martedì, Marzo 19, 2024
Criminal & Compliance

Art. 299 c.p.: offese alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato Estero

Tema consolidato o ancora in discussione?

L’articolo del codice penale citato nel titolo di questo articolo, ovvero il 299 c.p., fa riferimento al vecchio reato di vilipendio della bandiera di uno Stato estero, riformato dalla legge del 2006 in reato di “offese alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato Estero”. Apparentemente il tema sembra essere abbastanza chiaro, sono palesi le fattispecie nelle quali lo stesso reato possa realizzarsi ma, in concreto, il tema è ancora dibattuto in giurisprudenza al punto tale da essere menzionato in una recente sentenza del Tribunale di Agrigento. La fattispecie concreta fa riferimento all’esposizione di una bandiera dell’Unione Europea, con al centro una svastica nazista, sulla ringhiera di un molo sito a Lampedusa. La sentenza del 4 Luglio 2018, ivi esaminata, fa riferimento all’assoluzione dell’imputato processato ex art. 299 c.p. in quanto il fatto non sussiste a norma degli articoli 129 e 530 c.p.p.. I motivi per i quali la Corte assolve l’imputato sono essenzialmente quattro:

  1. vi è il difetto di una delle condizioni di procedibilità richiesta ex art. 313 ult. co.,c.p. ;
  2. vi è una questione di ermeneutica legata al significato di “espressioni ingiuriose”;
  3. viene rimessa in discussione la dicitura di “Stato estero”;
  4. ed infine, verrebbero esaminate le condizioni di reciprocità.

Analizziamo i motivi per i quali vi sarebbe stata l’assoluzione dell’imputato.

  • Il primo motivo, che pone le basi della pronuncia di proscioglimento, ha a che fare con il combinato disposto degli articoli 129 e 530 del c.p.p., secondo cui mancherebbe una condizione di procedibilità.  L’art. 313 ult. co. fa sì che l’autorizzazione da parte del Ministero di Giustizia costituisca una condizione di procedibilità senza la quale non è possibile esercitare l’azione penale. Questo atto di impulso, ricordiamo, è un atto amministrativo discrezionale irretrattabile e irrinunciabile, così come disposto dall’articolo 128 c.p. . Il giudice di Agrigento, in mancanza di questo atto, ha riconosciuto il difetto della necessitata condizione di procedibilità al fine di dare prosecuzione al processo.
  • Il secondo motivo fa invece riferimento all’interpretazione ermeneutica legata alle “espressioni ingiuriose”[1]: tale dicitura compare all’interno della L. 24 del febbraio 2016 e sostituisce il vecchio reato di “vilipendio” aggravandone la sanzione prevista. Il giudice, dopo aver revisionato il dibattito già esistente in giurisprudenza, ha analizzato tale locuzione appoggiando quella parte prevalente  ritenente che non dovesse essere punito il mero vilipendio materiale (e dunque la distruzione della bandiera o similia) ma anche il vilipendio linguistico, precisando che essa sarebbe “da preferire non solo in una prospettiva ermeneutica testuale, sistematica e teleologica (ex art. 12 Preleggi), ma altresì in ossequio al principio, costituzionale (art. 25 Cost.), sovranazionale (art. 49 CDFUE) e convenzionale (art. 7 CEDU) di legalità, dal quale discendono, a titolo di corollari, i complementari princìpi di tipicità, tassatività e determinatezza della norma penale incriminatrice, come declinati nel vigente sistema multilivello di tutela dei diritti in virtù della sinergica operatività delle Carte dei diritti fondamentali (Costituzione, CDFUE e CEDU) nelle interpretazioni (dialogiche) fornitene dalle rispettive Corti”[2]. Dunque alla luce di questa motivazione il giudice ha ritenuto che l’imputato dovesse essere assolto in quanto  il fatto non sussiste, non rientrando il disegnare la svastica nella fattispecie descritta dall’art. 299 c.p.
  • Il terzo motivo ha a che fare con la nozione di “Stato Estero”. Il reato in esame circoscrive l’incriminazione al vilipendio della bandiera ufficiale o un altro emblema di uno “Stato estero”, con lo scopo di tutelare l’interesse nazionale dello Stato italiano a non vedere compromesse le  relazioni internazionali in conseguenza della realizzazione sul proprio territorio di offese dirette contro lo Stato estero. La bandiera in questione non è quella di uno Stato Estero ma quella di un’organizzazione sovranazionale, la quale però rientra nell’intepretazione di Stato Estero qualora si volesse attuare una interpretazione estensiva. Al di là della semplice interpretazione, sorgerebbe un problema legato alla tipicità della norma, in quanto a causa della natura politica dell’istituzione non può esterndersi la tutela prestata dall’art. 299 c.p. : vi sarebbe la violazione del divieto di analogia in malam partem (artt. 25 co. 2 Cost., 1 c.p. e 14 Preleggi). Secondo il giudice non ricorrerebbe un caso di legittima interpretazione estensiva dell’interpretazione dell’incriminazione in quanto si sussumerebbe nell’incriminazione un caso simile che va oltre i confini lessicali e concettuali della fattispecie riconducibili ad un’omologa ratio legis, procedimento che in tale ambito ordinamentale non risulta ammissibile in quanto contrasterebbe anche il principio di frammentarietà del diritto penale[3].
  • Il quarto ed ultimo motivo ha ad oggetto la condizione di reciprocità cui l’articolo 300 c.p. subordina l’applicazione del 299 c.p.: la fattispecie in esame può essere incriminata solo se la legge straniera garantisca, in maniera del tutto reciproca, alla bandiera italiana “parità di tutela penale”. Nel caso concreto vi sarebbe un difetto della condizione di reciprocità in quanto l’ordinamento sovranazionale dell’Unione Europea, non possiede- ancora- una propria normativa penale in grado di soddisfare tale condizione.

Se il ragionamento del giudice con riferimento ad ogni singolo punto è parso soddisfacente, pulito, corretto e condivisibile quanto a premesse e conclusioni, altrettanto non può dirsi per la formula di assoluzione adottata nel dispositivo. Il Tribunale di Agrigento ha assolto l’imputato “perché il fatto non sussiste”, pur avendo rilevato il difetto della condizione di procedibilità, facendo dunque prevalere la più vantaggiosa formula di merito in favor dell’imputato. Ciò è sicuramente comprensibile in un’ottica di favor innocentiae[4], o anche soltanto paternalistica, spiegata con l’intento del giudice di consentire al soggetto di poter godere degli effetti preclusivi legati al giudicato di merito in termini di azione civile e ne bis in idem[5].  Tutto sommato la sentenza pare essere innovativa, non legata a crismi interpretativi ed in sintonia con quelli che sono i principi fondamentali del diritto penale: tassatività, determinatezza e legalità. L’imputato è stato così assolto, nonostante per certi versi la sentenza non appaia giustificata a norma dell’articolo 299 c.p. . La mancanza dei requisiti processuali, unita all’interpretazione estensiva delle locuzioni chiave dell’articolo esaminato, ha permesso l’assoluzione dell’imputato che sarebbe stato considerato colpevole da un qualsiasi cittadino a causa della rappresentazione di uno svastica nazista  sulla bandiera dell’Unione Europea.

 

[1] Marco Pelissero, Delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti, in F. Palazzo – C. E. Paliero, Trattato teorico-pratico di diritto penale, IV, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, Torino, 2010, pp. 219 e ss.

[2] Tribunale di Agrigento, sentenza del 4 Luglio 2018 n. 1027/2018.

[3] Federica Dallabona, Brevi note in tema di offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299 c.p.), in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9, disponibile qui: http://www.giurisprudenzapenale.com/2018/09/12/brevi-note-in-tema-di-offesa-alla-bandiera-o-ad-altro-emblema-di-uno-stato-estero-art-299-c-p/

[4] Gilberto Lozzi, Lezioni di procedura penale, cit., pp. 160-161.

[5] V. supra nota 3

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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