venerdì, Marzo 29, 2024
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Assegno divorzile ed “adeguatezza dei mezzi”. Nuovi criteri valutativi alla luce della recente giurisprudenza

Lo squilibrio economico tra gli ex coniugi  e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di assegno divorzile, non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno. Nel valutare la spettanza dell’assegno divorzile, il giudice non dovrà tenere conto tout court del tenore di vita  goduto in costanza di matrimonio ma dovrà essere attribuita rilevanza sia alla possibilità, del coniuge richiedente l’assegno, di vivere autonomamente e dignitosamente sia all’esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali e reddituali sacrificate per aver assunto un ruolo trainante endofamiliare che ha apportato un decisivo e dimostrato contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.

1. Cenni sull’assegno divorzile

Il legislatore ha da sempre riconosciuto una particolare rilevanza al rapporto coniugale, riservando allo stesso una posizione di prim’ordine. Non è certamente un caso che il libro primo del codice civile sia rubricato “DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA”. E’ pur vero che, nel nostro ordinamento giuridico, tutte le formazioni sociali idonee a concorrere allo sviluppo della personalità dell’uomo godono di una particolare tutela ma non si può certamente negare che, tra queste, la famiglia goda di una posizione privilegiata. Questa è infatti la principale formazione sociale ove l’uomo sviluppa la propria personalità. Ciò che più rileva è che detta tutela trova estensione anche qualora la comunione familiare venga ad essere turbata da particolari eventi quali lo scioglimento del matrimonio. L’art. 2 Cost. richiede infatti l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica senza subordinarli a condizione alcuna. Non v’è motivo, quindi, di ritenere che l’obbligo di solidarietà cessi d’esistere al venir meno dell’affectio maritalis. Giova, però, fugare ogni dubbio. Con ciò si vuole meramente significare che il dovere di solidarietà economica ben può esistere anche a seguito del venir meno della famiglia e  non certamente che, in concreto, detto obbligo non possa patire condizionamento alcuno. L’art 5 comma 6 l. 898/1970 prevede infatti che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

L’adempimento del dovere di solidarietà post-coniugale è richiesto dunque ad entrambi i coniugi quali “persone singole” indipendentemente dal loro status di coniuge, in favore di quel coniuge più debole che innegabilmente ha comunque concorso al progresso spirituale e materiale della famiglia. La circostanza che il legislatore voglia in un certo senso “remunerare” l’attività svolta in favore della famiglia, quando questa ancora era in vita, la si evince dal fatto che il quantum dell’assegno periodico da somministrare a favore del coniuge debole sia subordinato anche al contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare

2. Assegno divorzile e tenore di vita: due contrapposti orientamenti giurisprudenziali

La rilevanza del tenore di vita ai fini della determinazione dell’assegno divorzile ha da sempre diviso la giurisprudenza. La locuzione “mezzi adeguati” di cui all’art. 5 comma 6 l. 898/1970, offre interpretazioni non univoche, specie se si considera che il co. 9 dello stesso articolo prevede che il Tribunale possa svolgere indagini relative al tenore di vita.

Questa indeterminatezza ha dato vita a due orientamenti contrapposti:

– Orientamento non comparativo, rappresentato della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1652 del 1990, che lega l’adeguatezza dei mezzi al conseguimento di un’esistenza libera e dignitosa, intesa come autonomia ed indipendenza economica da valutarsi prescindendo dalle condizioni di vita matrimoniale;

– Orientamento comparativo, fatto proprio, sulla scorta di precedenti pronunce a sezioni semplici, dalla sentenza delle S.U. 11540 del 1990, secondo il quale l’inadeguatezza dei mezzi deve riconoscersi quando il richiedente non abbia mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale.

Orbene, nel 2017 si registra una pronuncia epocale dei giudici di legittimità avente, in un panorama giurisprudenziale antitetico, una particolare forza regolatrice. I giudici di legittimità affermano a chiare lettere l’irrilevanza del tenore di vita ai fini della spettanza dell’assegno divorzile. Si legge infatti che “Il parametro del «tenore di vita» […] collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, come già osservato, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale […] sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo -sia pure limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto – in una indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale.”[1]

Sarà però necessario l’intervento delle Sezioni Unite per fare chiarezza sul punto.

3. L’intervento delle Sezioni Unite: la sentenza 18287/2018

Neppure l’intervento chiarificatorio della prima sezione civile della Suprema Corte è valso a far luce in materia, sin quando nel 2018 sono intervenute sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale ponendosi in una posizione letteralmente “di mezzo” tra i due orientamenti contrapposti.

Si legge infatti che “Questa Corte ritiene di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio[…]. L’art. 5 c. 6 attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell’adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone un giudizio comparativo. […]Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell’incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, c.6, al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare […] Il richiamo all’attualità, avvertito dalla sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell’autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. [2]

Secondo i giudici del Supremo Consesso, dunque, occorre inevitabilmente accertare in primo luogo l’esistenza di disparità patrimoniali tra i coniugi e successivamente verificare se la disparità patrimoniale tra gli stessi sia da attribuire al ruolo svolto all’interno della famiglia al fine di contribuire al progresso della stessa. Ove sia accertato che la disparità economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia occorrerà tenerne conto ai fini della valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi.

Quanto appena dedotto non comporta evidentemente l’obbligo, in capo al coniuge economicamente più forte, di garantire il medesimo tenore di vita. Un simile obbligo risulterebbe privo di fondamento alcuno  e finirebbe per concretizzarsi in un prelievo forzoso in misura proporzionale alla capacità patrimoniale del coniuge economicamente più forte che “sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale”. [3]

Il mutato scenario giurisprudenziale impone dunque di attribuire all’assegno divorzile una funzione mista che risulta essere sintesi di una funzione assistenziale e di una compensativa-perequativa. Quest’ultima è pero, senza eccezione alcuna, consequenziale ai sacrifici professionali sopportati dal coniuge più debole che ha assunto un ruolo endofamiliare trainante. In un panorama siffatto, qualsiasi altra valutazione circa la disparità economica tra gli ex coniugi non potrebbe categoricamente trovare spazio ed è da escludere che la semplice disparità reddituale tra gli stessi integri fatto costitutivo del diritto all’assegno di divorzio.

In sintesi, dunque, nel valutare la spettanza dell’assegno divorzile, il giudice non dovrà tenere conto tout court del tenore di vita  goduto in costanza di matrimonio ma dovrà essere attribuita rilevanza sia alla possibilità, del coniuge richiedente l’assegno, di vivere autonomamente e dignitosamente sia all’esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali e reddituali sacrificate per aver assunto un ruolo trainante endofamiliare che ha apportato un decisivo e dimostrato contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.

4. Un recentissimo caso giurisprudenziale: l’ordinanza 24934/2019, Cass. Sez. Prima Civile

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 3.7.15, confermava la decisione del giudice delle prime cure che aveva imposto all’ex marito il versamento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. Il giudice d’appello considerò corretta la pronuncia del giudice di primo grado, ritenendo che la funzione dell’assegno divorzile fosse quella di garantire all’ex coniuge il tenore di vita matrimoniale. Nel caso de quo ciò trovava piena legittimazione nella evidente disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi (l’ex moglie percepiva una retribuzione mensile pari ad € 2.000 circa mentre l’ex marito una retribuzione superiore ad € 105.294,00 annui). La controversia giunge in Cassazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 10 l. 898/70.

Il giudice adito accoglie il ricorso ritenendo fondato il motivo nei termini che seguono. I giudici di piazza Cavour affermano infatti che “sono note le numerose e fondate critiche al suddetto parametro (evidentemente in riferimento al diritto al mantenimento del tenore di vita matrimoniale) che hanno indotto la giurisprudenza a sostituirlo con quello di indipendenza economica, inteso come possibilità di vita dignitosa”.

Nell’ordinanza de quo ciò che chiaramente emerge è il nuovo significato che le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 hanno attribuito alla locuzione “mezzi adeguati”.

I giudici di legittimità, nell’ordinanza de qua, affermano infatti che “Ad avviso del Collegio risulta confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell’assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa. […]Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all’esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente) sia all’esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, in base ad accordo con l’altro coniuge un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge. Nell’ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno”.[4]

Alla luce di quanto esposto la Suprema Corte cassa la sentenza d’Appello con rinvio poiché nel caso di specie la ratio decidendi della Corte d’Appello di Milano “si basa sull’affermata esigenza di far mantenere a quest’ultima il tenore di vita matrimoniale, all’esito del mero confronto reddituale che ha evidenziato il divario tra le condizioni economiche delle parti”.[5]

[1] Cass. Civ. Sez.  I, Sentenza n. 11504/2017

[2] Cass. S.U., Sentenza n. 18287/2018

[3] Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza  n. 24934/2019

[4] Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza  n. 24934/2019

[5] Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza  n. 24934/2019

Piermassimo Arcangelo

Piermassimo Arcangelo è nato a Cariati (CS) e vive a Catanzaro. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro dove si laurea con voti 110 con lode e menzione speciale alla carriera. Amante del diritto in tutte le sue declinazioni, si occupa prevalentemente di diritto civile, processuale civile, commerciale, diritto di famiglia e successioni. Attivo in politica da diversi anni, ama la sua terra ed i viaggi. Email: arcangelopiermassimo@libero.it

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