giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Art. 617 septies c.p.: diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

L’art. 617 septies c.p., quale ipotesi di reato, è stato introdotto con il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (con decorrenza dal 26 gennaio 2018) [1] al fine di colmare gravi lacune emerse nel sistema penale riguardo alla tutela della riservatezza, colpita da aggressioni poste in essere mediante l’impiego di sistemi captativi a carattere tecnologico: in particolar modo la norma in questione ne punisce la diffusione, costituendo antefatto penalmente irrilevante la captazione — in quanto tale — mediante registrazione audio e/o video.

La disposizione è stata inserita nel Codice Penale nel Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titolo dodicesimo (Dei delitti contro la persona), Capo Terzo (Dei delitti contro la libertà individuale), Sezione Quinta (Dei delitti contro l’inviolabilità dei segreti).

Si legge nellìarticolo: «Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.»

Al fine di fornire un quadro normativo completo circa l’introduzione di questa nuova fattispecie di reato, è necessario premettere come la disposizione affondi le proprie radici nel dettato costituzionale, in particolar modo nell’ art. 15 Cost per cui «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Il 617- septies c.p. tutela e presidia, dunque, anche l’art. 21 Cost per cui «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

La condotta posta in essere mira ad arrecare danno alla reputazione ed all’immagine altrui, la fattispecie normativa in questione si caratterizza dunque per la presenza del dolo specifico nel soggetto agente: la norma ha l’obiettivo di tutelare, dunque, non solo la segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, ma anche  la reputazione del soggetto passivo in seguito alla lesione della stessa a seguito della divulgazione di dati elementi sensibili. Il delitto in questione dunque colma delle lacune emerse nel sistema penale previgente, proprio al fine di garantire una accurata tutela della riservatezza in seguito al sempre maggior utilizzo di strumenti tecnologici e social media che determinano una invasione nella sfera personale delle vittime con pregiudizio dell’onore e della dignità del soggetto[2]. Proprio la Relazione illustrativa trasmessa al Parlamento chiarisce che: «La norma punisce colui che diffonde il contenuto di incontri o conversazioni riservate, registrate con mezzi insidiosi, (microfoni o  telecamere nascoste), e quindi fraudolentemente, allo scopo di recare nocumento all’altrui reputazione. Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a  simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all’ampia e  immediata divulgazione di contenuti comunicativi ca1piti senza l’altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e ali ‘uso dei soci al media). Ne consegue un grave pregiudizio all’onore e  alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di immagini e/o parole ca1pìte quando la stessa presumeva di partecipare a una comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e  confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale.» [3]

Il 2° co. del 617- septies nel prevedere che «la punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca», collega la causa di non punibilità al bilanciamento tra due principi fondamentali dell’ordinamento processualistico e costituzionale: gli artt. 24 e 21 Cost, i quali disciplinano, rispettivamente, il diritto di difesa ed il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (conseguenza del quale è il diritto di cronaca). Ad acquistare autonoma rilevanza penale, dunque, è la condotta del soggetto che con qualsiasi mezzo leda la posizione del protagonista della registrazione: il problema in particolare deve essere calato nella sempre più costante diffusione di mezzi telematici, quali ad esempio WhatsApp, Facebook o Instagram, che permettono una divulgazione in tempo quasi reale di quanto autonomamente registrato.

La fattispecie in questione è strettamente connessa con i reati a sfondo sessuali di revenge porn: fenomeno sempre più diffuso che si sostanzia nella divulgazione non autorizzata online di file multimediali a contenuto sessualmente esplicito, soprattutto a scopo di vendetta nei confronti dell’ex partner. Proprio in tal senso il 2 Aprile la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità l’introduzione dell’art. 612-ter: norma che ha lo scopo di combattere in maniera vigorosa la violenza di genere, punendo chiunque «invia, consegna, cede, pubblica o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e senza il consenso delle persone rappresentate»[4]. La commissione del reato in questione viene punita con la reclusione da uno a sei anni e con multa da euro 5 mila a 15 mila: si prevede inoltre, quale circostanza aggravante, un aumento di pena se il fatto viene commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o da una persona che sia (o sia stata) legata alla persona offesa da una relazione affettiva; un’altra aggravante è prevista nel caso in cui i fatti siano commessi attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, essendo punito anche chi diffonda a sua volta il materiale che sia stato immesso nella rete da altri.

 

[1] Sul punto Roberto Baroli, Il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente previsto dall’art. 617-septies c.p., in Rivista di diritto dei media 1/2018.

[2] Sul punto Stanislao Sessa, Il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente previsto dall’art. 617-septies c.p., in Giurisprudenza Penale.

[3] Così pagina 2 della Relazione illustrativa l. 216/2017.

[4] Sul punto Raffaele Alessandro Mancuso, Revenge porn: la nuova fattispecie di reato, Altalex.

Fonte immagine: Pixabay . com

Antonio Esposito

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso la Federico II di Napoli: si occupa prevalentemente di Diritto Penale e Confessionale. Sviluppa la propria tesi di laurea intorno all'affascinante rapporto tra fattore religioso e legislazione penale (Italiana ed Internazionale), focalizzandosi su argomenti di notevole attualità quali il multiculturalismo, il reato culturalmente motivato e le "cultural defense".

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