venerdì, Gennaio 24, 2025
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Aspetti processuali della prescrizione civile

A cura dell’Avv. Giovanni Gargiulo –  Avvocato in servizio presso la Città Metropolitana di Firenze

Sommario: 1. Premessa – 2. La prescrizione estintiva – 3. La prescrizione presuntiva – 4. La diversità tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva nell’applicazione pratica del processo

  1. Premessa

L’istituto della prescrizione ha l’indubbio scopo di tendere al conseguimento della certezza del diritto. Detta finalità, di carattere evidentemente pubblicistico, viene perseguita associando al decorso del tempo l’estinzione del diritto per mezzo del quale un soggetto attivo pretende, nell’ambito di un rapporto giuridicamente rilevante, l’adempimento di un’obbligazione gravante sulla controparte.

Non mancano tesi che, sia pur rimarcando le esigenze di ordine pubblico cui è ispirata la disciplina normativa della prescrizione, hanno individuato in quest’ultima un istituto diretto a tutelare un interesse sostanzialmente privato, quello cioè del soggetto passivo di un rapporto giuridico a ritenersi libero da vincoli, per effetto del decorso del tempo stabilito dalla legge[1].

La prescrizione è regolata nelle due fondamentali declinazioni della prescrizione estintiva e della prescrizione presuntiva, la cui differente natura sostanziale ha significative ripercussioni sul piano processual-civilistico.

  1. La prescrizione estintiva

La prescrizione estintiva si basa sul principio sancito dall’art. 2934 c.c., secondo il quale ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

La ratio legis della norma riflette un’evidente circostanza di fatto: il legislatore ritiene infatti di non dover accordare al creditore alcuna azione per il soddisfacimento di un diritto rispetto al quale lo stesso titolare ha dimostrato disinteresse in ordine al concreto soddisfacimento, perseverando in un comportamento inerte, protratto per un considerevole arco temporale.

Come noto, non tutti i diritti si estinguono per prescrizione, la citata disposizione normativa esclude infatti i diritti indisponibili – nel cui novero rientrano i ccdd. iura status, vale a dire i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (si pensi, ad esempio, al diritto al nome ed all’immagine, al diritto alla cittadinanza, ai poteri di diritto familiare, ecc.) – e gli altri diritti che il legislatore espressamente qualifica come imprescrittibili, categoria, quest’ultima, nella quale rientra, in primis, il diritto di proprietà (nel senso della imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione e delle facoltà che formano il contenuto dello specifico diritto soggettivo), seguito da ulteriori situazioni giuridiche attive, quali, a titolo esemplificativo: il diritto di promuovere le azioni di nullità e di simulazione del contratto[2], il diritto ad ottenere il riconoscimento della qualità di erede, il diritto al trattamento di quiescenza.

Il tempo necessario ad estinguere per prescrizione un diritto varia in relazione alle specifiche situazioni giuridiche disciplinate dalla legge; invero, accanto al termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.), il legislatore stabilisce un termine lungo di venti anni per la prescrizione dei diritti reali su cosa altrui e dei diritti reali di garanzia (artt. 954, 970, 1014, 1026, 1073 e 2880 c.c.), mentre si prescrivono in cinque anni altri diritti, come quello al risarcimento del danno derivante da atto illecito (art. 2947 c.c., fatta salva l’ipotesi in cui il fatto costituisca reato per il quale la legge preveda un termine di prescrizione più lungo; mentre in due anni si prescrive il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli); le azioni di annullamento dei negozi giuridici (art. 1442 c.c.).

Si prescrivono altresì in cinque anni gli interessi[3] e tutto ciò che si paga periodicamente di anno in anno o in termini più brevi (art. 2948, punto 4, c.c.); l’impugnazione della rinunzia all’eredità per violenza o dolo (art. 526 c.c.); l’azione di annullamento della donazione fatta da persona incapace di intendere o di volere (art. 775 c.c.); ecc.

Altri diritti sono soggetti a termini di prescrizione ancora più brevi. Ad esempio: si prescrive in tre anni l’azione di regresso esercitata contro i legatari da parte dei creditori rimasti insoddisfatti all’esito dei pagamenti effettuati dall’erede (art. 495 c.c.); in due anni si prescrivono l’azione di rescissione della divisione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.) e l’azione di garanzia contro l’appaltatore per difetti e vizi dell’opera (art. 1667 c.c.); mentre in un anno si prescrivono il diritto del mediatore al pagamento della provvigione (art. 2950 c.c.), il diritto di garanzia riconosciuto all’acquirente per vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.), il diritto al pagamento delle rate di premio nei contratti di assicurazione (art. 2952 c.c.).

Sono soggetti ad una prescrizione di appena sei mesi: l’azione contro il venditore che ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta (art. 1512 c.c.); le azioni cambiarie dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente (art. 94, R.D. 05/12/1933, n. 1169); ecc.

I tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, perde ogni rilievo giuridico il titolo originario del credito, poiché i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni (art. 2953 c.c.).

Il dies a quo della prescrizione estintiva decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).

Con specifico riferimento all’azione di annullamento dei contratti fa d’uopo evidenziare che, nel caso in cui l’annullabilità dipenda da vizio del consenso, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza ovvero dal giorno in cui è stato scoperto l’errore o il dolo; mentre, nei casi di incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione ovvero dal momento in cui il minore ha raggiunto la maggiore età.

Per le fattispecie aventi ad oggetto il diritto al risarcimento del danno, il termine decorre dal momento in cui si realizza il fatto illecito da cui il danno deriva; con particolare riferimento ai danni lungolatenti, dove la verificazione del danno è temporalmente sfalsata rispetto alla condotta antigiuridica, il dies a quo decorre quando il pregiudizio eziologicamente riconducibile all’evento lesivo diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte di chi ha interesse a farlo valere[4].

Il decorso del tempo è interessato dai fenomeni della sospensione e dell’interruzione, che interagiscono differentemente sui termini di prescrizione: nel primo caso, il periodo di sospensione non viene computato nel termine di prescrizione, quindi, una volta che è cessata la causa di sospensione, il termine riprende a decorrere dal momento in cui era rimasto sospeso; nel caso di interruzione, invece, il termine inizia a decorrere ex novo ogniqualvolta si realizza un atto interruttivo.

La sospensione ricorre nei soli casi previsti dalla legge, accomunati dal fatto che l’esercizio del diritto viene ritenuto impossibile o, quantomeno, assai complesso (si pensi ai casi in cui la titolarità del diritto compete al minore per il tempo in cui è privo del rappresentante legale o all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità per mala gestio dell’amministratore durante il periodo in cui quest’ultimo ricopre lo specifico ruolo gestorio nella società).

La prescrizione può essere interrotta per effetto di riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere oppure attraverso un atto del creditore che manifesti, esplicitamente o implicitamente, l’intenzione di esercitare il diritto di cui è titolare, mediante la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ovvero di ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

Nonostante in molti casi le due modalità (giudiziale e stragiudiziale) di interruzione dei termini di prescrizione siano equivalenti (nel senso che la parte sostanziale può interrompere il decorso del termine di prescrizione notificando un atto giudiziale o, in alternativa, inviando una diffida stragiudiziale), esistono diritti il cui esercizio deve essere necessariamente attivato con l’introduzione della sola domanda giudiziale: si tratta dei cd. diritti potestativi, caratterizzati da una situazione di soggezione, anziché di obbligo, del titolare della posizione giuridica passiva[5].

  1. La prescrizione presuntiva

La prescrizione presuntiva esprime in chiave giuridica un fenomeno consolidato nella prassi, in relazione al quale, per particolari categorie di crediti, si ritiene che l’inerzia del soggetto attivo nel reclamare il proprio diritto derivi dal preventivo soddisfacimento del diritto medesimo.

In effetti, i crediti soggetti a prescrizione presuntiva sono solo quelli inerenti rapporti che si svolgono senza alcuna formalità, per i quali il pagamento avviene senza dilazione, né rilascio di quietanza[6]; la prescrizione non opera, invece, per i crediti che traggono origine da contratti stipulati in forma scritta[7] (anche se occorre precisare che, in questi casi, la prescrizione presuntiva riprende la sua ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall’esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel rapporto contrattuale).

Il decorso del termine non produce dunque un effetto estintivo del diritto, ma, attraverso una praesumptio iuris tantum, la legge ritiene che il credito sia stato soddisfatto per effetto del pagamento[8]. Detta presunzione di estinzione ammette la prova contraria, purché data nelle limitate forme previste dagli artt. 2959 e 2960 c.c., vale a dire mediante l’ammissione in giudizio del convenuto circa il fatto che l’obbligazione non è stata estinta oppure mediante il deferimento del giuramento decisorio[9], formulato in maniera chiara e puntuale[10].

In sostanza, mentre il debitore che eccepisce la prescrizione è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto avvalendosi dell’ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l’obbligazione non è stata estinta ovvero con il deferimento del giuramento decisorio[11].

L’ammissione fatta dal debitore circa la mancata estinzione dell’obbligazione potrà anche essere implicita[12], come nel caso in cui il soggetto passivo neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda eccependo che il credito non sia sorto[13] ovvero nei casi in cui ne contesti l’ammontare[14].

Parimenti è stato ritenuto che costituisca implicita ammissione dell’esistenza del debito la formulazione di una domanda di compensazione, anche se proposta in via subordinata rispetto all’eccezione principale di prescrizione presuntiva[15].

Di conseguenza, il debitore che neghi l’esistenza del credito ovvero l’esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può valersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell’istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato[16].

L’ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta dunque il rigetto dell’eccezione prescrittiva, ma non anche l’ammissione del fatto costitutivo del debito[17] e non inibisce al soggetto passivo la possibilità di promuovere eventuali doglianze in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e decise con la sentenza che definisce il processo[18].

I termini della prescrizione presuntiva sono piuttosto brevi: si prescrivono in sei mesi il diritto degli osti e degli albergatori per il vitto e l’alloggio che somministrano (art. 2954 c.c.); in un anno si prescrivono, ad esempio, il diritto alle retribuzioni per gli insegnanti (per le lezioni che impartiscono a mesi a giorni o a ore) e dei prestatori di lavoro (per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese), il diritto al pagamento del prezzo da parte dei commercianti (per le merci vendute all’ingrosso) e dei farmacisti per la vendita di medicinali (i descritti casi di prescrizione annuale sono tutti previsti dall’art. 2955 c.c.); mentre altri diritti sono soggetti ad un termine di prescrizione triennale, come il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle correlative spese (2956 c.c.).

Il termine della prescrizione presuntiva decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Con particolare riferimento alle competenze maturate dagli avvocati, il dies a quo decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca dell’incarico, mentre, per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

  1. La diversità tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva nell’applicazione pratica del processo

Il diverso fondamento ontologico tra le richiamate forme di prescrizione comporta significativi effetti sotto il profilo processuale, poiché, come anzidetto, per la sola prescrizione presuntiva il legislatore prevede che, anche nelle ipotesi in cui sia fatalmente decorso il termine previsto, al creditore rimanga ancora la possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto ricorrendo ad una prova legale contraria[19].

La giurisprudenza ha chiaramente stabilito come le eccezioni di prescrizione estintiva e presuntiva non siano reciprocamente fungibili, né rappresentino espressioni di un’attività difensiva sostanzialmente unitaria, costituendo viceversa, rispettivamente, una difesa volta a determinare l’estinzione dell’avverso diritto (come nel caso del datore di lavoro che fa valere l’estinzione del diritto di credito per inerzia del lavoratore protratta lungo l’arco temporale previsto dalla legge) e una difesa fondata su una presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte (riprendendo l’esempio che precede: il datore di lavoro sostiene l’avvenuto pagamento dell’importo richiesto dal lavoratore per effetto del decorso dell’intervallo temporale previsto per legge, durante il quale il lavoratore non ha esercitato il proprio diritto di credito)[20]. Mentre la prescrizione estintiva viene eccepita allo scopo di non adempiere l’obbligazione, la prescrizione presuntiva, dando per avvenuto il pagamento, tende ad impedire che si paghi una seconda volta.

In sostanza non è ravvisabile alcuna analogia tra le due forme di prescrizione; in effetti, la prescrizione ordinaria fa derivare l’effetto estintivo dell’obbligazione per il semplice decorso di un determinato periodo di tempo, prefissato dalla legge, a decorrere dal momento in cui la pretesa avrebbe potuto esser fatta valere; mentre la prescrizione presuntiva non determina automaticamente l’estinzione dell’obbligazione, ma radica soltanto una presunzione iuris tantum che il debito sia stato pagato[21].

Detta distinzione ontologica onera la parte che eccepisce la prescrizione a puntualizzare, in sede di costituzione in giudizio, se intende valersi della prescrizione estintiva o di quella presuntiva, trattandosi, appunto, di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi[22]. In applicazione del suesposto principio la giurisprudenza di legittimità ha confermato come nell’eccezione di prescrizione presuntiva non possa ritenersi compresa anche l’eccezione di prescrizione estintiva, stante l’incompatibilità dei due istituti[23].

Pertanto, nell’ipotesi in cui il convenuto in giudizio sollevi una generica eccezione di prescrizione sarà compito del giudice del merito ricostruire la natura della prescrizione desumendone l’implicita proposizione in relazione alla volontà della parte[24].

[1] A. BATA’, V. CARBONE, M.V. DE GENNARO, G. TRAVAGLINO, “La prescrizione e la decadenza”, ed. 2001, pag. 8, con richiamo alla tesi di A. AURICCHIO, “Appunti sulla prescrizione”, ed. 1971, pag. 38 e ss.

[2] Sul discrimine tra simulazione assoluta e simulazione relativa e sui riflessi in materia di prescrizione da ultimo: Cass., 05/03/2021, n. 6212.

[3] A tal proposito giova rammentare che l’obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all’obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi; conseguentemente, per crediti di capitale ai quali si applica il termine di prescrizione ordinario, l’obbligazione di interessi rimane soggetta alla diversa prescrizione di cinque anni fissato dall’art. 2948, n. 4, c.c. (ex amplius: Cass., 18/05/2021, n. 13389).

[4] A conferma del prevalente orientamento interpretativo, di recente: Cass., 03/11/2020, n. 24270. Per un’applicazione pratica in tema di risarcimento del danno derivante da malattie lungolatenti, si veda Cass., sez. un., 11/01/2008, n. 583, ove è stato sancito il principio secondo il quale: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.

[5] In argomento, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all’iniziativa altrui” (Cass., 27/04/2016, n. 8417. In analogo senso: Cass., 21/12/2010, n. 25861; Cass., 16/12/2010, n. 25468; Cass., 13/09/1993, n. 9502; Cass., 17/01/1984, n. 402). Detto principio è stato ribadito di recente dalla giurisprudenza di merito secondo cui: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell’art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. Essi, pertanto, possono produrre tale effetto limitatamente ai diritti ai quali corrisponde nel soggetto passivo un dovere di comportamento e non anche per i diritti potestativi, ai quali fa riscontro una situazione di mera soggezione, anziché di obbligo, nel soggetto controinteressato” (App. Roma, 28/07/2020, n. 1574).

[6] In effetti il legislatore associa la prescrizione estintiva ai soli diritti patrimoniali per i quali il pagamento del debito avviene, di solito, senza che il debitore si faccia rilasciare una quietanza. In proposito è stato efficacemente stabilito che: “Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta” (Cass., 13/01/2017, n. 763). In senso conforme: App. Roma, 18/02/2019, n. 542. Si veda anche: App. Brescia, 28/02/2019, n. 369; Trib. Lodi, 26/02/2019, n. 228.

[7] Cass., 07/04/2006, n. 8200.

[8] Ex amplius: Cass., 28/10/2019, n. 27471, secondo cui: “La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento della obbligazione”.

[9]In tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi della ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta” (Cass., 14/03/2018, n. 6245). In senso analogo: Cass., 15/04/2014, n. 8735; Cass., 03/10/2012, n. 16818.

[10] In argomento è stato stabilito che il giuramento deve essere “formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice possa limitarsi a verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato l’oggetto” (Cass., 28/10/2019, n. 27471).

[11] Cass., 15/05/20017, n. 11195.

[12] Cass., 28/08/2020, n. 17980; Cass., 10/10/2012, n. 17275; Trib. Savona, 21/08/2020, n. 470.

[13] Cass., 16/02/2016, n. 2977; Cass., 02/12/2013, n. 26986; Trib. Milano, 22/01/2021, n. 431; Trib. Genova, 13/08/2020, n. 1312; Trib. Grosseto, 03/08/2020.

[14]La contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell’art. 2959 c.c., il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore” (Cass., 05/06/2019, n. 15303). In senso analogo: Cass., 28/05/2014, n. 11991; Cass., 23/07/2012, n. 12771; Cass., 27/09/2010, n. 20269. Da ultimo: Trib. Milano, 02/07/2020, n. 3840.

[15] Cass., 31/01/2019, n. 2970. In senso analogo: Trib. Milano, 18/11/2019, n. 10548.

[16] Cass., 28/06/2019, n. 17595.

[17] Cass., 10/12/2019, n. 32236.

[18] Cass., 15/12/2009, n. 26219.

[19] Ad abundantiam: Cass., 14/03/2018, n. 6245; Cass., 15/04/2014, n. 8735; Cass., 15/05/2007, n. 11195.

[20] Cass., 25/01/2021, n. 1435; Cass., 27/10/2020, n. 23606; Cass., 18/01/2017, n. 1203; Cass., 26/08/2013, n. 19545; Cass., 31/10/2011, n. 22649.

[21] La dicotomia tra le due forme di prescrizione è stata ribadita nell’ambito di un processo in cui era stata sollevata un’eccezione, giudicata manifestamente infondata, di illegittimità costituzionale dell’art. 2956, n. 2, c.c. per contrasto con l’art. 3 cost., in relazione al fatto che detta norma avrebbe introdotto un trattamento ingiustificatamente deteriore dei crediti dei professionisti rispetto agli altri crediti per i quali valgono gli ordinari termini della prescrizione estintiva (Cass., 16/06/2021, n. 17071).

[22] In tal senso: Cass., 27/10/2020, n. 23606; Cass., 18/11/2019, n. 29822; Cass., 05/07/2018, n. 17679; Cass., 05/07/2017, n. 16486. In argomento è stato altresì affermato che nell’ipotesi in cui l’eccezione di prescrizione sia stata formulata dal convenuto in maniera generica, senza che il tempo per quella estintiva sia decorso, “il giudice del merito può esaminare quella presuntiva, malgrado la logica incompatibilità con la prima, desumendone l’implicita proposizione dalla proposizione della difesa in mancanza di maturazione della prescrizione estintiva e dalla comparsa conclusionale, in cui la parte invochi le norme sulla prescrizione presuntiva” (Cass., 18/01/2017, n. 1203).

[23] In un caso pratico, la giurisprudenza ha stabilito che: “proposta in primo grado l’eccezione di prescrizione presuntiva la parte non può in appello, nel rito del lavoro, sollevare eccezione di prescrizione estintiva ordinaria” (Cass., 27/10/2020, n. 23606).

[24] Cass., 18/01/2017, n. 1203.

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