martedì, Marzo 19, 2024
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Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: taluni aspetti rilevanti della risoluzione stragiudiziale delle controversie

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è un organismo indipendente istituito con L. 14 novembre 1995, n. 481; svolge il fondamentale compito di tutelare gli interessi dei consumatori ed utenti e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione dei servizi con adeguati livelli di qualità. Questa autorità opera in piena autonomia e con indipendenza nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e dalle normative dell’Unione Europea.

L’articolo 44 del D. Lgs. 93/2011 attribuisce a questa autorità la funzione di risoluzione delle controversie tra operatori; invece, l’articolo 2, comma 24, lett. b) della L. 481/1995 conferisce alla stessa autorità la risoluzione stragiudiziale delle controversie, attraverso regolamenti, tra gli utenti e gli esercenti il servizio. In ambito europeo rilevanti sono le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 le quali prevedono che gli stati membri debbano predisporre un meccanismo indipendente al fine di assicurare un trattamento efficace di reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie dei clienti finali. Le suddette direttive sono state attuate con d. Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 attraverso cui il legislatore ha predisposto sportelli unici per mettere a disposizione dei clienti le informazioni necessarie concernenti i loro diritti. L’Autorità ha dato attuazione al comma 4 dell’art. 44 del decreto legislativo 93/11 con la deliberazione 21 giugno 2012, 260/2012/E/com, per quanto riguarda il trattamento efficace delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale e di energia elettrica, mediante l’istituzione del Servizio Conciliazione Clienti Energia (di seguito: Servizio Conciliazione), gestito in avvalimento da Acquirente Unico S.p.A..

In tale contesto si vogliono esaminare taluni aspetti dell’indagine avviata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti. Con deliberazione 6 luglio 2017, 504/2017/E/com in tema di obblighi informativi sull’attivazione e la disponibilità di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie per gli esercenti la vendita dei settori dell’energia elettrica e del gas regolati agli articoli 3, comma 3.5, e 11 comma 11.1, lettera j)[1] del Codice di condotta commerciale è stata data attuazione al comma 2 dell’articolo 141 sexies del Codice del consumo (D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206)[2]. L’Autorità ha così individuato il contenuto minimo degli obblighi informativi riguardanti il Servizio di Conciliazione dell’Autorità e le altre procedure conciliative per le quali sussista un impegno dell’operatore a prendervi parte e il cui accesso sia gratuito tenuto conto dell’operatività del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale per le controversie insorte nei settori energetici. L’indagine si è svolta mediante monitoraggio dei siti web dei venditori. Nel complesso, “il quadro emerso è ancora carente sul piano della completezza e della chiarezza dei contenuti informativi prescritti per il sito web e per le condizioni generali di contratto, nonostante la natura di contenuto minimo delle disposizioni del Codice di condotta commerciale oggetto di indagine, la semplicità delle modifiche al sito web o ai format contrattuali pubblicati e l’entrata in vigore delle regole all’1 gennaio 2017[3]; dunque, l’inadempimento di tali obblighi informativi costituisce il presupposto per l’adozione di provvedimenti di enforcement da parte dell’Autorità.

Il D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 di recepimento della direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 del Parlamento e del Consiglio “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento CE n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva ADR per i consumatori)” ha introdotto nella parte V del Codice di consumo (D. lgs. 206/2005) un nuovo titolo II bis denominato “risoluzione extra giudiziale delle controversie” il quale disciplina le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi che coinvolgono consumatori e professionisti residenti o stabiliti nell’Unione Europea presso organismi di Alternative Dispute Resolution (ADR). La normativa è indispensabile per il novellato articolo 141 comma 6 lettera c) del Codice di consumo attualizzando l’articolo 2 comma 24 lettera b) della legge 14 novembre 1995 n. 481 il quale dispone che siano definiti, attraverso regolamenti, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’espletamento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo inoltre i casi in cui tali procedure di conciliazione o arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ex art.2, comma 4, lett. a), L. 29 dicembre 1993, n. 580. Si sottolinea che fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di differimento agli arbitri sono sospesi i termini per i ricorso in sede giurisdizionale che è improcedibile, qualora fosse proposto. Inoltre, il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo. Dunque, si individua nel tentativo obbligatorio di conciliazione la condizione di procedibilità dell’azione proposta innanzi all’autorità giudiziaria per le controversie insorte nei settori regolati.

La risoluzione extragiudiziale delle controversie nei confronti degli operatori dei settori regolati (cd. sistema di tutele) si articola su più livelli: (a) fase negoziale: reclamo all’operatore; (b) attivazione della procedura conciliativa, obbligatoria ai fini dell’accesso alla giustizia ordinaria per la soluzione della controversia; (c) intervento decisorio dell’autorità in ipotesi di fallimento della conciliazione. Il sistema è gestito da Acquirente Unico ai sensi dell’articolo 1, comma 72[4], L. 124/2017[5] ed era inizialmente operativo per i soli settori energetici; il sistema delle tutele è stato solo successivamente esteso al settore idrico e del gas.[6]

Le criticità emerse dall’indagine attengono alla disponibilità a monte dell’informazione ricercata; in altre parole, per taluni esercenti non è stato possibile rinvenire sul sito web alcuna informazione relativa alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie disponibili per il cliente finale. Dall’altro, le informazioni rese sui siti web e nelle condizioni contrattuali, sul piano meramente qualitativo risultano prevalentemente chiare se si guarda il sito web, avendo invece riguardo alle condizioni generali risultano poco chiare.

Altresì, l’Autorità è stata designata quale autorità competente per l’ADR per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141 nonies del Codice del consumo “informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli Organismi di risoluzione delle controversie” e 141 decies del Codice del consumo il quale descrive “il ruolo delle autorità competenti” prevedendo l’istituzione, presso ciascuna autorità, dell’elenco degli organismi di ADR deputati a gestire controversie nazionali e transfrontaliere nei settori di competenza. A ciascuna autorità competente è demandata la definizione dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, del tendenziale principio di non onerosità del servizio per il consumatore. L’elenco ed ogni suo aggiornamento devono essere notificati dall’autorità competente al Ministro dello Sviluppo Economico quale punto di contatto con la Commissione europea per la trasmissione alla stessa, così come stabilito dai commi 5 e 6.

[1]Le modalità per l’inoltro scritto di richieste di informazione e reclami, nonché le modalità di attivazione delle eventuali procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie

[2]Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore”.

[3] “Relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva in tema di obblighi informativi sull’attivazione e la disponibilità di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie per gli esercenti la vendita dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, avviata con deliberazione 6 luglio 2017, 504/2017/E/COM”, pag. 3.

[4]L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonche’ il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.”

[5] Lege 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

[6] Rilevanti sono, in tale contesto, la deliberazione 21 dicembre 2017, 900/2017/E/id, la deliberazione 55/2018/E/idr e la deliberazione 15 febbraio 2018, 82/2018/R/rif.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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