora, nel corso del procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione di cui all’art 702 bis c.p.c.  insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell’art 295  c.p.c. o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art 337,secondo comma c.p.c., si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell’art 702 ter, terzo comma c.p.c., disporre il passaggio a rito della cognizione piena”.

Mariateresa Esposito

Mariateresa Esposito , nata nel 1993, laureata all'Ateneo Alma Mater Studiorum di Bologna nell'ottobre 2016. Ha trascorso un periodo di studi a Dublino in Irlanda. Ha mostrato sempre un profondo interesse per le associazioni Ong. Ha partecipato a diverse attività di sensibilizzazione sul tema della mafia e del riutilizzo sociale dei beni sequestrati in tutta Italia con l'associazione Libera, oltre ad aver collaborato con l'organizzazione internazionale Oxfam a Bologna. Da novembre 2016 è iscritta all'albo dei praticanti avvocati di Napoli. Svolge la pratica forense presso uno studio legale napoletano specializzato in diritto bancario , societario e fallimentare.

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