martedì, Aprile 16, 2024
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Art. 1815, comma 2, c.c. e la gratuita dell’intero rapporto di credito affetto da usura

Va preliminarmente chiarito che un determinato rapporto di credito può essere pattuito tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.

Si parta di rapporto di credito oneroso laddove, oltre alla restituzione del capitale, vengono pattuiti anche interessi che maturano. Viceversa, un rapporto creditorio è valutato come gratuito quando non vengono calcolati interessi sul capitale originario.

Tuttavia la gratuità di un rapporto di credito, come quello che si instaura tra il mutuante e il mutuatario ai sensi dell’art. 1813 c.c., può essere comportata anche da un originario tasso di mora affetto del germe dell’usura.

Ci ha pensato in primis il legislatore a chiarire che l’instaurarsi di interessi usurari genera un rapporto di credito gratuito con il comma 2 dell’art. 1815, rubricato “Interessi”, il quale testualmente recita “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Partendo dall’assunto che la condotta di usura è punita come reato ai sensi dell’art. 644 c.p., il comma 2 dell’art. 1815 prevede che il rapporto in essere abbia natura contrattuale e che gli interessi usurari siano stati in ogni caso “convenuti”.

L’aspetto della concertazione del saggio d’interesse usurario, in via del tutto astratta, è rispettoso dei principi generali del negozio giuridico ai sensi degli artt. 1321, 1322, 1325 e 1326, fatta salva la prova della violazione della libertà di autodeterminazione negoziale dell’individuo ai sensi degli art. 1427 ss.

Senonché il Legislatore, in una logica coerente del diritto unitario e tenendo conto del notevole sforzo dello Stato di reprimere il reato di usura inserendola, per l’appunto, nel novero delle condotte penalmente rilevanti, ha inteso valutare la clausola all’interno della quale vengono pattuiti interessi usurari come contraria alle norme imperative e all’ordine pubblico, attribuendole il vizio della nullità.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha applicato con fermezza il comma 2 dell’art. 1815 c.c.

Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, Sez VI, con l’Ordinanza n. 23192 del 2017, pubblicata in data 04/10/2017, ha ribadito “ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”.

I giudici di Piazza Cavour, ancora, hanno ribadito che “è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso di soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”.

Ne viene fuori, dunque, che è errato ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia è superato partendo dal presupposto della non cumulabilità degli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso. Principio, questo, affermato già dalla Suprema Corte con la sentenza 14899/2000, nonché, più recentemente, con l’Ordinanza 5598/2017.

In conclusione, viene affermato con fermezza dalla Suprema Corte di Cassazione che l’usura originaria del tasso di mora comporta la gratuità dell’intero rapporto di credito ex art. 1815, co. 2, c.c.

Dott. Arcangelo Zullo

Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell'economia. Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners. Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all'amministrativo. Già collaboratore dell'area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell'area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica. Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori. Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società. e-mail: angelo.zullo92@gmail.com

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