venerdì, Aprile 19, 2024

Articolo 5 – Regolamento sul geoblocking (UE/2018/302)

Articolo 5 – Non discriminazione per motivi legati al pagamento

 

1. Un professionista non può, nell’ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un’operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all’ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione, se:

a) l’operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;

b) i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e

c) le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.

2. Ove giustificato da motivi oggettivi, il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio finché non avrà ricevuto la conferma del fatto che l’operazione di pagamento sia stata correttamente avviata.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di addebitare spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012, a meno che nel diritto dello Stato membro a cui è soggetta l’attività del professionista non siano stati introdotti il divieto o la limitazione del diritto di imporre spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento a norma dell’articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal professionista per l’utilizzo dello strumento di pagamento.

 

 

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