venerdì, Aprile 19, 2024

Articolo 5 – Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali (UE/2018/1807)

Articolo 5 – Messa a disposizione di dati alle autorità competenti

 

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere od ottenere l’accesso a dati ai fini dell’esercizio delle loro funzioni ufficiali conformemente al diritto dell’Unione o nazionale. L’accesso ai dati da parte delle autorità competenti non può essere rifiutato per il fatto che i dati sono trattati in un altro Stato membro.

2. Qualora, dopo avere richiesto l’accesso ai dati di un utente, un’autorità competente non ottenga tale accesso e qualora non esista un meccanismo specifico di cooperazione in base al diritto dell’Unione o ad accordi internazionali per lo scambio di dati tra autorità competenti di diversi Stati membri, detta autorità competente può chiedere l’assistenza di un’autorità competente in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 7.

3. Se una richiesta di assistenza implica che l’autorità richiesta ottenga l’accesso a tutti i locali di una persona fisica o giuridica, compresi tutti gli strumenti e dispositivi di trattamento di dati, tale accesso deve essere conforme al diritto dell’Unione o alle norme procedurali a livello nazionale.

4. Gli Stati membri possono imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto di un obbligo di fornire dati conformemente al diritto nazionale e dell’Unione.

Qualora un utente abusi del proprio diritto, uno Stato membro può imporre a tale utente misure provvisorie rigorosamente proporzionate, ove giustificato dall’urgenza di accedere ai dati e tenendo conto degli interessi delle parti interessate. Se una misura provvisoria prevede la rilocalizzazione dei dati per un periodo superiore a 180 giorni dalla rilocalizzazione, la Commissione ne è informata entro tale periodo di 180 giorni. La Commissione esamina la misura e la sua compatibilità con il diritto dell’Unione nel più breve tempo possibile e, se del caso, adotta le misure necessarie. La Commissione scambia informazioni circa le esperienze in tal senso con i punti di contatto unici degli Stati membri di cui all’articolo 7.

 

 

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