venerdì, Marzo 29, 2024
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Autoriciclaggio e concorso di persone: prassi ed opzioni ermeneutiche

A cura di Dott. Bruno M. Balletti, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Penale

I profitti illeciti sono in costante ascesa nella scala dei fattori di disturbo sociale e la lotta al riciclaggio di questi ultimi rappresenta un elemento centrale nel contrasto dell’intreccio tra criminalità organizzata ed economia legale.
Si è infatti oggi finalmente presa coscienza dell’impatto negativo del riciclaggio sulle dinamiche economiche di un paese, segnatamente in forma di alterazione delle regole di mercato e degli assetti concorrenziali, con ciò giustificandosi la notevole considerazione politico-criminale riservata al fenomeno e la conseguente predisposizione di un apparato normativo particolarmente imponente. Sebbene, ogni volta che vi sono delle forti implicazioni sociali, il risvolto della medaglia consista nella possibilità di perdere di vista il giusto limite al coinvolgimento dello jus terribile, lasciandosi sedurre dal fascino della legislazione simbolica.
La normativa antiriciclaggio è stata dunque interessata, sin dalla sua nascita, da un continuo rinnovarsi ed in un simile contesto va inquadrata la recente introduzione della fattispecie di autoriciclaggio che, a sua volta, ha determinato il superamento del c.d. “privilegio di autoriciclaggio”. Eppure, forse preso dalla fretta di arginare il fenomeno ricilatorio, il legislatore sembra non aver considerato un possibile effetto preterintenzionale dell’introduzione della figura delittuosa di cui all’art 648 ter.1 c.p., quindi con la creazione di un autonomo titolo di reato. Si tratta di una questione che all’indomani della riforma ha generato un acceso dibattito in dottrina e che rivela la sua importanza con riguardo alla normativa antiriciclaggio lato sensu intesa, incidendo in maniera significativa sull’effettività di quest’ultima. Ci si è chiesti, infatti, cosa accada in caso di realizzazione plurisoggettiva del delitto di autoriciclaggio, quando i fatti di ripulitura siano commessi, in concorso, dall’autore del delitto presupposto e da un terzo. Ove, considerata l’ammissibilità del concorso nel reato proprio, all’indomani della riforma sembrerebbe essersi palesato un effetto paradossale, nella misura in cui i c.d. riciclatori professionali è opinabile che possano ora concorrere nel delitto di autoriciclaggio, beneficiando di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello loro riservato dall’art. 648 bis c.p., con il relativo fronteggiarsi, su questo terreno, delle ragioni della politica e del diritto, in tal modo profilandosi il rischio concreto dell’adozione di soluzioni incoerenti da un punto di vista sistemico. La contraddizione rispetto agli scopi di politica criminale legati all’introduzione del delitto di autoriciclaggio è evidente: con quest’ultima si intendeva, invero, rendere complessivamente più efficace la repressione del riciclaggio, e non certo creare un vantaggio per i professionisti del riciclaggio, rispetto ai quali si potrebbe dire esser sorto un nuovo beneficio di autoriciclaggio.
È in questa prospettiva che nel presente scritto è esaminato in che misura sia prefigurabile una soluzione giuridicamente adeguata, in relazione alla tematica in discorso: al cospetto delle interpretazioni sulle quali è andata attestandosi la dottrina, talvolta peraltro alla ricerca di una soluzione “politicamente corretta”, nonché alla luce del fattore di significativa novità rappresentato dalla presa di posizione in materia da parte dei Giudici di legittimità in una loro recente pronunzia per più versi sorprendente.

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* Il presente articolo scientifico è stato sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista e pubblicato nel Numero 1/2020 della Rivista Semestrale di Diritto.

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