venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

Bitcoin: il sito internet è sequestrabile se l’investimento non è conforme al T.U.F.

Con la pronuncia n. 44337/2021 del 10.11.2021[1] – depositata in data 30.11.2021 – la Corte di Cassazione si è espressa in materia di vendita di bitcoin sul web e, in particolare, sulla dibattuta qualificazione giuridica degli stessi quali prodotti finanziari.

La vicenda trae origine dalla disposizione di un sequestro probatorio avvenuta da parte del Tribunale di Parma di un sito internet tramite il quale era stata venduta moneta digitale.

In particolare, la moneta venduta tramite il sito internet in questione è stata considerata dalle competenti autorità come “corpo di reato e cosa pertinente al reato” in quanto “strumento attraverso il quale si è registrata la pubblicizzazione dell’attività illecita e l’offerta alla clientela, strumenti propedeutici alla messa in circolazione della moneta elettronica”.

Al riguardo, non sono state accolte le obiezioni presentate dall’interessato avverso la disposizione del sequestro relative: all’assenza del fumus, alla non possibilità di considerare la moneta elettronica quale prodotto finanziario – pertanto non assoggettabile alla disciplina del T.U.F. – se non nelle ipotesi in cui la vendita sia direttamente influenzata da parte del venditore mediante specifiche modalità di sponsorizzazione – e, infine, alla “illegittimità della perquisizione informatica” avvenuta ai fini cautelari.

Con ordinanza del 04.06.2021, quindi, il Tribunale di Parma in funzione del Giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse del ricorrente e confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dallo stesso Tribunale.

Successivamente, il gestore del sito internet oggetto di sequestro ricorreva in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale e si è difeso sostenendo che “la mera associazione del bitcoin all’oro digitale non poteva considerarsi elemento sufficiente a ritenere applicabile il concetto normativo di investimento di natura finanziaria”, con la conseguente non assoggettabilità delle procedure di vendita alla disciplina del T.U.F.

La Corte di Cassazione sul punto ha, in primo luogo, ricordato la definizione della moneta virtuale come prevista dal legislatore italiano nel Dlgs n. 125/2019, in aggiunta alla già esistente previsione comunitaria, ossia come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Nel merito, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal gestore del sito internet poiché considerato quale “strumento di offerta alla clientela”.

Si è dunque chiarito che “ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si verifica una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF (“La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett. c) TUF (che punisce chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento).
Pertanto, allo stato, può ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento: la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento”.

Alla luce di ciò, il bitcoin potrà sempre ritenersi un prodotto finanziario “se acquistato con finalità d’investimento” e la procedura di investimento sarà assoggettabile, dunque, alla disciplina contenuta nel T.U.F. Nel caso in cui quindi si dovessero registrare delle violazioni della richiamata normativa e la moneta offerta attraverso il web ovvero l’acquisto della stessa a fini di investimento non dovessero seguire le disposizioni ivi contenute, i siti e le piattaforme dedicate alla vendita saranno passibili di sequestro da parte delle autorità.

[1] Sentenza n. 44337/2021 della Corte di Cassazione consultabile qui. Si richiama, peraltro, una precedente sentenza della Corte di Cassazione intervenuta sulla qualificazione giuridica delle criptovalute n. 26807/2020 consultabile qui:

Si veda anche: M. Riedo, Dieci anni dopo: lo status legale del Bitcoin nel mondo, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/lammissibilita-del-conferimento-di-criptovalute-in-societa-di-capitali-33021;  A. Minieri, L’ammissibilità del conferimento di criptovalute in società di capitali, Ius in itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/lammissibilita-del-conferimento-di-criptovalute-in-societa-di-capitali-33021

Sofia Giancone

Avvocato e Dottoranda di Ricerca in diritto privato presso l'Università Tor Vergata - Roma Sofia Giancone fa parte di Ius In Itinere da maggio 2020. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2019 con Lode presso l'Università di Roma Tor Vergata, discutendo la tesi in Diritto Commerciale dal titolo: "Il software: profili strutturali, tutela giuridica e prospettive". Ha svolto la pratica forense in ambito civile e il tirocinio formativo in magistratura ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Corte d'appello civile di Roma. Successivamente ha approfondito i temi legati all'IP & IT e si è specializzata in Tech Law & Digital Transformation con TopLegal Academy. Si è occupata di consulenza e assistenza legale nell'ambito del Venture Building, innovazione e startup, contrattualistica di impresa. Ad ottobre 2022 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense e ad oggi esercita la professione di Avvocato. Dal 2022 svolge inoltre il Dottorato di ricerca in diritto privato presso l'Università di Roma Tor Vergata. Profilo LinkedIn: linkedin.com/in/sofia-giancone-38b8b7196

Lascia un commento