venerdì, Aprile 19, 2024
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Arbitro bancario finanziario: novità in arrivo

Avevamo già parlato dell’Arbitro Bancario Finanziario [1] analizzando il suo funzionamento, qui di seguito invece ci soffermeremo sulle novità che hanno interessato questo organismo.

Contesto

Costituito nel 2009, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è impegnato nel sistema di risoluzione alternativa delle controversie (alternative dispute resolution – ADR)[2] tra clienti, banche e altri intermediari in materia di operazioni nei servizi bancari e finanziari.

Con Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successivamente con le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 (di seguito le Disposizioni), in attuazione dell’art. 128 bis del Testo Unico Bancario (TUB), è stato istituito l’obbligo per gli intermediari sottoposti alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti[3], di aderire ad un ADR con la clientela che assicuri una risoluzione della lite che sia effettiva, economica ed efficacie.

L’adesione all’ABF, inoltre, è stata posta come condizione per l’esercizio dell’attività bancaria, finanziaria e per la prestazione dei servizi di pagamento.

Struttura dell’ABF

L’ABF è attualmente articolato in sette Collegi[4] collocati in diverse città: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:

  • il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia;
  • un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
  • un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).

Il compito dei vari Collegi è agevolato dalle Segreterie Tecniche, composte da personale specializzato della Banca d’Italia.

Il ricorso

L’ABF consente ai clienti che abbiano presentato idoneo reclamo all’intermediario e non essere stati, in tutto o in parte, soddisfatti, di ottenere una pronuncia sulla propria controversia.

A pronunciarsi è un organo collegiale, che giudica secondo diritto e sulla base della domanda contenuta nel ricorso e dei documenti presentati dalle parti.

Le funzioni dell’ABF sono nettamente distinte da quelle tipiche della mediazione e della conciliazione: la pronuncia resa dall’ABF, infatti, ha carattere decisorio, sebbene non rappresenti in ogni caso titolo esecutivo, ovvero un vincolo giuridico per le parti. Entrambe, infatti, possono pur sempre sottoporre la questione all’Autorità giudiziaria.

Il costo del ricorso, inoltre, è molto contenuto. Prima di presentare ricorso il cliente deve infatti versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. Laddove il ricorso dovesse essere accolto, anche solo parzialmente, l’intermediario dovrà rimborsare la somma al cliente, nonché corrispondere alla Banca d’Italia un contributo di 200 euro.

La procedura prevede che, una volta ricevuto il ricorso da parte dei clienti, l’ABF deve accertare la completezza e la regolarità della documentazione prodotta. Qualora non ravvisi alcuna anomalia, il Collegio è tenuto a decidere entro 60 giorni dalla data in cui l’intermediario ha trasmesso le proprie controdeduzioni, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta durante la fase preparatoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata.

Novità in arrivo

Lo scorso 28 dicembre 2018 la Banca d’Italia, nella sua qualità di Autorità Nazionale competente sull’ABF, ha posto in consultazione le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – Proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e revisione delle disposizioni della Banca d’Italia sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario[5].

Tale attività di aggiornamento è resa necessaria al fine di garantire il totale allineamento della normativa attualmente vigente con le previsioni della Direttiva 2013/11/UE (Direttiva “ADR”), nonché per introdurre strumenti per una migliore gestione del contenzioso innanzi all’ABF.

Ad essere modificati, in particolar modo, sarà la scansione procedurale e temporale dei vari momenti istruttori del ricorso all’ABF, che saranno così delineati:

  • Conferma della previsione secondo cui, dopo la presentazione del ricorso da parte del cliente, l’intermediario dispone di 30 giorni dalla presentazione della domanda per presentare le proprie controdeduzioni, insieme ad altra documentazione utile a meglio approfondire la questione;
  • Il cliente, entro 25 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni da parte dell’intermediario all’ABF, può presentare una memoria di replica;
  • L’intermediario può disporre di ulteriori 15 giorni per presentare una sua controreplica a partire dalla ricezione della memoria di replica del cliente.
  • Il Collegio, completato il fascicolo del ricorso, ha 180 giorni di tempo per pronunciarsi. Tale pronuncia sarà inoltre resa pubblica con le motivazioni entro il termine di 30 giorni dalla notifica del dispositivo alle parti.

L’occasione della modifica delle Disposizioni servirà anche ad allineare la definizione di consumatore a quella presente sia nel Codice del Consumo[6], sia nelle disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia.

Attualità delle decisioni dell’ABF

Nel corso degli ultimi anni, l’ABF ha visto crescere la sua operatività in maniera costante. Come rappresentato dalla più recente Relazione sull’Attività dell’Arbitro Bancario e Finanziario[7], nel solo anno 2017 sono stati presentati il 42% dei riscorsi in più rispetto all’anno precedente, segnando una media mensile di circa 2500 azioni. La stragrande maggioranza dei ricorsi è stata presentata da consumatori (circa il 97%), con una forte incidenza delle tematiche relative alla cessione del quinto dello stipendio, conto corrente bancario e servizi di pagamento.

Proprio questo ultimo tema, diventato ormai di grande attualità, ha visto l’ABF pronunciarsi su questioni che rivestono al giorno d’oggi una rilevanza sempre più importante, riguardando anche aspetti non secondari di cyber security.

Con Decisione 7666/2017[8], L’ABF si è occupato di un caso di truffa in danno del titolare di una carta di credito, realizzata attraverso la modifica, sul portale online del provider, dell’utenza telefonica associata alla carta sulla quale il correntista riceveva la one-time-password (OTP) da utilizzare per le operazioni di pagamento home banking.

Ad essere oggetto di valutazione è stato il sistema di sicurezza dell’intermediario, ritenuto inidoneo a causa in quanto, l’accesso al portale veniva presidiato da un sistema “ad unico fattore con chiave statica” che consentiva la modifica dei dati (tra cui il numero di cellulare), utilizzabili poi per l’autorizzazione delle singole operazioni, “azzerando di fatto la protezione della chiave dinamica mediante OTP”. L’unico presidio adottato per contrastare e prevenire azioni sui dati, limitato al solo invio di un SMS di alert, è stato valutato inefficace. Il Collegio ha pertanto valutato le operazioni di pagamento contestante come non autorizzate dal cliente, condannando l’intermediario a restituire l’intero importo oggetto di frode operata da terzi (pari a 1.115,89 euro).

Come si evince da quanto sopra, il corretto funzionamento dell’ABF costituisce elemento fondamentale a salvaguardia tanto del sistema finanziario quanto di quello giudiziario. Da ciò ne deriva anche la necessità di fornire l’ABF di idonei strumenti, operativi e procedurali, in grado di garantirne sempre il funzionamento ed incentivare quanto più possibile la clientela delle banche ad aderirvi.

Il termine ultimo per rispondere alla consultazione è il prossimo 26 febbraio 2019. Sarà nostra cura fornirvi i relativi aggiornamenti una volta concluso il processo di revisione delle Disposizioni.

[1] Per maggiori informazioni v. R. Cuomo, L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): come funziona e qual è la natura giuridica delle sue decisioni, gennaio 2019, disponibile al seguente link (https://www.iusinitinere.it/larbitro-bancario-finanziario-abf-come-funziona-e-qual-e-la-natura-giuridica-delle-sue-decisioni-17316)

[2] Per maggiori informazioni v. R. Cuomo, I sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito bancario e finanziario, gennaio 2019, disponibile al seguente link ( https://www.iusinitinere.it/i-sistemi-stragiudiziali-di-risoluzione-delle-controversie-in-ambito-bancario-e-finanziario-17084)

[3] Sono esclusi pertanto i servizi di investimento. Per tale aspetto si rimanda all’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) disciplinato dal Regolamento Consob del 4 maggio 2016.

[4] Inizialmente vi erano soltanto tre Collegi: Roma, Milano e Napoli. Nel 2016, vista l’espansione dell’attività dell’ABF, sono stati istituiti gli altri quattro collegi che compongono attualmente l’ABF.

[5] Per consultare il testo integrale si rimanda al seguente link: (http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/modif-disp-abf/Documento_consultazione_ABF.pdf)

[6] AI sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 206 del 6 settembre 2005,  è definito “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

[7] Ult. Ed. 2017 (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-abf/2017/Relazione_ABF_2017.pdf)

[8] Per consultare il testo completo della Decisione si rimanda al seguente link (https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2017/06/Dec-20170628-7666.PDF)

Francesco Cimino

Francesco Cimino, Deputy Director dell'area Banking&Finance, 28 anni, laureato in giurisprudenza nel 2015 presso l'Università degli Studi Roma Tre con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Compliance nelle banche e nelle società finanziarie".  Ha conseguito un International Master in Export Compliance con project work dal titolo "Corporate compliance towards sanctions era: embedding banking approach in non-financial corporations". E' accreditato come Export Compliance Officer presso European Institute for Export Compliance. Ha lavorato come junior associate presso studio legale internazionale Allen&Overy (sede di Roma) nel dipartimento di International Capital Markets, curando attività di Debt Capital Markets e Regulatory Banking&Finance. Attualmente lavora nella Direzione Finanza di una grande corporate italiana.

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