giovedì, Aprile 25, 2024
Criminal & Compliance

Art. 609-undecies: adescamento di minorenni

La fattispecie di cui all’art. 609-undecies c.p. “adescamento di minorenni” è norma incriminatrice di recente conio, questa è stata infatti introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge del 1 ottobre 2012, n. 172 la quale mirava ad attuare quanto disposto dalla c.d. Convenzione di Lanzarote del 2007 in materia di «protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali”.

In realtà il legislatore italiano ha recepito la Convezione di Lanzarote e nella forma dell’art. 609 undecies c.p. in maniera nostrana[1]. La Convenzione di Lanzarote aveva, come sù detto, l’obiettivo di tutelare i minori dalle idee malsane di individui di maggior d’età e con non meno di tre anni di differenza dalla vittima, anticipando quindi il momento della punibilità di questi prima ancora che il reato venisse a consumarsi, cioè ad un momento precedente a quello che sarebbe stato un possibile incontro tra la vittima ed il carnefice, al fine di reprimere l’adescamento dell’irretito. Il testo della Convenzione quindi delinea un reato volto a perseguire il fenomeno del c.d. “child grooming”, racchiusa sotto la veste dell’adescamento di minori .

L’art. 609 undecies c.p., è un delitto di mera condotta a forma vincolata in quanto può avvenire mediante tre tipologie di condotte: tramite artificio (qualsiasi simulazione o dissimulazione o ancora menzogna capace di trarre in inganno qualcuno) ; tramite lusinghe (porre in essere condotte falsamente adulatorie per indurre qualcuno a tenere determinate condotte); o mediante minacce (prospettazione di un possibile male futuro al non verificarsi di quanto richiesto).

Per ciò che attiene il soggetto attivo del reato in analisi, si può asserire che è “chiunque” così come esplicitato dal legislatore nel dato normativo; mentre il soggetto passivo è qualunque minore di 16 anni configurandosi in tal modo, un reato di tipo comune. Secondo quanto recepito dal legislatore italiano si può quindi sostenere che, anche se la Convenzione di Lanzarote prevedeva una cerchia di soggetti passivi identificabili come i minori di quattordici anni per il legislatore italiano del 2012, la sfera passiva è andata a ricomprendere anche quelle vittime infra-sedicenni che, allo stesso modo dei quasi coetanei di 14 anni, non sono capaci di disporre del proprio corpo consciamente.

Il rischio che si percepisce è che, con riferimento ai minori in questa fascia d’età, il delitto di “adescamento” si presti a diventare nella prassi applicativa, una sorta di rimedio per punire forme di “seduzione mediante inganno” rivolte verso i minori, anche quando l’eventuale rapporto sessuale consumato non integrerebbe nessuna delle fattispecie che dovrebbero sorreggere il dolo specifico descritto nella norma incriminatrice.

Per quanto concerne invece l’elemento soggettivo del reato, viene richiesto appunto, come appena anticipato,  il dolo specifico che, secondo la dottrina maggioritaria, si configura quando il soggetto abbia agito per un fine particolare, la cui realizzazione non è però necessaria affinché il reato si ritenga consumato, in questa fattispecie analizzata: ottenere dal minore irretito un rapporto sessuale. Il dolo specifico però dovrà essere accertato dal giudice caso per caso con particolare vigore e dovrà avere carattere di assolutezza.

L’oggetto a cui assicura tutela l’art. 609 undecies c.p. non è unanimemente individuato, parte della dottrina infatti tende ad individuare diverse soluzioni: c’è chi ritiene che questo sia la libertà di autodeterminazione dell’individuo; ed al contrario altra parte ritiene che oggetto di tutela siano la libertà e l’equilibrato sviluppo psico-sessuale del minore.

Il legislatore italiano ha inoltre ampliato la sfera applicativa dell’art. 609-undecies c.p. rispetto a quanto era stato previsto dalla Convenzione, statuendo che qualsiasi forma di adescamento assume rilevanza penale e sarà punibile secondo quanto previsto dalla medesima norma, non riducendo la punibilità a quei casi in cui la condotta penalmente rilevante sia avvenuta tramite internet o altre reti.

L’adescamento di minorenni in realtà è stato configurato come un reato di c.d. “pericolo” e questo si evince dal fatto che il legislatore ha pensato astutamente di anticipare la repressione penale della condotta, la quale non avverrà appunto quando il reato si dirà consumato, ma quando siano poste in essere delle condotte meramente preparatorie di quel reato che è solo potenzialmente tale, in quanto è ancora non attuato e solo pensato dal soggetto “reo”, violando in un certo qual modo il principio di offensività.

Come ben si comprende l’art. 609 undecies c.p. ha determinato un avanzamento della soglia di punibilità, facendo sì che sia appunto punibile non solo chi non ha ancora posto in essere atti volti all’adescamento ma anche chi non ha ancora effettuato proposte in tal senso; si offre in questo modo una tutela stringente nei confronti del minore che, come dominante dottrina sostiene, non è capace a causa appunto della minore età, di avere piena coscienza psico-fisica.

La Cassazione penale di recente, in tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva prevista dall’art. 609-undeciesc.p., ha precisato che “il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata[2].  Inoltre sul tema gli ermellini hanno statuito che “per l’applicazione dell’art. 609 undecies c.p. è necessario che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto se ciò si realizza dovrà allora procedersi soltanto per i predetti illeciti e non per l’adescamento, rilevato che se ci sono gli estremi del tentativo contestare anche l’adescamento significherebbe di fatto punire due volte la stessa condotta, vanificando così il significato della clausola di riserva. Ciò varrà ancor di più allorquando il reato fine sia consumato, poiché in tale eventualità la condotta di adescamento, precedentemente tenuta dall’agente, si risolverebbe in un antefatto non punibile[3].

L’art. 609 undeciesc.p. è stato sottoposto anche alla Corte Costituzionale per il vaglio di costituzionalità, ma la Cassazione Penale è intervenuta sul tema con recente pronuncia [4] ed ha dichiarato che “è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del reato di adescamento di minorenne previsto dall’art. 609 undecies c.p., in relazione agli artt.13,21,25,27 Cost. perché, integrando un reato di pericolo concreto, volto a neutralizzare il rischio di commissione dei più gravi reati a sfondo sessuale lesivi del corretto sviluppo psicofisico del minore e della sua autodeterminazione, non contrasta con il principio di offensività; necessitando, ai fini della verifica del dolo specifico, del ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa dedursi il movente sessuale della condotta, non viola il principio di determinatezza della fattispecie penale; punendo, con una cornice edittale equa proporzionatamente inferiore rispetto a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere in pericolo un bene giuridico primario, meritevole di intensa tutela, è compatibile con il principio della rieducazione della pena”.

In tema di reati sessuali, non integra gli estremi del reato di cui all’art. 609 undeciesc.p., la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età, essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all’art. 609 quater, primo comma, numero 2 c.p.[5]

A differenza degli altri reati sessuali, in relazione ai quali il legislatore ha disposto il raddoppio dei termini di prescrizione con la sola eccezione relativa alle ipotesi dei «casi di minore gravità», per l’art. 609 undeciesi termini di prescrizione seguono il corso ordinario. Il delitto di cui alla norma in esame si prescrive dunque nel termine di sei anni in assenza di atti interruttivi o sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi.

A chiosa della trattazione si può fermamente asserire che il legislatore ha fortemente a cuore la tutela del minore che non essendo ancora formato mentalmente, culturalmente e giuridicamente è facile preda, lasciandosi irretire da chi, con intenti tutt’altro che di garanzia e affettività, vuole porre in essere condotte offensive.

Sul tema, infatti a differenza di altre tipologie di reato, la giurisprudenza e la dottrina non sembrano essere così contrastanti in quanto, probabilmente, entrambe sono consce dell’importanza della tutela circa la stabilità psico-fisica di un ragazzo in fase adolescenziale. Ciò a cui mira il legislatore è assicurargli, o per lo meno cercare di garantirgli, delle misure di dissuasione che, qualora rispettate, pongano le basi per una crescita sana del ragazzino,  uomo/donna del domani.

 

 

[1]Diritto Penale Contemporaneo, “Il delitto di adescamento di minorenni” di Matteo Vizzardi

[2]Cassazione penale n. 8691/2017

[3]Cassazione penale n. 16329/2015

[4]Cassazione penale sez. III, n.32170/2018

[5]Cassazione penale sez. III,  n. 23173/2018

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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