giovedì, Aprile 25, 2024

Articolo 3 – Regolamento sul geoblocking (UE/2018/302)

Articolo 3 – Accesso alle interfacce online

 

1. Un professionista non può bloccare o limitare, attraverso l’uso di strumenti tecnologici o in altro modo, l’accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

2. Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non vi abbia esplicitamente acconsentito.

In caso di reindirizzamento con l’esplicito consenso del cliente, la versione dell’interfaccia online del professionista cui il cliente desiderava accedere inizialmente deve restare facilmente accessibile al cliente in questione.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco o la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dalle leggi degli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione cui sono soggette le attività del professionista.

In tali casi, il professionista è tenuto a fornire ai clienti una spiegazione chiara e specifica dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento è necessario al fine di garantire il rispetto del requisito giuridico in questione. Tale spiegazione è fornita nella lingua dell’interfaccia online cui il cliente desiderava inizialmente accedere.

 

 

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