giovedì, Aprile 18, 2024
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Bimbi in vetrina: le tutele del diritto all’immagine dei minori

Genitori, zii e nonni social, tutti pronti a condividere i momenti di vita dei propri pargoli. Attimi che vengono fermati e mostrati ad un sempre più ampio e crescente pubblico.
Molto spesso, infatti, si sottovaluta che, attraverso la condivisione social, i destinatari finali di idee, pensieri, video e foto, oltre alle persone note, possono raggiungere un numero indeterminabile di soggetti, pertanto, sconosciuti.

L’uso dell’immagine altrui

Ma è sempre legittimo pubblicare foto che ritraggono terze persone? In realtà no, almeno non sempre.

Il diritto all’immagine, a ben vedere, costituisce un’esplicazione del diritto fondamentale all’identità personale, connesso al diritto alla riservatezza, legislativamente tutelato.

In linea generale, al fine di evitare ogni problematica, occorre che sussista il consenso della persona alla diffusione del proprio ritratto[1], salvo nei casi di soggetti noti o di riproduzioni “collegate a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” (art. 97 Legge sul diritto di autore).

Proprio in virtù del sopra richiamato collegamento alla riservatezza anche il codice della privacy indica espressamente le modalità di raccolta del consenso, l’informativa e le finalità e modi di utilizzo delle immagini[2].

Ancora, l’art. 10 c.c. prevede l’inibitoria di ogni pubblicazione personale e della famiglia effettuata fuori dai casi previsti dalla legge o “con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei congiunti”, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente subiti.

L’immagine dei minori

Tutele che valgono per gli adulti ma, a maggior ragione, assumono enorme rilevanza in relazione ai ritratti dei bambini, dove ai fini della relativa diffusione occorre porre, per ovvi motivi, un grado di attenzione superiore.

Questo per due ordini di motivi: 1- perché sono soggetti deboli cui l’ordinamento giuridico riconosce un’elevata tutela; 2- perché un’immagine in tenera età può potenzialmente produrre un danno alla personalità /identità del bambino divenuto adulto.

Occorre rilevare che negli anni si è sempre di più sviluppata la regolamentazione della tutela dei diritti dei minori.

La nostra Carta fondamentale prevede espressamente che la Repubblica “protegge l’infanzia e la gioventù[3]; la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo[4], ha riconosciuto i diritti inviolabili dei fanciulli. In particolare l’art. 16 della sopramenzionata convenzione ha statuito che “nessun fanciullo sarà soggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”, sancendo al secondo comma che “il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”.

In base all’art. 8 del regolamento UE 679/2016, che entrerà in vigore nel 2018, l’immagine fotografica dei figli viene considerato un dato personale e la relativa diffusione concreta proprio un’interferenza nella vita privata, che merita pertanto la prescritta protezione.

Molte ancora sono le norme che si rinvengono in tema di tutela del diritto alla riservatezza del minore. Alcune sono rivolte a diverse figure professionali, quali ad esempio gli operatori minorili ed i giornalisti.

Nella diffusione di notizie ed immagini rappresentanti minori l’operatore è soggetto al rispetto di molte norme, la cui violazione comporta l’applicazione di diverse sanzioni. In tale solco il Garante della protezione dei dati personali ha ritenuto[5], sulla scorta delle norme del Codice della Privacy[6] e della Carta di Treviso[7], sussistere “la prevalenza del diritto alla riservatezza dei minori rispetto al diritto di cronaca, anche in relazione a figli di personaggi noti”.

Ci si è al riguardo altresì interrogati sulla possibilità di raccogliere il consenso necessario al trattamento dei dati dai genitori del minore. In dottrina ci sono correnti contrastanti; molti autori, considerato l’aspetto del diritto all’immagine quale diritto personalissimo del minore, ritengono non legittimo il consenso prestato dai genitori alla diffusione del ritratto del figlio, in quanto atto di straordinaria amministrazione da sottoporre al vaglio del giudice tutelare.[8]

Altra corrente ricollega la facoltà di esprimere il consenso da parte dei genitori in base alla loro funzione di rappresentanti legali da esercitarsi nel rispetto dell’art. 316 c.c. in base al quale “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”.

Tale norma che ha sostituito il vecchio istituto della potestà genitoriale con la responsabilità, indica chiaramente che i genitori devono porre in essere la loro funzione di comune accordo, tenendo ben presente le inclinazioni del figlio essendo, tra l’altro, tenuti a rispettare l’interesse e la dignità dello stesso.

Non essendoci una esplicita normativa nazionale, i genitori dovranno ben ponderare ogni scelta; al di là dei casi particolari di cronaca, anche nella vita privata, dovranno decidere se ricoprire il ruolo di famiglia social, coinvolgendo anche la prole.

In caso di disaccordo la scelta operata dalla giurisprudenza è in favore del genitore che vuole rispettare la privacy dei figli, con emissione di provvedimenti inibitori e ordine di rimozione delle foto già diffuse. Un recente esempio è dato dal provvedimento del Tribunale di Mantova[9] con cui, nell’ambito di un giudizio per la revisione delle condizioni regolanti i rapporti genitori/figli, è stato ordinato alla madre di procedere alla immediata rimozione dai social network delle foto dei figli e di astenersi dalla pubblicazione futura. Il giudice di merito, a fondamento della decisione, ha richiamato, oltre all’accordo assunto in sede del giudizio di separazione, tutte le norme di legge violate dalla madre indicando espressamente i dettami del Codice della Privacy, l’art. 10 c.c., la Convenzione di New York del 1989.

Rilevata l’avvenuta interferenza nella vita privata del minore il Tribunale ha altresì evidenziato che “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo della condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati” e ordinando l’immediata inibitoria e rimozione proprio “considerato che il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network”.

Tale problematica sta sicuramente portando all’assunzione di cautele anche da parte degli amministratori dei social; uno dei più noti ed utilizzati ha altresì introdotto un avvertimento in caso di pubblicazione di foto di minori, in considerazione delle norme che sempre maggiormente gli Stati stanno promulgando in materia.

In Italia non esiste ancora una regolamentazione ad hoc; si richiede la necessaria sussistenza della comune volontà dei genitori nell’utilizzo delle foto dei figli minori o il consenso espresso del minore che abbia compiuto i sedici anni. Un intervento è da segnalare in ambito scolastico: con direttiva n.104/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, ha ribadito che, al fine della legittima diffusione, a scopo non personale, di immagini scattate all’interno degli istituti scolastici, è necessario raccogliere il consenso degli interessati statuendo che i comportamenti “connessi ad un trattamento improprio dei dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell’ambito dei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche”.

[1] Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 e ss .mod. – art. 96 – il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

[2] D.lgs. 196/2003 artt. 1, 2, 13, 23 e 26.

[3] art. 31, secondo comma, Cost. – la Repubblica “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”

[4] Convenzione sui diritti del fanciullo 20.11.1989, ratificata con Legge n. 176/1991.

[5] Newsletter 28.05.2001, in Cittadini e soc, inform. n. 20

[6] Codice Privacy, parte II, cap. II “Minori”

[7] Carta di Treviso, approvata 4/5 ottobre 1990

[8] A.C. Moro, Manuale di diritto minorile

[9] Tribunale Civile di Mantova, ordinanza 19.09.2017, Pres. Rel. Dr. M. Bernardi

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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