lunedì, Dicembre 2, 2024
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Brexit senza un accordo: cosa accadrà alle proprietà intellettuali?

La possibilità che il Regno Unito esca dall’Unione Europea senza un accordo è sempre più plausibile, questo ha generato una grandissima preoccupazione a livello economico, politico e giuridico, un aspetto che verrà sicuramente coinvolto da una possibile Brexit senza accordo riguarda, proprio, la proprietà intellettuale.

Ad oggi, i marchi europei [1], i disegni ed i modelli comunitari sono validi all’interno di tutti gli Stati membri grazie a due normative il Regolamento (UE) n.2017/1001 [2] ed il Regolamento (CE) n.6/2002 [3], ma in caso di mancato accordo queste norme non saranno più applicabili all’interno del Regno Unito a partire da Marzo 2019.

L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel Gennaio 2018 aveva prodotto un documento [4] per informare sulle conseguenze di una Brexit senza accordo sui marchi europei e sui disegni e modelli comunitari registrati.

L’esigenza di tutelare la proprietà intellettuale era evidente anche nella bozza di Accordo [5] tra UE e Regno Unito, pubblicata nel Marzo 2018, che prevedeva la possibilità di un mantenimento della protezione tramite una conversione degli stessi secondo la legge Britannica in un periodo di transizione che si sarebbe protratto fino al 2021.

Tuttavia, con la concreta possibilità di una Brexit senza accordo, il Governo Britannico, a sua volta, ha recentemente rilasciato un documento [6] in cui vengono indicate le procedure da utilizzare al fine di non perdere la titolarità di tali diritto in caso di mancato accordo.

Il documento chiarisce che vi sarà un periodo di 9 mesi all’interno del quale i titolari di di diritti su marchi europei, disegni e modelli comunitari potranno far richiesta presso le Corti Britanniche ed il Tribunale dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale per ottenere un titolo equivalente valido all’interno del Regno Unito; coloro che sono titolari o che hanno fatto domanda per la registrazione di un marchio o di un modello comunitario potranno far valere i loro diritti prioritari anteriori sulla base della data di deposito e priorità del diritto originario nell’Unione Europea.

Su quest’ultimo punto il documento redatto dall’EUIPO afferma però che il contrario non sarà possibile, cioè non si potrà far valere l’anzianità di un marchio registrato nel Regno Unito nei confronti di un marchio registrato all’interno della UE poiché tale norma è valida solo per i Paese Membri dell’Unione ex Art. 39  e 40 del Regolamento UE n.2017/1001 [7].

Il documento rimane, inoltre, vago sulle conseguenze che avrà il mancato accordo sui Protocolli di Madrid e dell’Aia.

Il protocollo di Madrid [8] semplifica la richiesta di estensione di protezione nei confronti di Paesi Esterni all’Unione Europea tramite la semplice deposizione di una domanda presso gli uffici nazionali competenti in materia di marchi; mentre il Protocollo dell’AIA [9] semplifica ulteriormente tale procedura prevedendo la possibilità di effettuare un’unica richiesta presso la World Intellectual Property Organization (WIPO) che garantisce la tutela in 69 Paesi.

In aggiunta, il Governo Britannico si impegna, in caso di mancato accordo, di adeguare la propria legislazione a quella europea in materia di modelli non registrati. [10]

Per quanto riguarda le invalidità ed i rifiuti il documento EUIPO chiarisce che tali motivi devono sussistere all’interno del territorio dell’Unione ex art. 7 Regolamento (UE) n.2017/1001, di conseguenze se i motivi di rifiuto o di invalidità sono presenti solo all’interno del Regno Unito non potranno essere fatti valere come rifiuti o invalidità per un marchio europeo o per un design comunitario.

In conclusione, nonostante le rassicurazioni del Governo Britannico le incertezze sono ancora molte sulle tempistiche ed i costi che si dovranno sostenere in caso di mancato accordo.

[1] Valentina Ertola, “Garantire la qualità del prodotto? Niente paura, ci pensa il marchio!“, ottobre 2018, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/garantire-la-qualita-del-prodotto-niente-paura-ci-pensa-il-marchio-12985

[2] Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN

[3] Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0006&from=EN

[4] Disponibile qui: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/QandAbrexiten.pdf

[5] “Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and
the European Atomic Energy Community“, marzo 2018, disponibile qui: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf

[6] “Trade marks and designs if there’s no Brexit deal“, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, settembre 2018, disponibile qui:  https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal

[7] “The proprietor of an earlier trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or registered under international arrangements having effect in a Member State, who applies for an identical trade mark for registration as an EU trade mark for goods or services which are identical with or contained within those for which the earlier trade mark has been registered, may claim for the EU trade mark the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered.”

The proprietor of an EU trade mark who is the proprietor of an earlier identical trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries or of an earlier identical trade mark, with an international registration effective in a Member State, for goods or services which are identical to those for which the earlier trade mark has been registered, or contained within them, may claim the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it was registered.

[8] Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, disponibile qui: http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283530

[9] Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale di disegni e modelli industriali, disponibile qui: http://www.ubertazzi.it/wp-content/uploads/codice_proprieta-intellettuale_pagina_ic_42.pdf

[10] “The government will ensure that all unregistered Community designs which exist at the point that the UK leaves the EU will continue to be protected and enforceable in the UK for the remaining period of protection of the right.
In addition to this, the UK will create a new unregistered design right in UK law which mirrors the characteristics of the unregistered Community design. This means that designs which are disclosed after the UK exits the EU will also be protected in the UK under the current terms of the unregistered Community design. This new right will be known as the supplementary unregistered design right.
Those UK unregistered design rights which exist at the point of exit will continue to be protected and the UK unregistered right will continue to exist for designs first disclosed in the UK. The UK will amend legislation to ensure that it functions effectively once the UK is no longer part of the EU system for designs.”, v. supra n. 5.

Mattia Monticelli

Mattia Monticelli è nato a Napoli nel 1993, diplomato al Liceo Scientifico Elio Vittorini ed attualmente studente di Giurisprudenza presso la Federico II di Napoli, collabora con Ius in Itinere per l'area di Diritto Internazionale. È da sempre appassionato dei risvolti pratici del diritto. Il suo interesse lo ha spinto ad entrare in ELSA Napoli ed a partecipare alla MOOT Court di Diritto Privato fin dal primo anno. Ama viaggiare e scoprire culture e modi di vivere diversi, questo lo ha portato a studiare, fin dal Liceo, l'Inglese conseguendo numerosi certificati. La voglia di viaggiare lo ha motivato a specializzarsi in futuro nel Diritto Internazionale. Email: mattia.monticelli@iusinitinere.it

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