venerdì, Aprile 19, 2024
Labourdì

Assenteismo sul lavoro e sanzioni disciplinari

Con il termine assenteismo si fa riferimento ad un fenomeno di natura sociale oggigiorno molto diffuso che, in ambito lavorativo, concerne il comportamento tenuto dai lavoratori che sistematicamente si assentano dal posto di lavoro. Può,quindi, essere inteso come incapacità di prestare la propria attività lavorativa, per un periodo di tempo che può essere solo temporaneo oppure prolungato.
Occorre, allora, preliminarmente distinguere i casi di assenteismo involontario, dalle ipotesi di assenteismo volontario, che qui maggiormente interessano. Nel primo caso suole farsi riferimento alla effettiva sussistenza di una condizione di salute ostativa o di motivi personali che impediscono al lavoratore di svolgere la propria attività.
Nel secondo caso, invece, si fa piuttosto riferimento all’ipotesi in cui il lavoratore si assenti dal posto di lavoro, senza che effettivamente sussistano condizioni che giustifichino la sua assenza.
L’ “assenteismo dal lavoro” può allora manifestarsi in svariate forme. Può sussistere, infatti, nel caso del dipendente che fa un uso eccessivo di permessi retribuiti o di permessi per malattia; ma sussisterà anche nell’ipotesi del dipendente che, assente dal lavoro, si fa coprire dai colleghi oppure fa assenze non giustificate. Sicuramente nel caso concreto non è sempre agevole distinguere le due ipotesi, soprattutto al fine di individuare quando il comportamento integri una fattispecie che determina una responsabilità in capo al lavoratore, non solo di natura disciplinare, ma anche di natura penale. Pertanto, allo scopo di costituire prove che certifichino l’assenteismo del dipendente, si ricorre principalmente a due strumenti. Da un lato è diffusa la prassi, oltretutto avallata in varie istanze della Suprema Corte, in virtù della quale il datore può rivolgersi a strutture investigative private al fine di appurare le mancanze del lavoratore. A tale strumento si affianca quello ben più longevo del servizio medico fiscale esercitato dall’INPS.
Pochi anni fa fu proprio tale istituto a pubblicare uno studio in merito alle presenze dei lavoratori sul luogo di lavoro, mettendo in luce il divario esistente tra settore privato e settore pubblico. Dallo studio è emerso che in un periodo di tempo corrispondente ad un biennio, vi è stato un incremento corposo delle assenze nel settore pubblico, a fronte di un andamento stabile nel settore privato, quanto meno in linea con gli standard europei. E’ chiaro, dunque, che il problema maggiore riguardi proprio il settore pubblico.
Così nel marzo del 2014 è stata indetta un’indagine conoscitiva da una Commissione Parlamentare, la quale ha provveduto ad individuare le linee guida da seguire per una trattazione esaustiva del problema. Tali direttive sono state attuate dal Governo Renzi, giungendo ad un primo ed importante esito, costituito dalla legge delega n° 124/2015, la cosiddetta Riforma Madia. Ad oggi, il Governo ha compiuto un primo passo verso l’attuazione di tale legge, difatti sono stati proposti diversi schemi di decreto e quello che qui in particolare interessa è il d.lgs n°116/2016. A ben vedere oggetto di tale decreto attuativo è la falsa attestazione della presenza del dipendente in servizio, fattispecie che, occorre dirlo, era già stata contemplata dal d.lgs n°165/2001. Sennonché, a fronte di un problema che attualmente affligge il settore pubblico e svilisce l’immagine della P.A., si è evidentemente avvertita l’esigenza di intervenire in modo più rigoroso.
Lo schema di decreto proposto, nell’ottica di un generale inasprimento, ha operato innanzitutto un’estensione delle ipotesi riconducibili all’ambito delle false attestazioni, rispetto a quanto previsto dal d.lgs n °165/2001.
E’ stata prevista l’adozione di una procedura più celere, per cui a seguito dell’avviso rivolto al lavoratore circa la pendenza nei suoi confronti di un procedimento disciplinare, il dipendente ha 15 giorni di tempo per preparare la difesa. E’ previsto, poi, un altro periodo di 15 giorni entro il quale dovrà essere conclusa l’istruttoria.
Ancora, se il dipendente pubblico assenteista è colto in flagrante, ossia all’atto di timbrare il cartellino per poi allontanarsi dal luogo di lavoro, è prevista la sospensione cautelare obbligatoria e senza contraddittorio del lavoratore entro 48 ore, ad opera del dirigente. Il dirigente deve, al momento della sospensione, inoltrare gli atti all’ufficio per i procedimenti al fine di dare avvio all’azione disciplinare. Relativamente alla figura del dirigente, è prevista l’estensione della responsabilità disciplinare in capo a questi, finanche a comprendere la possibilità del licenziamento laddove lo stesso ometta l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l’attivazione del procedimento disciplinare. Con tale riforma pertanto il dirigente non potrebbe compiere alcuna valutazione nel caso concreto, avendo egli l’obbligo di agire e, in caso di inerzia, si profilerebbe l’ipotesi del licenziamento. Infine, è contemplata un’ azione di responsabilità nei confronti del dipendente, per danni all’immagine arrecati alla PA. Si legge, infatti, dal testo originale, che Il dipendente colpevole di assenteismo potrebbe dover pagare allo Stato i danni di immagine, pari ad almeno sei mesi di stipendio. Si tratta però, in tal caso, di un aspetto che dovrà essere valutato dal giudice nel caso di specie.
Ad uno sguardo più approfondito è possibile scorgere le non poche imperfezioni di tale provvedimento che, se da un lato ha il merito di aver provveduto tempestivamente a far fronte ad un problema dilagante negli ultimi tempi che ha acceso l’opinione pubblica, dall’altro fa pensare ad un rimedio normativo intervenuto in extremis allo scopo di contrastare una prassi dirigenziale oramai radicata in Italia, connotata da un’eccessiva tolleranza nei confronti di determinati comportamenti dei dipendenti.

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

Lascia un commento