venerdì, Aprile 19, 2024
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Assetto proprietario della Banca d’Italia

La partecipazione al capitale della Banca d’Italia è disciplinata dalla legge e dallo statuto della Banca stessa, che stabiliscono i diritti, economici e di governance, dei partecipanti.

L’articolo 1, comma 1 dello statuto della Banca d’Italia sancisce che “la Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico[1]”, nonostante ciò vi è non poca confusione da parte di molti circa la natura dell’ente, frutto di un retaggio culturale che tende a confondere la proprietà formale dell’istituto con i poteri di controllo e di gestione dello stesso.

Ai fini di una migliore comprensione della questione che in tale sede si vuole analizzare (azionariato della Banca d’Italia), risulta necessario compiere preliminarmente una breve ricostruzione normativa delle vicende che hanno riguardato il tema dell’articolo.

La Banca d’Italia venne costituita mediante la legge bancaria 10 agosto 1893, n. 449, a seguito di un riordino complessivo degli istituti di emissione e dalla fusione fra tre degli istituti esistenti: Banca Nazionale del Regno d’Italia, Banca Nazionale Toscana e Banca Toscana di Credito per le Industrie e il Commercio d’Italia. Solamente nella seconda metà degli anni trenta, grazie alla legge di riforma bancaria del 1936, la Banca d’Italia venne definita istituto di diritto pubblico e le venne conferita l’esclusiva nella funzione di emissione di moneta (non più solamente in concessione ed eliminando del privilegio il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia); gli azionisti privati vennero espropriati delle loro quote che furono riservate ad enti finanziari di rilevanza pubblica. Con la legge 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato-Carli) e il successivo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 1990, n. 356, venne quasi del tutto abolita la riforma bancaria del 1936, tale legge ha previsto e disciplinato la trasformazione delle banche italiane che erano istituti di credito di diritto pubblico in società per azioni, sotto il controllo di fondazioni bancarie. Il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, sottrae la Banca d’Italia alla gestione da parte del governo italiano, sancendo l’appartenenza della stessa al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC). Con l’approvazione della legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (c.d. legge Ciampi), l’iniziale obbligo delle fondazioni bancarie di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie fu sostituito da un obbligo opposto: la perdita da parte delle fondazioni bancarie del controllo delle società stesse. Infine, la legge 29 gennaio 2014, n. 5, ha introdotto delle novità fondamentali: individuazione dei soggetti legittimati a detenere quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia (banche, imprese di assicurazione, fondi pensione e istituti previdenziali aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia e fondazioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153), rideterminazione del capitale della Banca d’Italia (passato da 156.000 a 7.500.000.000 di euro), limite al 3 per cento della quota detenibile da ciascun partecipante e limite al 6 per cento del capitale per i dividendi.

La Banca d’Italia è dunque la banca centrale italiana e fa parte dell’Eurosistema, ossia l’insieme delle banche centrali dell’area euro. Le principali funzioni della Banca d’Italia sono:

  • concorrere alle decisioni della politica monetaria unica nell’area euro;
  • è responsabile della produzione delle banconote in euro, in base alla quota definita nell’ambito dell’Eurosistema;
  • gestione dei compiti di tesoreria per gli incassi e i pagamenti del settore pubblico;
  • promuovere il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
  • promuovere la stabilità del sistema finanziario e favorire l’efficacia della politica monetaria;
  • è l’autorità nazionale competente nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico;
  • in quanto Autorità nazionale di risoluzioni delle crisi, svolge compiti di istruttoria e operativi nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico europeo delle banche in crisi con l’obbiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’area euro;
  • come Autorità di Vigilanza, controlla la gestione degli intermediari finanziari e l’osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti privati.

Sono tutte funzioni di pubblico interesse anche se dalla composizione del capitale della Banca d’Italia[2] emerge che lo stesso è detenuto quasi totalmente da istituti bancari, fondazioni, imprese di assicurazione e casse previdenziali private. La rappresentanza pubblica nel capitale delle Banca d’Italia è data dalle sole INPS e INAIL, due istituti di previdenza pubblica che ne detengono 9.000 quote (pari al 3 per cento) ognuno. La presenza di enti privati nel capitale deriva da un’eredità del passato: con la riforma bancaria del 1936 le quote di partecipazione al capitale erano state sottoscritte da istituiti di credito pubblico, divenuti a partire dagli anni novanta di natura privata. I processi di concentrazione avvenuti nel corso degli anni hanno accresciuto la percentuale del capitale della Banca detenuto dai gruppi bancari di maggiori dimensioni, per questo motivo la legge n. 5/2014 ha stabilito che “ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento” e ha previsto forme di trasferimento per le quote eccedenti. In questo modo il legislatore ha allargato la platea dei partecipanti alla Banca, eliminando qualsiasi dubbio, anche formale, circa il fatto che la Banca d’Italia possa essere influenzata dai suoi maggiori partecipanti. Il processo di trasferimento e ricollocazione delle quote eccedenti non è ancora concluso; al riguardo il legislatore ha inoltre previsto che, in caso di difficoltà nella ricollocazione, anche per mancanza di acquirenti, Banca d’Italia possa acquistare quote proprie di capitale per poi rivenderle entro 12 mesi dall’acquisto a soggetti legittimati diversi dai cedenti[3]. Dall’elenco dei partecipanti aggiornato al 26 ottobre 2018 risultano 5 enti con partecipazioni superiori al 3 per cento (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Cassa di Risparmio in Bologna, Generali Italia e Banca Carige) che complessivamente detengono oltre 1/3 dell’intero capitale; ciò non crea problemi di sostanza, in quanto per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statuarie della Banca d’Italia[4].

Tutti i partecipanti al capitale della Banca d’Italia hanno un posto nell’assemblea dei partecipanti, la quale, così come stabilito dall’articolo 6 dello statuto, “non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell’Unione Europea e dalla legge alla Banca d’Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali”. L’assemblea dei partecipanti può riunirsi in via ordinaria o straordinaria, l’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, mentre l’assemblea ordinaria annuale viene convocata per deliberare sull’approvazione del bilancio, sul riparto dell’utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina inoltre i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali. I componenti degli organi della Banca d’Italia operano con autonomia e indipendenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici o privati[5].

Di conseguenza i partecipanti al capitale della Banca d’Italia non possono esercitare influenza sulla governance e sono esclusi dalle attività di amministrazione, di competenza del Governatore e del Direttorio. Il Governatore viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio Superiore della Banca d’Italia[6]. I membri del Direttorio (Governatore, Direttore generale e tre Vice Direttori generali[7]) sono nominati dal Consiglio Superiore della Banca d’Italia, su proposta del Governatore, e le nomine avranno efficacia a partire dalla data del relativo decreto di approvazione del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanza, sentito il Consiglio dei ministri.

In sintesi, dunque, la Banca d’Italia è un ente atipico rispetto agli altri enti che operano nel nostro sistema istituzionale, in quanto è un istituto di diritto pubblico perché svolge funzioni di interesse generale, ma caratterizzato da un assetto proprietario prevalentemente privato. L’assetto proprietario e la struttura della governance garantiscono l’indipendenza dell’istituto nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Questo modello di banca centrale non è tra l’altro dissimile da quello adottato da altri grandi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, dove la proprietà del Federal Reseve System fa capo a istituti finanziari privati[8].

 


Fonte immagine: commons.wikimedia.org.

[1] Statuto della Banca d’Italia disponibile al seguente link: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/disposizioni-generali/statuto.pdf.

[2] Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia disponibile al seguente link: .

[3] Cfr. articolo 4, comma 6, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5.

[4] Cfr. articolo 4, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n.133, convertito con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n.5.

[5] Cfr. articolo 1, comma 2, statuto della Banca d’Italia.

[6] Cfr. articolo 19, comma 8, legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

[7] Cfr. articolo 22, comma 1, statuto della Banca d’Italia.

[8] Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda al seguente link: https://www.federalreserve.gov/faqs/about_14986.htm.

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