giovedì, Aprile 25, 2024

Articolo 2 – Regolamento sul geoblocking (UE/2018/302)

Articolo 2 – Definizioni

 

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «servizi prestati tramite mezzi elettronici»: i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la loro prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione;

2) «commissione interbancaria»: la commissione interbancaria di cui all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 2015/751;

3) «strumento di pagamento basato su carta»: lo strumento di pagamento basato su carta di cui all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 2015/751;

4) «marchio di pagamento»: il marchio di pagamento di cui all’articolo 2, punto 30, del regolamento (UE) n. 2015/751;

5) «operazione di pagamento»: l’operazione di pagamento di cui all’articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366;

6) «servizi di pagamento»: i servizi di pagamento di cui all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

7) «prestatore di servizi di pagamento»: il prestatore di servizi di pagamento di cui all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

8) «conto di pagamento»: il conto di pagamento di cui all’articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366;

9) «strumento di pagamento»: lo strumento di pagamento di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366;

10) «addebito diretto»: l’addebito diretto di cui all’articolo 4, punto 23, della direttiva (UE) 2015/2366;

11) «bonifico»: il bonifico di cui all’articolo 4, punto 24, della direttiva (UE) 2015/2366;

12) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

13) «cliente»: un consumatore che ha la cittadinanza o la propria residenza in uno Stato membro o un’impresa che ha il proprio luogo di stabilimento in uno Stato membro e che riceve un servizio o acquista un bene, o intende farlo, all’interno dell’Unione al fine esclusivo dell’uso finale;

14) «condizioni generali di accesso»: tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita netti, che regolano l’accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un professionista, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico dal professionista, o per conto di quest’ultimo, e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra il professionista e il cliente;

15) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale, ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque imposta dall’autorità giudiziaria;

16) «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti Internet o parte di essi e applicazioni, tra cui le applicazioni mobili, gestito da un professionista, o per conto di quest’ultimo, che serve a fornire ai clienti l’accesso a beni o servizi del professionista, al fine di effettuare una transazione avente ad oggetto tali beni o servizi;

17) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, di cui all’articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione;

18) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto.

 

 

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