giovedì, Marzo 28, 2024
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Blockchain e circolazione mobiliare: verso un nuovo regime pubblicitario?

Blockchain e circolazione mobiliare: verso un nuovo regime pubblicitario?

a cura di Francesco Dughiero

1. Introduzione

Negli ultimi due anni è risuonata sempre più spesso alle nostre orecchie la parola Blockchain[1]. Diventata famosa perlopiù grazie al fenomeno Bitcoin, che nel dicembre 2017 raggiunse un valore record di oltre 20.000 dollari[2], essa può essere definita come un grande registro, in inglese ledger, dotato di peculiari caratteristiche come la decentralizzazione (non esiste un ente centrale che coordina e regola le transazioni ma vi sono milioni di computer che provvedono in tal senso), la resistenza alle manomissioni (ciò che è inserito nel registro non può essere alterato) e la resilienza (essendo il servizio offerto basato sulla decentralizzazione, è praticamente impossibile causare un’interruzione dello stesso, in quanto accadrebbe soltanto se tutti i nodi della rete si spegnessero nello stesso momento)[3]. Sono numerose le applicazioni, sebbene in fase embrionale, di questa tecnologia: nell’ambito del FinTech possiamo pensare ai pagamenti elettronici in criptovalute, agli smart contract ed alle assicurazioni. Nell’ambito della Pubblica Amministrazione alle identità digitali, così come accade in Estonia[4], oppure ai registri immobiliari. Possiamo pensare inoltre alla Supply Chain Management[5]. In questo breve paper ci si soffermerà su alcune implicazioni riguardanti l’espansione di questa tecnologia in riferimento alla circolazione dei beni mobili non registrati. Esiste infatti un’interessante piattaforma, chiamata Everledger[6], che consiste in un registro Blockchain-based creato per prevenire le frodi nelle compravendite di diamanti.

2. Cenni sul sistema pubblicitario immobiliare e mobiliare

Procediamo ora con alcuni richiami in riferimento al regime di pubblicità e di circolazione dei beni mobili ed immobili. Il brocardo latino nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet incardina il principio per cui nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso. Se applicata alla lettera, questa regola costituirebbe un grave ostacolo alla circolazione dei beni[7]. Nessuno acquisterebbe più diritti (di proprietà o diritti reali minori) su beni di terzi, per timore di veder posto nel nulla il proprio acquisto. Il codice civile prevede, per risolvere queste problematiche, alcune deroghe al principio nemo plus iuris. In primo luogo, per quanto riguarda la circolazione immobiliare, l’avente causa che fa salvo l’acquisto è colui che per primo ha trascritto l’atto, anche se il suo atto è posteriore a quello di un altro avente causa dello stesso dante causa, che non ha trascritto l’atto (o lo ha trascritto in data posteriore)[8].

Per quanto riguarda la circolazione mobiliare, l’avente causa fa salvo l’acquisto se, acquistando da chi non è proprietario, prende il possesso della cosa mobile in buona fede sulla base di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà. È la regola possesso vale titolo, codificata all’art. 1153 c.c. Anche questa costituisce una deroga al principio nemo plus iuris[9].

Il regime pubblicitario, ossia quei particolari procedimenti con i quali si vuol rendere conoscibile ai terzi l’esistenza di alcuni fatti, di situazioni giuridiche rilevanti o il contenuto di negozi giuridici o atti giudiziari[10], è differente tra beni mobili e beni immobili.

Per quanto riguarda i beni immobili esiste un regime pubblicitario basato sui registri immobiliari che soddisfa diverse esigenze (tra le quali, il principio di continuità delle trascrizioni[11] e la risoluzione dei conflitti tra più aventi causa[12] da parte dello stesso autore)[13].

Per quanto riguarda i beni mobili (non registrati), alle esigenze di pubblicità si provvede mediante il possesso: il trapasso materiale di una cosa mette i terzi in grado di pensare che sia avvenuto un mutamento nella titolarità del diritto sopra la stessa[14]. È questo il meccanismo attraverso il quale è possibile garantire la facilità della circolazione mobiliare: se infatti vi fosse un registro creato apposta per tutti quanti i beni mobili e fosse necessaria la trascrizione dell’atto di acquisto per rendere opponibili ai terzi gli effetti del negozio, la circolazione mobiliare rimarrebbe fortemente paralizzata.

3. Blockchain e Internet of Things

Date queste premesse, ci si chiede come la fisicità di un bene (nel nostro caso, un diamante), possa trovare una sua rappresentazione digitale nella Blockchain. Ciò può essere fatto grazie all’Internet of Things, ossia l’Internet delle cose[15]. L’IoT viene definito come “un’infrastruttura nella quale miliardi di sensori incorporati in dispositivi comuni di uso quotidiano […] sono progettati per registrare, trattare, conservare e trasferire dati e, essendo associati a identificativi univoci, interagiscono con altri dispositivi o sistemi che sfruttano le capacità di collegamento in rete”[16].

In questo modo, un bene fisico può essere identificato in maniera univoca e registrato nel ledger. In Everledger, a ciascun diamante è associato un ID univoco ed assegnato un passaporto digitale in cui è possibile visualizzare tutta la storia di esso: quando e dove è stato estratto, il grado di purezza e tutti i precedenti proprietari del gioiello[17]. Il diamante in questo modo viene rappresentato digitalmente nella Blockchain sottoforma di token (nello specifico, un token rappresentativo di asset[18]). Chi ha intenzione di comprare il diamante, consultando il registro, potrà dunque compiere tutte le valutazioni inerenti alla convenienza dell’acquisto.

Grazie ad un registro blockchain-based è dunque possibile soddisfare le esigenze che si riscontrano nel sistema dei registri immobiliari (in particolare la verifica della situazione giuridica che ruota attorno a quel bene) in riferimento ai beni mobili ivi registrati. Ma il codice civile non sottopone i beni mobili a questo tipo di pubblicità: essa è sempre rappresentata dal possesso (eccetto per i beni mobili registrati, art. 815 c.c.). Arrivati a questo punto, la domanda che ci si deve porre è la seguente: in presenza di un registro blockchain-based per alcune categorie di beni mobili, è possibile applicare a questi le regole relative alla circolazione ed alla pubblicità dei beni immobili? Procediamo con un esempio.

4. Un esempio pratico

Tizio acquista da Caio il gioiello in data 15 marzo. La registrazione della compravendita nella Blockchain avviene sempre il 15 marzo. Tizio però, non ne prende possesso.

Allo stesso tempo, Sempronio acquista lo stesso gioiello, sempre da Caio il 16 marzo. Sempre il 16 marzo avvengono la registrazione della compravendita nella Blockchain e la presa del possesso.

Chi è proprietario? Se si applicassero le regole in materia di trascrizione, il titolare del bene sarebbe Tizio, in quanto primo trascrivente. Ma trattandosi di beni mobili non registrati, queste regole non possono essere applicate.

Deve dunque applicarsi la regola “possesso vale titolo”: il proprietario sarebbe Sempronio (se esso è in buona fede), in quanto ha preso per primo il possesso sulla base di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto[19]. Caio infatti il 16 marzo ha già venduto il diamante (la proprietà è passata in capo a Tizio il 15 marzo, in virtù del principio del consenso traslativo[20]); Caio non è dunque proprietario: Sempronio il 16 marzo acquista a non domino la titolarità del bene.

Ma siamo sicuri che Sempronio sia in buona fede[21], ossia ignori che la titolarità del bene sia di un altro soggetto, e non di Caio? L’art. 1147 c.c. codifica il principio di presunzione di buona fede. Si presume che colui che prende il possesso sia in buona fede, e basta che questa vi sia stata al tempo dell’acquisto (mala fides superveniens non nocet). Ma la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave[22]: potrebbe configurarsi un’ipotesi di colpa grave il fatto che Sempronio non abbia verificato quale fosse la situazione giuridica attinente a quel diamante consultando la Blockchain? Se lo avesse fatto, avrebbe scoperto che il giorno precedente quel diamante era già stato venduto a Tizio.

La questione rischia di rimanere irrisolta: Sempronio era a conoscenza del fatto che il diamante fosse identificato e registrato nella Blockchain? Oppure, facendo un ulteriore passo indietro, Sempronio era a conoscenza del fatto dell’esistenza di una tecnologia chiamata “Blockchain”? Le applicazioni di questa tecnologia sono ancora ad uno stadio embrionale, e ben poche persone sono a conoscenza delle sue potenzialità. Dunque, per l’uomo medio, non potrebbe integrarsi la sussistenza di una colpa grave per non aver consultato la Blockchain e pertanto, allo stato dell’arte, andrebbero applicate le norme relative alla circolazione dei beni mobili non registrati previste dal codice civile, ossia la regola possesso vale titolo.

5. Verso un ripensamento del sistema pubblicitario mobiliare?

De iure condito, è dunque ben intuibile l’inadeguatezza del sistema di circolazione mobiliare che ruota attorno alla regola possesso vale titolo in riferimento a beni mobili di ingente valore (ad esempio, gioielli o orologi di lusso). Nulla può garantirmi che quel Rolex sia autentico, che non sia stato rubato o che chi me lo sta vendendo ne sia effettivamente il proprietario. Nemmeno se esso fosse identificato e registrato in un ledger blockchain-based: qualcuno potrebbe averne preso il possesso in buona fede e acquistarne a non domino la proprietà. De iure condendo, è dunque auspicabile una revisione del sistema di circolazione mobiliare, quanto meno per i beni di ingente valore. Un sistema di registrazione ed identificazione di questi beni e l’applicazione a questi delle norme attinenti alla trascrizione immobiliare (così come già si verifica per i beni mobili registrati), comporterebbe delle maggiori garanzie in capo agli acquirenti.

Inoltre, se in futuro l’applicazione della tecnologia Blockchain si espanderà in maniera tale da poter identificare e registrare qualsiasi bene mobile, allora la sua conoscenza diverrebbe comune alla collettività e quindi propria dell’uomo medio. Ed in questo caso, la condotta del soggetto che acquista un bene mobile senza verificare nella Blockchain le varie vicende giuridiche ad esso attinenti, configurerebbe un’ipotesi di colpa grave ai sensi dell’art. 1147 co. 2 c.c.

In conclusione, possiamo dunque ipotizzare che con l’espansione della tecnologia Blockchain non vi sarà nemmeno bisogno di una riforma del sistema di circolazione e di pubblicità relativo ai beni mobili non registrati. La combinazione tra registro blockchain-based e colpa grave del soggetto che non verifica la situazione giuridica del bene così come appare dalla Blockchain, produce un sistema di circolazione analogo a quello dei beni immobili.

Immaginiamo dunque, in maniera molto ottimistica, che fra 10 anni i registri Blockchain saranno diventati parte della nostra vita quotidiana nell’ambito della circolazione dei beni mobili. Se così fosse, nell’esempio esposto nel paragrafo n.4, colui che farebbe salvo l’acquisto sarebbe il “primo trascrivente”, e non che colui che per primo ne acquista il possesso, poiché non sarebbe in buona fede. Con l’espansione e la creazione di registri di beni mobili supportati dalla tecnologia Blockchain, la portata applicativa della regola possesso vale titolo potrà dunque subire una forte compressione.

[1] Sullo stesso tema, cfr. S. CEDROLA, La tecnologia blockchain: caratteristiche e possibili applicazioni, Ius in itinere, febbraio 2018, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/blockchain-caratteristiche-e-possibili-applicazioni-8228; S. CEDROLA, Blockchain e Proprietà Intellettuale, Ius in itinere, marzo 2018, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/blockchain-e-proprieta-intellettuale-8882; A. VALERIANI, Blockchain vs. GDPR: due opposti inconciliabili?, Ius in itinere, ottobre 2018, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/blockchain-vs-gdpr-due-opposti-inconciliabili-13520; M. RIEDO, Blockchain, smart contracts and the management of unregistered IP rights, Ius in itinere, dicembre 2018, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/blockchain-smart-contracts-and-the-management-of-unregistered-ip-rights-16344.

[2] Cfr. https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/, consultato il 14/11/2019

[3] Sul punto, D. DRESCHER, Blockchain Basics. A Non-Technical Introduction in 25 Steps, edizione 2017; F. SARZANA, Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT, edizione 2018: cit. pp. 18-21; P. DE FILIPPI – A. WRIGHT, Blockchain and the Law, edizione 2018: cit. pp. 33 ss; P. CUCCURU, “Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract”, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1-2017, pp. 107-119; L. PIATTI, “Dal Codice Civile al codice binario: blockchain e smart contracts”, in Ciberspazio e diritto, 3-2016, pp. 325-344

[4] L. G. SCIANNELLA, L’Estonian e-Residency: verso uno stato sempre più “cross-border”? in Rivista di diritto dei Media, 1-2018, http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2019/05/19.-Sciannella.pdf, (consultato il 14/07/2019)

[5] Cfr. Bucap, https://www.bucap.it/news/approfondimenti-tematici/gestione-del-magazzino/definizione-di-supply-chain-management-ecco-cosa-significa-smc.htm, consultato il 15/07/2019

[6] Cfr. Everledger, Industry Applications in , consultato il 15/07/2019

[7] A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, edizione 2017: cit., p. 366

[8] Ulteriori deroghe al principio nemo plus iuris nella circolazione immobiliare sono date dall’usucapione (ordinaria ed abbreviata); cfr. artt. 1158 e 1159 c.c.

[9] Analogamente, l’art. 1160 c.c. (usucapione delle universalità di mobili), l’art. 1161 c.c. (usucapione dei beni mobili) e l’art. 1162 c.c. (usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri) costituiscono deroghe al principio nemo plus iuris.

[10] A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, edizione 2013: cit., p. 226

[11] Art. 2650 c.c.: “Nei casi in cui […] un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto. […]”

[12] Art. 2644 c.c.: “Gli atti […] hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.”

[13] A. TRABUCCHI: op. cit., pp. 230-232

[14] A. TRABUCCHI: op. cit., p. 227

[15] R. RUGGIERI, “Internet delle cose e problematiche giuridiche: alcune considerazioni”, in Ciberspazio e diritto, 1/2-2016, pp. 3-22; E. C. PALLONE, “Internet of Things e l’importanza del diritto alla privacy tra opportunità e rischi”, in Ciberspazio e diritto, 1/2-2016, pp. 163-183; SARZANA, op. cit., pp. 281ss

[16] Cfr. ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 8/2014 on the Recent Developments on the Internet of Things, 16/09/2014, in https://www.pdpjournals.com/docs/88440.pdf, (consultato il 15/07/2019): “The concept of the Internet of Things (IoT) refers to an infrastructure in which billions of sensors embedded in common, everyday devices – “things” as such, or things linked to other objects or individuals – are designed to record, process, store and transfer data and, as they are associated with unique identifiers, interact with other devices or systems using networking capabilities.” Traduzione ufficiale riportata in PALLONE, op. cit, p. 163 nota n°3; lo IERC (IoT European Research Cluster) definisce l’IoT come “[a] dynamic global network infrastructure with self-configuring capabilities based on standard and interoperable communication protocols where physical and virtual “things” have identities, physical attributes, and virtual personalities and use intelligent interfaces, and are seamlessly integrated into the information network”; cfr. http://www.internet-of-things-research.eu/about_iot.htm, (consultato il 15/07/2019)

[17] V. MORABITO, Business innovation through blockchain. The B3 Perspective, edizione 2017: cit., pp. 149-151

[18] SARZANA, op. cit., pp. 41-51: un token è un set di informazioni che viene sostituito ad altre più sensibili: a titolo esemplificativo, invece che trasmettere i dati di una carta di credito, essi vengono sostituiti con altri dati, rappresentati dal token. Nell’ambito di un sistema Blockchain, i dati inerenti alle transazioni effettuate circolano sotto forma di token: queste informazioni digitali attestano la titolarità di un soggetto sull’informazione stessa, e possono incorporare ulteriori diritti. Nel nostro caso, la rappresentazione digitale del diamante in Everledger sarà un token rappresentativo di asset, poiché rappresenta la proprietà di un determinato bene materiale.

[19] Art. 1155 c.c.: “Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.”

[20] Il principio del consenso traslativo attribuisce al consenso delle parti la forza di determinare il trasferimento o la costituzione di un diritto reale, senza necessità di ulteriori formalità o atti materiali” cfr. A. TORRENTE: op. cit., p. 631

[21] Intesa in senso soggettivo: detta anche buona fede psicologica, presuppone uno stato di ignoranza della situazione giuridica. Si differenzia dalla buona fede oggettiva (che è intesa come dovere di comportamento). La buona fede soggettiva non è soltanto psicologica: perché sia rilevante richiede una doverosa diligenza nell’informarsi. Cfr. A. TRABUCCHI: op. cit., p. 633, nota n°1

[22] Art. 1147 co. 2 c.c.

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