giovedì, Marzo 28, 2024
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Assegno di mantenimento: la nuova posizione dei figli maggiorenni

L’art. 337- septies, riproducendo invariato il testo dell’art. 155– quinquies, come introdotto dalla l. n. 54/2006, stabilisce che il giudice « valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il versamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto ».

Il legislatore dell’affidamento condiviso, dunque, aveva per la prima volta espressamente contemplato la posizione dei figli maggiorenni, in precedenza ignorata dalle disposizioni in tema di mantenimento della prole: si rammenta infatti, al proposito, che l’obbligo dei genitori di continuare a provvedere alle esigenze della prole oltre la maggiore età, laddove la stessa non abbia raggiunto la piena autosufficienza economica, rappresentava affermazione dottrinale e giurisprudenziale, ispirata ai principi generali desumibili dall’ordinamento, in forza dei quali l’acquisto, da parte dei figli, della capacità di agire, non elide assolutamente gli obblighi di contenuto economico che, sui genitori, gravano fin dalla nascita: tali obblighi si protraggono fintanto che il figlio non sia in grado di mantenersi autonomamente [1].

I primi commentatori del testo normativo, anche su tale punto non chiarissimo, erano stati spinti ad esprimersi in senso fortemente critico rispetto ad esso: ciò in quanto avevano ritenuto di leggere, nell’inciso « valutate le circostanze », un’affermazione di mera eventualità della prosecuzione, oltre la maggiore età, dell’obbligo di mantenimento della prole imposto ai genitori, oltretutto condizionata dall’attivarsi in tal senso della prole stessa, una volta raggiunto il diciottesimo anno di età; ed anzi, più di un autore, nell’immediatezza delle entrate in vigore della l. n. 54/2006, sostenne che il nuovo art. 155-quinquies aveva decretato l’automatica cessazione, in capo al genitore tenuto all’erogazione dell’assegno, di tale obbligo alla data del raggiungimento, da parte del figlio, della maggiore età.

Invero, nell’elaborazione successiva, tale negativa interpretazione è stata definitivamente abbandonata: si è reputato, al contrario, che la norma sia stata dettata nel precipuo interesse del figlio ultradiciottenne. Infatti, se fino al raggiungimento della maggiore età la forma preferita di contribuzione al mantenimento dei figli da parte dei genitori è quella « diretta », caratterizzata, vale a dire, dalla immediata soddisfazione, da parte degli ascendenti, di tutti i bisogni morali e materiali della prole sul presupposto, immanente, dell’affidamento, l’affermazione del diritto ad ottenere, jure prorio, il medesimo contributo oltre la maggiore età rappresenta inedito ed esplicito riconoscimento della titolarità di una autonoma e distinta posizione giuridica soggettiva in capo al figlio stesso, ormai svincolato dall’affidamento.

Si è pertanto affermato, da parte di altri interpreti, secondo impostazione che pare pienamente condivisibile, che la nuova legge ha inteso rafforzare il collegamento tra genitori e figli oltre la maggiore età, non decretando affatto, al contrario di quanto taluno ha sostenuto, la cessazione dell’obbligo di mantenimento diretto da parte dei primi, ma diversamente statuendo che, ove il giudice si induca a prescrivere l’erogazione di un assegno, lo stesso debba, salva diversa determinazione del giudice, essere versato direttamente al figlio divenuto maggiorenne. In tal senso, infatti, si è fin da subito orientata la giurisprudenza, chiarendo che il giudice, ove intenda disattendere l’eventualità, considerata dal legislatore « ordinaria », di corresponsione dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne, dovrà farlo motivatamente.

La corresponsione dell’assegno direttamente alla prole maggiorenne si renderà opportuna, in specie, quando la stessa conduca già una vita prevalentemente proiettata fuori dalle mura domestiche, come spesso avviene quando si intraprendono studi universitari, o quando il passato della coppia genitoriale è segnato da conflitti sulla gestione e sulla destinazione del contributo al mantenimento della prole. In tali casi, l’erogazione del contributo direttamente al figlio maggiorenne avrà l’indubitabile vantaggio di responsabilizzare il figlio stesso, e di favorire i contatti tra quest’ultimo e il genitore obbligato, contatti non più mediati dal genitore con cui il figlio conviveva e continua, anche dopo la maggiore età, a convivere. Inoltre, si eviterà la situazione paradossale per cui, a fronte di figli che, sempre più spesso, restano « in famiglia » fino ad età avanzata, il denaro necessario al mantenimento venga erogato e soprattutto gestito, nonostante la piena capacità del figlio di rapportarsi al denaro, e provvedere a sé stesso ed alle proprie esigenze, da persona diversa [2].

A riguardo, altri importanti aspetti sono i requisiti ed i presupposti per la permanenza, o, all’opposto, per la cessazione del dovere di mantenimento dei figli maggiori di età, che, come è ben comprensibile, non può protrarsi all’infinito, ovvero superando limiti di età oltremodo irragionevoli [3]: così, se l’obbligo dovrà senz’altro considerarsi persistente nel caso in cui il figlio, dopo la maggiore età, sia proficuamente impegnato in un corso di studi o un apprendistato prodromico allo svolgimento di una professione consona all’educazione impartitagli dalla famiglia, alle sue naturali inclinazioni ed al contesto sociale di appartenenza [4], del pari dovrà invece decretarsi la liberazione del genitore dall’obbligo in questione ove il figlio abbia effettivamente iniziato a svolgere una attività anche prodromica al lavoro propriamente inteso (es. contratto di formazione specialistica pluriennale) che gli fornisca un reddito consono e corrispondente al livello medio del settore dove è previsto l’inserimento lavorativo definitivo [5], oppure nei confronti del figlio che, pur avendo iniziato a svolgere attività lavorativa, l’abbia successivamente cessata per licenziamento, dimissioni o altra causa [6], così dimostrando di aver comunque raggiunto un’attitudine all’inserimento lavorativo, oppure versi in colpa per non essersi ancora procurato, nonostante l’età raggiunta, un’attività lavorativa che gli consenta di provvedere al proprio sostentamento [7], oppure abbia ingiustificatamente rifiutato opportunità di lavoro consone in relazione alla sua preparazione scolastica ed alle sue inclinazioni ed aspirazioni [8], o ancora, se egli sia concretamente avviato in un’attività, sebbene non ancora bastevole a soddisfare la totalità dei suoi bisogni, che possa divenirlo in un futuro prossimo, o, infine, quando abbia costituito un nucleo familiare autonomo [9] o sia comunque inserito stabilmente in una comunità diversa da quella familiare, così chiaramente mostrando di voler recidere il nesso di dipendenza dalla famiglia d’origine.

Al pari di quanto si riteneva in passato, la cessazione dell’obbligo al mantenimento della prole maggiorenne, nelle ipotesi sopra descritte, non può ritenersi automatica: al contrario, essa dovrà sempre conseguire ad una iniziativa giudiziale da parte del genitore che intende essere sollevato dal relativo onere [10], sul quale, del pari, incomberà la dimostrazione del realizzarsi delle condizioni estintive dell’obbligazione, in apposito instaurando giudizio [11]. La decorrenza della cessazione coincide non già con la data di proposizione della domanda, ma diversamente, con il momento in cui il giudice accerti si sia realizzata l’autosufficienza economica del figlio [12].

La Cassazione è ritornata, con la recentissima sentenza n. 17183 del 14 agosto 2020, sul delicato aspetto dell’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni. Da una parte, infatti, per i figli vi è il diritto di essere educati, mantenuti, istruiti dai genitori secondo le proprie aspirazioni e capacità; d’altra parte il diritto all’essere mantenuti non può esistere “sempre e per sempre”, come afferma la Suprema Corte.

Ritenere, infatti, che un figlio abbia diritto ad un impiego all’altezza della sua professionalità ed idoneo allo stesso tempo a garantire una appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguato alle sue aspirazioni può valere in un mondo ideale. Quanti laureati non riescono a trovare il lavoro per il quale si sono formati? Ciò non significa che debbano rifiutare di cercare altri lavori.

Nel caso esaminato dagli Ermellini, è stato rigettato il ricorso promosso da una madre contro la decisione con cui la Corte d’appello aveva revocato l’assegno di mantenimento posto a carico dell’ex coniuge in favore del figlio, ormai trentenne.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che l’obbligazione di mantenimento fosse cessata in relazione alla raggiunta capacità di mantenersi, da presumere oltre i 30 anni, quando una persona normale dovrebbe essere autosufficiente da ogni punto di vista, anche economico, salvi comprovati deficit.

Il figlio maggiorenne della coppia, nella specie, aveva da tempo concluso gli studi, trovando un’occupazione precaria come insegnante supplente, conseguendo redditi modesti ma significativi.

Ciò posto, hanno giudicato inammissibili tutti i motivi di ricorso prospettati dalla donna.

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha ricapitolato alcune tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, ossia:

la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;

– la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini;

l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi in cui il figlio si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;

la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca.

Nella concreta valutazione di tali elementi – ha in proposito precisato la Prima sezione civile – il giudice può ragionevolmente operare un riferimento ai dati statistici, dai cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, necessario al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.

In sostanza il provvedimento recentemente assunto dalla Suprema Corte rappresenta una pietra miliare nella storia recente del diritto di famiglia, collocandosi fra le tre più importanti decisioni che disciplinano l’affidamento condiviso [13].

In conclusione, alla luce di tale sentenza, si auspica non seguano ad essa letture disfattiste, ma al contrario, rappresenti un vero e proprio invito ad estendere ulteriormente il numero di tribunali che diano una precisa lettura della riforma del 2006.

[1] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 11891, 20 maggio 2006.

[2] A. Fasano A. Figone, La crisi delle relazioni familiari, edizione 2019.

[3] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 18076, 27 gennaio 2014.

[4] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 4555, 22 marzo 2012; Cass Civ. Sez. I, sentenza n. 5174, 30 marzo 2012.

[5] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 11414, 22 maggio 2014.

[6] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 12309, 19 maggio 2010.

[7] Cass. Civ. Sez I, sentenza n. 22500, 1 dicembre 2004.

[8] Cass. Civ. Sez. VI, sentenza n. 2236, 3 febbraio 2014.

[9] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 1830, 26 gennaio 2011.

[10] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 6975, 4 aprile 2006.

[11] Cass.Civ. Sez. III, sentenza n. 13184, 16 giugno 2011.

[12] Cass. Civ. Sez. VI, sentenza n. 15500, 8 luglio 2014.

[13] M. Maglietta, “A 18 anni l’assegno si dà al figlio: lo dice la Cassazione” ().

 

 

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