Articolo 6 – Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali (UE/2018/1807)
Articolo 6 – Portabilità dei dati
1. La Commissione incoraggia e facilita l’elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell’Unione («codici di condotta»), al fine di contribuire a un’economia dei dati competitiva basata sui principi della trasparenza e dell’interoperabilità e nell’ambito della quale si tenga debitamente conto degli standard aperti, contemplando, tra l’altro, gli aspetti seguenti:
a) le migliori prassi per agevolare il cambio di fornitore di servizi e la portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente, anche in formati standard aperti ove necessario o richiesto dal fornitore di servizi che riceve i dati;
2. La Commissione provvede affinché i codici di condotta siano elaborati in stretta cooperazione con tutti i portatori di interesse, tra cui le associazioni di PMI e start-up, gli utenti e i fornitori di servizi cloud.
3. La Commissione incoraggia i fornitori di servizi a completare lo sviluppo dei codici di condotta entro il 29 novembre 2019 e a dare loro effettiva attuazione entro il 29 maggio 2020.