venerdì, Aprile 19, 2024
Labourdì

Assistenza del disabile: l’interpretazione della Cassazione

1. Introduzione

Con la sentenza n.30676/18 del 28 novembre scorso la Cassazione ha finalmente chiarito gli orizzonti di applicazione della ormai famosa legge 104 del 1992. Con questa decisione la Corte si è schierata contro un’interpretazione restrittiva della norma, ampliando il concetto di assistenza del disabile.

Come è noto, l’articolo 33, comma 3, della legge citata riconosce al lavoratore che assiste un parente con disabilità grave, coniuge, parente o affine entro il secondo grado il diritto a fruire di tre giorni di permesso, coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, sempre che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.

Poiché in seguito a numerosi casi di abuso di questo diritto e di relative sentenze, che punivano chi utilizzava i permessi derivanti da questa legge in modo improprio, si stava sempre di più andando verso interpretazioni restrittive dei limiti di utilizzo dei permessi in questione[1].

La stessa Cassazione, ad esempio, ha in passato confermato la legittimità del licenziamento, intimato a un dipendente che usava i permessi per partecipare a serate danzanti invece di assistere la madre disabile[2].

È stata ritenuta giusta causa di licenziamento anche la condotta della lavoratrice che, sottraendosi ai doveri di assistenza, si recava all’università per frequentare le lezioni, durante il tempo dei permessi[3].

Un’altra fattispecie che spesso è stata ricorrente è quella del dipendente che sfrutta i permessi per svolgere doppio lavoro, invece di accudire il disabile. La Suprema Corte ha sancito che questo comportamento viola irrimediabilmente il vincolo fiduciario del rapporto di lavoro. Ciò rappresenta una legittima ragione per procedere al licenziamento per giusta causa.

Nel corso del tempo si è anche ritenuto legittimo il ricorso ad investigatori privati per accertare abusi.

2. Il caso in questione

La Cassazione con la sentenza n.30676/18 ha chiarito che è possibile andare oltre l’attività di accudimento diretto del malato. È quindi legittimo usufruire del permesso anche per svolgere attività riconducibili in senso più ampio rispetto alla mera assistenza ai disabili.

In particolare la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sopracitata sentenza ha respinto il ricorso di un datore di lavoro, che chiedeva il via libera per il licenziamento di una dipendente, che aveva usato impropriamente i permessi concessi per accudire la madre portatrice di handicap.

Durante le ore di permesso contestate, in effetti la dipendente non si trovava personalmente con il soggetto da assistere. Ma, come accertato nel corso del giudizio, aveva comunque svolto attività in favore dello stesso.

Il Tribunale di Roma, in sede di procedimento ex lege n. 92/2012, aveva rigettato il ricorso della lavoratrice, che chiedeva di dichiarare illegittimo il licenziamento a lei intimato dalla sua azienda.

Successivamente la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5855/2016, aveva invece accolto il reclamo della lavoratrice, condannando la società a reintegrarla ed a pagare una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. I giudici di secondo grado avevano perciò ritenuto che le contestazioni mosse alla dipendente fossero infondate.

Dello stesso avviso è stata anche la Cassazione.  Essa ha ritenuto che nelle giornate oggetto della contestazione, la lavoratrice aveva dedicato il proprio tempo ad attività riconducibili in “senso lato” al concetto di assistenza del disabile.  Ciò conferma che tale concetto non possa essere limitato solamente alla attività di accudimento.

3. L’interpretazione della Corte

Quindi la Suprema Corte ha ritenuto impossibile interpretare il concetto di assistenza al disabile in modo restrittivo, facendo riferimento alla sola attività di cura diretta dello stesso. In virtù di questa lettura la cura del soggetto disabile ricomprende anche il tempo e le altre attività connesse e riconducibili al concetto di assistenza.

Pertanto i permessi ex 104 possono essere utilizzati sia per l’accudimento personale del disabile presso la sua abitazione, sia per tutte quelle attività comunque svolte nel suo interesse presso uffici e negozi.

La legittima fruizione del permesso dipende dalla sua stretta coerenza con il fine assistenziale. I giudici hanno optato verso un’interpretazione estensiva del concetto di “assistenza”, riconducendo ad esso tutte le attività svolte anche in assenza del disabile, ma comunque nel suo esclusivo interesse, in quanto egli non sarebbe in grado di espletare da solo.

4. Conclusioni

Dunque per la Corte l’assistenza non è soltanto quella sanitaria ma anche quella psicologica ed affettiva.

Al contrario, la Cassazione, ha ribadito che rappresenta un abuso del avvalersi dei permessi in esame non per l’assistenza al familiare, bensì per altre attività.  Tra queste ultime ha inserito anche la condotta del dipendente che fruisca dei permessi per ristorare le proprie energie psico-fisiche, in seguito ad un’attività assistenziale effettivamente prestata. Non è legittima, ad esempio, la fruizione del permesso il giorno seguente alla cura offerta al familiare nel corso della notte.

La tutela offerta dalla normativa non ha funzione compensativa e/o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente ma è soltanto finalizzata all’assistenza del disabile.

È chiaro che tale sentenza ha rinnovato l’orientamento prevalente fino ad allora, che era molto più restrittivo.

Ad esempio era stato spesso deciso che non poteva considerarsi una forma di assistenza il fatto di svolgere attività ordinarie, come fare la spesa,  lavare, stirare o andare a alla posta. Ciò era giustificato dal fatto che tali attività potrebbero essere svolte in qualsiasi momento della giornata, non essendo vincolate ad orari precisi senza necessità di richiedere i permessi 104.

Questa sentenza della Cassazione va contro un’interpretazione restrittiva della legge 104/92 e renderebbe legittime attività ordinarie purchè legate esclusivamente all’assistenza e all’interesse del parente disabile.

 

[1] Per approfondimenti su questo tema si suggerisce la lettura dell’articolo Permessi della legge 104 – uso scorretto, problemi e nuove evoluzioni.

[2] Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8784 del 30 aprile 2015.

[3] Sentenza Cassazione 17968/2016.

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Francesco Lombardo

Francesco Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli con tesi in Storia del Pensiero Economico dal titolo: “I diritti Speciali di Prelievo: il contributo di Rinaldo Ossola”. Attualmente collabora con le cattedre di Economia Politica e di Storia del Pensiero Economico presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II. Dopo aver ultimato la pratica forense, ha conseguito un Master di II livello come “Esperto in relazioni industriali e di lavoro”, in virtù di una borsa di studio assegnatagli dall’Università Roma Tre, con tesi dal titolo "Mobilità endoaziendale e formazione del lavoratore ex art. 2103 c.c.” È autore di articoli per riviste scientifiche e divulgative. Da novembre 2019 è ammesso al programma “Fabbrica dei Talenti” promosso dalla fondazione ADAPT. Crede molto nell’importanza per un giurista di approfondire anche lo studio di temi economici e finanziari.

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