giovedì, Aprile 25, 2024

Articolo 2 – Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali (UE/2018/1807)

Articolo 2 – Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento si applica alle attività di trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell’Unione che:

a) sono fornite come servizio ad utenti residenti o stabiliti nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il fornitore di servizi sia o non sia stabilito nell’Unione, o

b) sono effettuate da una persona fisica o giuridica residente o stabilito nell’Unione per le proprie esigenze.

2. Nel caso di un insieme di dati composto sia da dati personali che da dati non personali, il presente regolamento si applica alla parte dell’insieme contenente i dati non personali. Qualora i dati personali e non personali all’interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati, il presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

Il presente regolamento fa salve le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’organizzazione interna degli Stati membri che attribuiscono tra autorità pubbliche e organismi di diritto pubblico quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4 della direttiva 2014/24/UE poteri e responsabilità in materia di trattamento dei dati, senza remunerazione contrattuale di soggetti privati, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedono l’esercizio di tali poteri e responsabilità.

 

 

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