sabato, Dicembre 14, 2024
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BitCoin – primi cenni sull’utilizzo della criptovaluta nel sistema d’imposta italiano

 

Il termine BitCoin si riferisce ad una particolare tipologia di moneta virtuale che nasce nel 2009, che, pur sprovvista di una vera e propria identità fisica, possiede un valore economico al pari della monete correnti, tale da renderla utilizzabile per acquistare beni e servizi di ogni genere. Fulcro essenziale del concetto di BitCoin è l’assenza di un autorità centrale emittente o controllante e la totale indipendenza da qualsiasi banca centrale, elementi  tali da fornire l’opportunità di effettuare transazioni istantanee e nel più completo anonimato. L’utilizzo di tale criptovaluta, pur risultando vantaggioso sotto numerosi punti di vista, resta ancora di difficile inquadramento. Il tutto ha suscitato molteplici perplessità, come si può immaginare, a causa dei possibili usi illeciti che possono essere posti in essere mediante l’utilizzo di tale modalità di pagamento [1]. Le transazioni aventi ad oggetto BitCoin avvengono attraverso un cd. “protocollo virtuale peer to peer [2]che ha permesso la diffusione di questa moneta virtuale in tutto il mondo.[3]

Un ulteriore profilo da valutare ai fini della disamina dell’impatto fiscale della criptovaluta in esame è l’estrema variabilità del valore del BitCoin (cd. volatilità), indice che risulta totalmente dipendente sia dalla domanda che dall’offerta stessa di criptovaluta. Quando si decide di acquistare BitCoin il primo passo da muovere è quello di aprire un portafoglio virtuale, il cd. “wallet”. L’utilizzo del Bitcoin presuppone inoltre il reperimento della moneta: gli utenti possono acquistare criptovaluta in cambio di valuta legale, accettarla in cambio di beni e servizi, o estrarla, attraverso il cd. “mining”. Questo termine è utilizzato per indicare l’attività di  reperimento dei bitcoin e per fare ciò si usufruisce di complessi software che mediante algoritmi matematici stabiliscono il valore del BitCoin attraverso la decifrazione di crittografie, per suddividerlo infine fra tutti i partecipanti , in base al contributo profuso[4] . Sono stati diffusamente segnalati i vantaggi e gli svantaggi della criptovaluta in esame, sottolineando come non essendo il BitCoin di proprietà di alcuna banca , questo  garantisce una sorta di “purezza” della moneta, che dovrebbe pertanto porla al riparo da qualsiasi speculazione finanziaria ed economica. Inoltre il BitCoin è esposto ad un rischio quasi nullo di inflazione, poiché la quantità immessa di moneta virtuale è sottoposta ad un tetto fisso di emissione molto rigido e ciò impedisce qualsiasi influenza dell’inflazione. La crescita esponenziale di questo nuovo strumento ha pertanto inevitabilmente attirato l’interesse di moltissimi  investitori, professionali e non.

Si sottolinei però che il legislatore tributario italiano non risulta  ancora interessato a tale novità e risulta praticamente assente qualsiasi intervento strutturalmente chiarificatore dell’impatto della criptovaluta sul nostro sistema fiscale, sebbene la diffusione del suo utilizzo in ambiti sempre più vasti richieda con urgenza provvedimenti in tal senso. Abbiamo quindi pochissime pronunzie dottrinali, ma,  nel campo delle imposte indirette, e più precisamente  in materia di IVA, si fa riferimento ad  una recente  pronuncia della Corte di Giustizia UE (n. 264/14) , che ne sancisce l’esenzione dall’imposta. Ma in una serie di risoluzioni l’Agenzia delle Entrate sembra affrontare la materia con maggior concretezza e lungimiranza: con la risoluzione n.72 del 2016 in tema di fiscalità della plusvalenza generata dall’investitore privato, l’agenzia chiarisce la non imponibilità delle plusvalenze generate dall’acquisto di criptovalute per l’assenza nelle stesse operazioni del fine speculativo. Tale Interpretazione pare sottolineata anche dalla BCE che ha espressamente stabilito che le criptovalute non possono essere considerate quali monete. Troverebbe applicazione quindi, secondo la linea applicativa più diffusa, l’aliquota del 26% prevista per la tassazione delle plusvalenze finanziarie e cioè quella relativa ai capital gain. Tale applicazione di ritenuta comporterebbe, da un lato, una diminuzione del rendimento effettivo sull’investimento da parte dell’investitore e dall’altro obblighi dichiarativi da parte degli intermediari finanziari.

E’ da accogliere però con favore, stante la necessità di disegnare una prima copertura applicativa in ambito fiscale, il chiarimento offerto dall’Agenzia delle Entrate in un recente interpello in materia di tassazione delle criptovalute (num. 956/39-2018) richiesto dalla Regione Lombardia lo scorso gennaio: in risposta al quesito, l’amministrazione finanziaria ha chiarito come le criptovalute debbano considerarsi alla stregua di valute estere, e pertanto dovranno essere inserite nel quadro RW della dichiarazione dei redditi di coloro che le detengono. L’assimilazione tra valuta estera e criptovaluta così effettuata, mentre ha il pregio di fare in modo che il nostro sistema fiscale possa cominciare ad interfacciarsi con tale realtà, presenta delle forzature d’inquadramento non di poco conto, considerando anche il diverso approccio da utilizzare in altri contesti giuridici, quali per esempio le criticità derivanti dalle iscrizioni in bilancio delle criptovalute effettuate da soggetti Ires. Risulta però apprezzabile il primo approccio condotto dall’amministrazione fiscale con l’inserimento del BitCoin nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, slot avente finalità di monitoraggio (anche nell’ottica della normativa antiriciclaggio) fiscale di investimenti suscettibili di generare reddito imponibile in Italia. Inoltre, in risposta del medesimo interpello, l’Agenzia delle Entrate ha specificato come il possesso di criptovaluta, non assimilabile a depositi di natura bancaria, non sia soggetto ad IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari).

Fonti

[1] Claudia Addona,BitCoin e il sistema Blockchain e Simone Cedrola – “La tecnologia blockchain: caratteristiche e possibili applicazioni”

[2]  Domenico Antonacci e Giuseppe Aloisi in un articolo di Altalex del febbraio 2018 di cui il link : http://www.altalex.com/documents/news/2018/02/08/bitcoin-brevi-spunti-sulla-fiscalita-in-capo-agli-investitori-privati

[3]  Ibidem vd. nota 1

[4] Redazione economia per un approfondimento maggiore al seguente link: https://www.corriere.it/economia/cards/bitcoin-cosa-sono-come-funzionano-rischi/che-cosa-bitcoin-come-funziona_principale.shtml

 

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