Brevi cenni in materia di ergastolo ostativo e recenti sviluppi
A cura di Luca Montanelli
Prima di analizzare la disciplina dell’ergastolo ostativo e capire le evoluzioni che hanno caratterizzato questo istituto nel corso degli ultimi tre decenni, occorre anzitutto comprendere il significato del termine “ostativo”. Esso significa “che costituisce ostacolo, che è d’impedimento” ed è usato è esclusivamente nel linguaggio giuridico italiano [1]. È necessario dunque chiedersi a che cosa questo tipo di ergastolo costituisce, per l’appunto, un ostacolo. La risposta a questa domanda si può rinvenire all’interno del d.l. 13 maggio 1991, n. 152. In Italia negli anni ‘90 venne varata la c.d. “legislazione d’emergenza” per far fronte alle stragi di mafia che si andavano sviluppando in quel decennio [2]. Nel 1991 fa ingresso nella legge sull’ordinamento penitenziario l’art. 4 bis. Il legislatore, al co. 1 di tale articolo, fissa le condizioni in presenza delle quali i condannati per alcuni gravissimi delitti, più o meno strettamente riconducibili alla criminalità organizzata, comune e politica (oggi: reati di mafia e di terrorismo, traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione minorile e sfruttamento di minori per la produzione di materiale pornografico, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, alcuni reati in materia di droga, traffico di migranti) possono accedere alle misure alternative alla detenzione, al lavoro all’esterno e ai permessi premio. Originariamente, inoltre, si richiedeva che fossero stati acquisiti “elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva” [3].
Non è, tuttavia, a questo tipo di “ostacoli” che ci si riferisce quando si cita l’istituto in esame in quanto esso evoca, invece, la ben più invasiva restrizione rappresentata dall’impossibilità di accedere alla liberazione condizionale ex art. 176 c.p. estesa anche ai condannati alla pena dell’ergastolo una volta espiati 26 anni di pena[4]. L’ergastolo recupera in tal modo una “funzione neutralizzatrice” [5], creando così la concreta possibilità di un vero e proprio “fine pena mai” o meglio di una pena perpetua che termini solamente nel momento della morte del condannato. L’ergastolo ostativo rappresenta quindi la pena detentiva più estrema attualmente prevista nel nostro sistema [6].
Come è noto, il contenuto dell’art. 27 Cost. si articola in tre disposizioni: il principio di colpevolezza, secondo cui la responsabilità penale è personale; l’abolizione della pena di morte; l’obbligo di condannare chi delinque ad una pena che tenda alla sua rieducazione[7]. Ma è soprattutto rispetto a quest’ultima disposizione, e all’uso del verbo “tendere” che sorgono i dubbi interpretativi maggiori. È in questo modo di esprimersi, infatti, che i Padri Costituenti hanno voluto sottolineare che la rieducazione costituisce un obbligo di intenti, e non di risultato, posto in capo allo Stato; in sostanza, è del singolo la scelta se rispettare o meno i valori e le regole dell’ordinamento [8]. Il concetto stesso di programma rieducativo è di difficile individuazione e va necessariamente modellato sulle caratteristiche proprie del reato che viene in rilevo. Ciò vale senz’altro ove si considerino i crimini per i quali è previsto l’ergastolo ostativo. Poniamo un esempio: l’affiliazione a un’associazione criminale, che sia un gruppo terroristico o un clan mafioso, comporta l’appartenenza del soggetto a un consorzio non sovrapponibile a quello comune e, dunque, il riconoscimento di un complesso di regole estranee alla società civile e con essa collidenti [9].
La Corte Costituzionale fu adita [10] già agli inizi degli anni 2000 per verificare la costituzionalità delle previsioni in materia di ergastolo ostativo e fu proprio in quell’occasione che sostenne la tesi secondo la quale “è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l’intero ordinamento penale deve tendere a realizzare” [11]. Il dibattito sui profili di legittimità costituzionale dell’ergastolo è tornato centrale nel panorama giuridico penalistico-penitenziario soprattutto dal 2019, anno a partire dal quale si sono susseguite alcune sentenze della Consulta che hanno iniziato ad aprire nuove prospettive sull’istituto in esame. La Corte Costituzionale è intervenuta con la Sentenza del 23 Ottobre 2019 n. 253 disinnescando l’automatismo penitenziario che precludeva la possibilità di misure extra-murarie per chi sceglie di tacere, pur potendo parlare: infatti, se è legittimo premiare la collaborazione con la giustizia, non lo è invece punire la mancata collaborazione, elevandola a ragione ostativa e assorbente qualsiasi altra considerazione relativa al caso concreto. A monte di un simile automatismo vi era una presunzione legale assoluta che ha visto mutare la propria natura giuridica, perché solo se relativa “si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena” [12].
La sentenza si è spinta ad indicare gli oneri procedurali gravanti sul detenuto non collaborante che aspiri al permesso premio. Secondo la Corte a lui spetterebbe la produzione di “specifiche allegazioni” idonee a escludere collegamenti, in atto o in potenza, con il sodalizio criminale d’origine. Un onere che dovrebbe tradursi nell’obbligo di fornire “veri e propri elementi di prova” a sostegno della richiesta, quando contro di essa si è già pronunciata la Procura Antimafia [13].
La sentenza della Consulta ivi descritta ha subito un’influenza sotto il punto di vista temporale dalla c.d. “Sentenza Viola” della Corte EDU in materia di ergastolo ostativo, emessa poco prima della pronuncia n. 253/2019 della Corte Costituzionale [14]. La Corte EDU nella Sentenza Viola c. Italia ha sostenuto che la disciplina italiana in materia di ergastolo ostativo era lesiva dell’art. 3 C.E.D.U.[15] compiendo un’operazione coraggiosa nell’equiparare la disciplina italiana di cui al combinato disposto degli artt. 22 cod. pen., 4-bis e 58-ter ord. penit. ad un vero e proprio “trattamento inumano e degradante” [16].
Nello specifico, con la Sentenza Viola la Corte EDU ha negato l’ipotesi secondo cui la “mancata collaborazione” sia correlata obbligatoriamente alla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza e inoltre ha criticato la tendenza a sostenere la correlazione tra collaborazione con la giustizia, caratteristica necessaria per accedere ai benefici penitenziari, e ravvedimento e questo perché il condannato potrebbe fingere un ravvedimento “con l’unico proposito di ottenere i vantaggi previsti dalla legge” [17].
Con la Sent. Corte Cost. n. 253/2019, pur non ignorando gli argomenti valorizzati dai giudici di Strasburgo, la Corte Costituzionale ha preferito appoggiarsi a quelli presenti in nuce nella sua pregressa giurisprudenza, con specifico riferimento alla Sent. n. 306/1993. Per quanto di rigetto, infatti, già quella pronuncia riconosceva nel combinato disposto degli artt. 4-bis, comma 1 e 58-ter, ord. penit., prevalentemente «una scelta di politica criminale», responsabile di una «rilevante compressione» del finalismo rieducativo penale, espressione di una preoccupante «tendenza alla configurazione normativa di “tipi d’autore”» rispetto ai quali, in assenza di collaborazione, ogni prospettiva di recupero sociale sarebbe impossibile o non perseguibile. Ora debitamente sviluppate, sono proprio queste valutazioni a rovesciare di segno quel lontano precedente [18].
Una svolta storica in materia di ergastolo ostativo è rappresentata dall’Ordinanza 97/2021 della Corte Costituzionale la quale non “dichiara” la violazione costituzionale ma la “accerta” [19]. La Corte, piuttosto che adottare una decisione lineare ed immediata, per la delicatezza della materia trattata, ha rinviato la trattazione delle questioni «per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi». La Corte Costituzionale nell’ordinanza in esame ha spiegato in quali termini l’ergastolo è costituzionalmente ammissibile e quali siano le argomentazioni in base alle quali l’ergastolo ostativo è da ritenersi in contrasto con la Costituzione [20].
Un intervento sulla questione, in seguito all’Ordinanza n. 97/2021 della Corte Costituzionale, doveva quindi essere effettuato dall’organo detenente il potere legislativo e perciò dal Parlamento. Un ramo del Parlamento, la Camera dei Deputati, approvò un testo in Assemblea il 31 Marzo 2022 [21].
Nel frattempo, pochi mesi più tardi, la Corte Costituzionale intervenne con l’Ordinanza 122/2022, che rappresenta un inedito assoluto nella giurisprudenza costituzionale poiché vi è un nuovo rinvio a data certa (8 Novembre 2022) di un’udienza già fatta oggetto di un precedente rinvio, così da differire di ulteriori sei mesi l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo accertata (ma non dichiarata), con l’Ordinanza n. 97/2021 [22]. Al Senato della Repubblica poi la trattazione si è ulteriormente arricchita con un progetto di legge sul tema, risalente al 1° dicembre 2021, ma non ancora fatto oggetto di alcuna analisi in quanto presentato dal senatore Pietro Grasso di fronte alla propria camera di appartenenza. Di conseguenza, a partire dalla data del 19 aprile 2022, la scelta del legislatore è stata quella di congiungere la discussione sui due diversi disegni, con l’intento di elaborare, anche in questo caso, un testo di sintesi delle diverse posizioni, capace di meglio cogliere sia le diverse problematiche derivanti dall’art. 4 bis o.p. sia la pluralità delle connesse posizioni politiche e dottrinali. Ad ogni modo, si tratta di elaborazioni che si pongono in larga misura su un piano di somiglianza[23].
Con la caduta del Governo Draghi e lo scioglimento anticipato delle Camere [24], i lavori in Senato sul punto si arrestarono. In seguito alle elezioni del 25 Settembre 2002 e alla conseguente entrata in carica del Governo Meloni il 22 Ottobre 2022, il neo-Guardasigilli Carlo Nordio si è trovato a dover affrontare la questione inerente all’ergastolo ostativo prima che la Corte Costituzionale ne dichiarasse definitivamente l’incostituzionalità nella seduta prevista per l’8 Novembre 2022. In soli 17 giorni di tempo non sarebbe stato sicuramente passibile approvare, sia di nuovo alla Camera che al Senato, il D.D.L. e il Governo Meloni ha quindi deciso di affrontare la questione inerente all’ergastolo ostativo all’interno del suo primo D.L. (D.L. 162/2022) che è intervenuto anche su altri temi come si desume dall’entrata in vigore dell’art. 434bis c.p. [25].
Il D.L. 162/2022 prevede che i condannati per reati connessi all’associazione di tipo mafioso, alla tratta illegale di stranieri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti potranno accedere ai benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter, a patto che rispettino una serie di condizioni indicate dall’art. 1 co. 1 del D.L. in esame: dovrà essere esclusa la presenza di legami attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, il condannato dovrà aver adempiuto a tutte le obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna e il giudice dovrà valutare la presenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime[26]. Per ciò che concerne l’istituto della liberazione condizionale invece il D.L. 162/2022 prevede che la richiesta possa essere presentata dopo aver scontato almeno 30 anni di pena [27]. Tramite questa operazione giuridico-politica il Governo Meloni ha così evitato che la Corte Costituzionale dichiarasse incostituzionali le disposizioni in materia di ergastolo ostativo nella seduta prevista in data 8 Novembre 2022.
[1] Dal dizionario della lingua italiana Treccani: “Ostativo”.
[2] Sul punto E. DOLCINI, “Appunti e riflessioni” su Diritto Penale Contemporaneo, Dicembre 2018.
[3] Sul punto E. DOLCINI “Appunti e riflessioni” su Diritto Penale Contemporaneo, Dicembre 2018 e anche D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito poi nella l. 12 luglio 1991, n. 203.
[4] Sul punto L. 1634/1962 (Modificazioni alle norme del Codice penale relative all’ergastolo e alla liberazione condizionale) e anche S. VANUZZO, “L’ “Ergastolo Ostativo” nell’Ordinanza 97/2021 della Corte Costituzionale: tra interrogativi che riaffiorano e peculiarità del contrasto alla criminalità organizzata”, 2021.
[5] A. PUGIOTTO, “Come e perché eccepire l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo dalle pagine di un libro a Palazzo della Consulta”, Luglio 2016.
[6] G. L. GATTA, “Presentazione. Superare l’ergastolo ostativo: tra nobili ragioni e sano realismo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1495.
[7] I. NICOTRA, “Il senso della pena. A un anno dalla sentenza Torregiani” in rivista AIC n. 2/2014.
[8] G. PALOMBINO, “Ergastolo ostativo e funzione “variabile” della pena: una prospettiva costituzionale ed europea” su Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, fascicolo 2/2017.
[9] Sul punto G. TURONE, “Il delitto di associazione mafiosa”, Milano, 1995, p. 29 ss. e anche G. PALOMBINO, “Ergastolo ostativo e funzione “variabile” della pena: una prospettiva costituzionale ed europea” su Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, fascicolo 2/2017.
[10] Ordinanza del 15 giugno 2000 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
[11] Corte Cost., sentenza n. 273, 20 Luglio 2001 in cui si legge nel dispositivo: “La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 15, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Sassari, con l’ordinanza in epigrafe”.
[12] A. PUGIOTTO, “Due decisioni radicali della Corte Costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019” su Rivista AIC n. 1/2020 pubblicata il 20/03/2020 e più dettagliatamente Corte Cost. Sent. 253/2019 nella parte in cui: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti” e nella parte in cui “dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti”.
[13] A. PUGIOTTO, “Due decisioni radicali della Corte Costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019” su Rivista AIC n. 1/2020 pubblicata il 20/03/2020.
[14] La Sentenza Viola è stata pronunciata il 13 giugno 2019 dalla Prima sezione della Corte EDU ed è divenuta definitiva l’8 ottobre 2019 a seguito della dichiarata inammissibilità del referral presentato – ai sensi dell’art. 43 CEDU- dal Governo italiano alla Grande Camera. I commenti dedicati alla pronuncia dei giudici di Strasburgo sono una marea. Indicazioni bibliografiche si possono trovare in D. GALLIANI- A. PUGIOTTO, “L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo. (A proposito della sentenza Viola v. Italia n.2)”, in Osservatorio Cost. AIC, 2019, fasc. 4, 191 ss. (specialmente in nota 7), cui adde D. MAURI, “Scacco” all’ergastolo ostativo: brevi note a margine della pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Viola c. Italia (N.2) e del suo impatto sull’ordinamento italiano”, in Osservatorio sulle fonti, 2019, fasc. 3, 1 ss.; S. TALINI, “Viola c. Italia: una decisione dai controversi effetti nell’ordinamento nazionale”, in Quad. Cost., 2019, 931 ss.; A. TARALLO, “Il “fine pena mai” di fronte al controllo CEDU: un “margine di apprezzamento” sempre più fluttuante e aleatorio” in dirittifondamentali.it, 2020, fasc. 1, 91 ss.; V. ZAGREBELSKY, “La pena detentiva «fino alla fine» e la Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali”; G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., 15.
[15] Art. 3 C.E.D.U.: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
[16] Per capire come la dottrina ha interpretato il concetto di “trattamenti inumani e degradanti” non spiegato dall’art. 3 C.E.D.U. si veda A. COLELLA, “La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)”, Dicembre 2011 nella parte in cui: “Nell’ipotesi di pene/trattamenti degradanti vengano in rilievo essenzialmente elementi di natura emotiva (in particolare, l’umiliazione della vittima)” e nella parte in cui “la nozione di pene/trattamenti inumani copra le condotte che si caratterizzano per una sofferenza fisica o psicologica di particolare intensità (che non deve necessariamente essere sorretta dall’intenzione degli autori della stessa)”; sul punto anche J. HARRIS, M. O’ BOYLE – C. WARBRICK, Law of the European Convention, 22 Marzo 2023, p. 75.
[17] Sul punto si veda la Sentenza Viola v. Italia nella parte in cui i giudici di Strasburgo richiamano i precedenti esistenti sul punto al fine di conformarvisi e fermano che si tratti di una pena non sottoponibile a riesame, non riducibile e, di conseguenza, lesiva dell’art. 3 C.E.D.U., tanto sotto il profilo del divieto di pene e trattamenti inumani e degradanti, quanto sotto quello del necessario rispetto della dignità umana. La pronuncia in esame rappresenta sicuramente un consistente monito rivolto al legislatore italiano, per effetto del quale è ragionevolmente prevedibile, oltre che auspicabile, che si apra un processo di riforma della disciplina dell’ergastolo ostativo; sul punto anche G. PICARO, “La Corte E.D.U. dichiara l’ergastolo ostativo incompatibile con l’art. 3 della Convenzione: Brevi riflessioni a margine della sentenza Viola”, Agosto 2019.
[18] A. PUGIOTTO, “Due decisioni radicali della Corte Costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019” su Rivista AIC n. 1/2020 pubblicata il 20/03/2020.
[19] Sul punto si veda D. GALLIANI, “Il chiaro e lo scuro: Primo commento all’ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo”, Maggio 2021.
[20] Sul punto B. ROMANO, “L’incostituzionalità “prospettata” dell’ergastolo ostativo” in Rivista Penale Diritto e Procedura, Maggio 2021 e più precisamente Corte Cost., Ordinanza n. 97/2021 nella parte in cui afferma che: “«ciò non significa affatto svalutare il rilievo e utilità della collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l’avvenuta rottura con l’ambiente criminale, e che certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, qui non in discussione. Significa, invece, negarne la compatibilità con la Costituzione se e in quanto essa risulti l’unica possibile strada, a disposizione del condannato all’ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale». Infatti, l’assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere contraddetta «dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e che, appunto, devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza, particolarmente nel caso in cui il detenuto abbia affrontato un lungo percorso carcerario, come accade per i condannati a pena perpetua».
[21] Il testo proveniva dalla Commissione Giustizia in sede referente e su di esso avevano dato parere favorevole la Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Finanze e Lavoro. A seguito dell’esito positivo il definitivo testo unificato è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° aprile 2022 sotto il titolo di D.D.L. 2574/2022. Per un’analisi maggiormente approfondita del testo approvato alla Camera si veda S. VANUZZO, “L’ “Ergastolo Ostativo” nell’Ordinanza 97/2021 della Corte Costituzionale: tra interrogativi che riaffiorano e peculiarità del contrasto alla criminalità organizzata”, 2021 precisamente nella parte in cui afferma: “Ciò che più contraddistingue il progetto di legge in esame, raccogliendo in particolare gli esiti della discussione tenutasi in assemblea, è il tentativo di inquadrare entro due sistemi distinti le diverse fattispecie ricomprese nell’ambito dell’attuale art. 4 bis O.P., cogliendo così, pur senza giungere sino alla totale esclusione dei delitti meno coerenti con l’impianto della norma, le osservazioni che sul tema erano state portate avanti sia dal Giudice delle Leggi che, più approfonditamente, dagli Stati Generali del 2016. La più rigida previsione in termini probatori appena descritta, infatti, viene associata dal legislatore al più ristretto campo dei reati di associazione mafiosa, terroristica, eversiva, finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre si stabilisce una attenuazione con riguardo alla generalità delle altre ipotesi di reati ostativi, per cui infatti si ritiene sufficiente la specifica allegazione di elementi capaci di dimostrare l’insussistenza di legami con il «contesto nel quale il reato è stato commesso», prescindendo quindi da un eventuale loro futura ricostituzione ma certo partendo pur sempre dal presupposto che tale ambiente di fatto sussista e che non si tratti di fattispecie monosoggettive. Proseguendo nell’analisi del testo unificato, comunque, è opportuno soffermarsi su una delle impostazioni qui seguite, la quale è di fatto stata oggetto delle maggiori critiche da parte della dottrina, ossia quella di eliminare tout court qualunque distinzione tra i casi di mancata collaborazione, non tenendo perciò conto dell’eventualità che essa non derivi tanto da un’autonoma scelta del detenuto, bensì da una condizione di impossibilità o inesigibilità della stessa”.
[22] Sul punto e sulla tecnica utilizzata dalla Corte si legga A. PUGIOTTO, “Da tecnica a tattica decisoria. L’ incostituzionalità dell’ergastolo ostativo differita per la seconda volta”, 2022.
[23] S. VANUZZO, “L’ “Ergastolo Ostativo” nell’Ordinanza 97/2021 della Corte Costituzionale: tra interrogativi che riaffiorano e peculiarità del contrasto alla criminalità organizzata”, 2021. Per maggiori approfondimenti si veda anche il D.D.L. 2465/2021.
[24] Decreto di scioglimento delle Camere del Presidente della Repubblica firmato il 21/07/2022.
[25] Per una lettura più approfondita degli altri interventi in materia di Giustizia del Governo Meloni si legga il D.L. 31 ottobre 2022 n. 162 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
[26] Con riguardo alle iniziative a favore delle vittime all’interno del D.L. 162/2022 si legga il decreto in esame all’art. 1 co. 1-bis nella parte in cui viene specificato che tali iniziative possono essere realizzate sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
[27] Sul punto si veda il D.L. 31 ottobre 2022 n. 162 art. 2 co. 1 Lett. B nella parte in cui: “Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall’articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354”.