giovedì, Marzo 28, 2024

Articolo 6 – Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali (UE/2018/1807)

Articolo 6 – Portabilità dei dati

 

1. La Commissione incoraggia e facilita l’elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell’Unione («codici di condotta»), al fine di contribuire a un’economia dei dati competitiva basata sui principi della trasparenza e dell’interoperabilità e nell’ambito della quale si tenga debitamente conto degli standard aperti, contemplando, tra l’altro, gli aspetti seguenti:

a) le migliori prassi per agevolare il cambio di fornitore di servizi e la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente, anche in formati standard aperti ove necessario o richiesto dal fornitore di servizi che riceve i dati;

b) gli obblighi d’informazione minimi per garantire che gli utenti professionali ricevano informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di trattamento di dati, per quanto riguarda le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici;
c) gli approcci in materia di sistemi di certificazione che agevolano il confronto di prodotti e servizi di trattamento dei dati per gli utenti professionali, tenendo conto delle norme consolidate a livello nazionale o internazionale che agevolano la comparabilità di tali prodotti e servizi. Tali approcci possono includere, tra l’altro, la gestione della qualità, la gestione della sicurezza delle informazioni, la gestione della continuità operativa e la gestione ambientale.
d) tabelle di marcia in materia di comunicazione, con un approccio multidisciplinare volto a sensibilizzare i portatori di interessi a proposito dei codici di condotta.

2. La Commissione provvede affinché i codici di condotta siano elaborati in stretta cooperazione con tutti i portatori di interesse, tra cui le associazioni di PMI e start-up, gli utenti e i fornitori di servizi cloud.

3. La Commissione incoraggia i fornitori di servizi a completare lo sviluppo dei codici di condotta entro il 29 novembre 2019 e a dare loro effettiva attuazione entro il 29 maggio 2020.

 

 

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