venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

Autorità pubbliche di vigilanza: la nuova disciplina

Una norma di carattere innovativo è stata introdotta dal legislatore nel 2002, attraverso la modifica dell’art. 2638 c.c., con l’obiettivo di riunire in un’unica disposizione le numerose norme presenti nell’ordinamento panale per la tutela delle autorità pubbliche di vigilanza che operano nei mercati. Successivamente sono state introdotte anche delle fattispecie speciali, al fine di garantire l’attività di singole autorità di vigilanza.

È opportuno analizzare il bene giuridico tutelato dalla norma; si tratta di un interesse di natura pubblicistica che consiste nel regolare il funzionamento delle attività svolte dalle Autorità pubbliche di vigilanza nel loro rapporto con i soggetti controllati. Si evince che il nuovo sistema dei reati societari ruota attorno a due poli, poiché delle norme sono finalizzate a tutelare gli interessi patrimoniali e altre salvaguardano gli interessi collettivi: come il risparmio, il mercato ecc. I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti. Accanto a quest’elencazione tassativa si considerano “altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti” ai sensi di quanto previsto dalla norma. Quest’ultimo inciso fa riferimento ad una categoria di soggetti di incerta identificazione.

Al primo comma dell’art. 2638 c.c. viene punito il delitto di false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, consistente nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, nonché l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, avvenuto in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione.

Il secondo comma prevede il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, evidenziando un reato con evento di danno e a forma libera, dato che può essere realizzato in qualsiasi forma.

L’elemento soggettivo del delitto di cui al primo comma è il dolo specifico, che prevede l’ostacolo delle attività di vigilanza. Spetta dunque al giudice verificare che la comunicazione falsa, sia stata data sulla base di un interesse effettivamente contrastante con i controlli svolti. Il comma due, invece, richiede il dolo generico, che deve consistere nella colpevole contrapposizione di un ostacolo alle attività di controllo. Il richiamo alla consapevolezza esclude pertanto il dolo eventuale, dovendo l’agente rappresentarsi le conseguenze della propria condotta come certe. (Ambrosetti-Mezzetti- Ronco, 2012,222) 

Entrambe le fattispecie delineate dall’art 2638 c.c. prevedono la pena della reclusione fino a quattro anni. L’art. 39, co. 2 della l. n. 262/2005 ( in materia di tutela del risparmio) ha introdotto un terzo comma con il quale è previsto il raddoppio delle misura della pena nell’ipotesi di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale. È inoltre prevista la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo ovvero la confisca per equivalente.         

Una vicenda particolarmente rilevante in materia di ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza, è quella con cui il Tribunale di Siena ha condannato i vertici di MPS ai sensi dell’art. 2638 c.c. secondo comma. (sent. 29 gennaio 2015, n. 762/2014).

La nota vicenda giudiziaria ha visto come protagonista l’istituto di credito Monte Paschi di Siena per aver posto in essere due specifiche operazioni, aventi ad oggetto l’acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio. L’accusa ha sostenuto il collegamento delle operazioni e il ritrovamento di un documento denominato “manadate agreement” non esibito agli ispettori della Banca d’Italia. Il procedimento penale conclusosi con la sentenza summenzionata è incentrato proprio sulla condotta di occultamento del Mandate agreement nei confronti della Banca d’Italia, realizzata in concorso da Presidente, Direttore Generale e Direttore dell’area finanza di MPS.

Resta da considerare che, alla luce dell’ampiezza dei soggetti la cui attività viene tutelata dalla norma, non appare condivisibile, sotto il profilo sistematico, la scelta di mantenere tale fattispecie all’interno dei reati societari, essendo senz’altro preferibile, in prospettiva di riforma, un suo inserimento all’interno del codice penale.

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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