giovedì, Aprile 25, 2024

Articolo 7 – Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali (UE/2018/1807)

Articolo 7 – Procedura di cooperazione tra le autorità

 

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico che funge da collegamento con i punti di contatto unici degli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i punti di contatto unici designati e le eventuali successive modifiche.

2. Quando l’autorità competente di uno Stato membro chiede a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, l’assistenza di un altro Stato membro per ottenere accesso ai dati, essa inoltra una richiesta debitamente giustificata al punto di contatto unico di quest’ultimo Stato membro. Tale richiesta deve essere corredata di una illustrazione scritta dei motivi e delle basi giuridiche per accedere ai dati.

3. Il punto di contatto unico individua l’autorità competente del proprio Stato membro e le trasmette la richiesta ricevuta a norma del paragrafo 2.

4. L’autorità competente interessata che riceve la richiesta è tenuta, tempestivamente ed entro un termine proporzionato all’urgenza della richiesta, a fornire una risposta in cui comunica i dati richiesti o informa l’autorità competente richiedente che non ritiene siano state soddisfatte le condizioni per chiedere assistenza a norma del presente regolamento.

5. Tutte le informazioni scambiate nell’ambito dell’assistenza richiesta e fornita a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

6. I punti di contatto unici forniscono agli utenti informazioni generali sul presente regolamento, anche in merito ai codici di condotta.

 

 

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