venerdì, Marzo 29, 2024
Di Robusta Costituzione

Brexit, “Sovereignty of Parliament” alla prova: l’illegittimità della prorogation di Boris Johnson

 

  1. Introduzione: una crisi costituzionale

 Cosa succede nel Regno Unito? Il fenomeno Brexit ha messo alla luce gli aspetti più profondi dell’ordinamento costituzionale britannico: una scossa politica che ha portato l’uscita di scena degli attori principali e che ancora oggi non smette di sorprenderci. Si è arrivati ad una vera e propria crisi costituzionale tra il Governo – guidato dal Premier Boris Johnson- che privilegia(va) un’uscita rapida dall’Unione con o senza accordo (“do or die”), ed il Parlamento che, da ultimo, è riuscito a scongiurare il no deal [1].  L’Unione ha di nuovo concesso un’ulteriore proroga alla Brexit (la terza in 7 mesi), rinviando al 31 Gennaio. B. Johnson però, in cambio ha chiesto ed ottenuto le elezioni anticipate per il 12 dicembre.

Oramai tutti i protagonisti hanno capito che da questa situazione di stallo politico -costituzionale se ne puo’ uscire soltanto con una diversa maggioranza in Parlamento: sarà vero? Quel che è certo è che le elezioni saranno di fatto un nuovo Referendum sulla Brexit.

L’articolo apre con una breve riflessione su alcune delle cause di lungo e breve periodo che hanno condotto alla Brexit, per poi condurre un’analisi della crisi del sistema costituzionale inglese nella sua triplice veste: il dissidio Parlamento- Governo, il peculiare intervento della Corte Suprema, l’icastico ossimoro tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa.

  1. Brexit, cause di lungo e breve periodo: il Regno Unito tra vocazione continentale e vocazione atlantica

La vittoria del Leave nel Referendum sulla Brexit si deve “all’accumularsi di cause di lungo e di breve periodo[2]”: del lungo periodo protagonista è la geopolitica che ha reso il Regno Unito a metà tra la vocazione continentale e quella atlantica, le cause del breve periodo invece sono dovute alla riottosità del Regno Unito a digerire un’Europa a trazione tedesca. Emblematica è una famosa frase di W. Churchill che ad oggi, risuona come una profezia: “Se saremo costretti a scegliere tra il Continente e l’Oceano, noi inglesi sceglieremo sempre l’Oceano”. Il Regno Unito ha infatti sempre avuto una storia sospesa tra l’essere “Balance of Power” del continente europeo a privilegiare la “Special Relationship” con l’Atlantico[3]. Una storia giunta ad un bivio geopolitico: “divenire l’anello di congiunzione tra Vecchio e Nuovo Mondo o tentare la creazione di una comunità oceanica con le altre Nazioni anglosassoni?”[4].

La consapevolezza di questo privilegio ha fatto sì che il Regno Unito fosse il più euroscettico tra i paesi membri: basti pensare che il termine “euroscetticismo” è stato coniato proprio dalla stampa inglese[5]. Scettici a cedere quote di sovranità, scettici all’area Schengen, scettici ad adottare una moneta unica: il principale artefice di quest’ “Europa a più velocità” [6]è stato proprio il Regno Unito.

Infine, in un’epoca in cui l’euroscetticismo è linfa vitale dei partiti sovranisti, è stato semplice per il partito nazionalista di N. Farage far leva sul ceto medio indebolito dalla crisi del 2008 e canalizzare il malcontento sull’Europa, provocando la Brexit. La principale argomentazione per la campagna referendaria è stata la perdita di quote di sovranità a fronte di un sistema deficitario di democrazia ma è stato sottolineato che in realtà “la stampa inglese ha iniziato a soffiare sul fuoco dell’opinione pubblica ostile all’Ue dalla Tax-Avoidance Directive[7], la direttiva anti-elusione fiscale che non permetterebbe più un trattamento differenziato alle Isole del Canale (Jersey e Guernsey) dell’Isola di Man e degli altri territori britannici d’oltremare. Tali territori sono i cosiddetti “paradisi fiscali britannici” utilizzati dai cittadini britannici (e non solo) per eludere il fisco. È stata una direttiva ostacolata per vent’anni dal Regno Unito ma che alla fine – essendo l’unico Paese rimasto contrario- non poteva non avallare: un fuoco che ha alimentato la Brexit e che tutt’ora gioca un ruolo di fondamentale importanza per l’accordo d’uscita.

 

  1. Crisi Parlamento-Governo: Boris Johnson ed un’inusuale prorogation

La Brexit ha portato ad un dissidio Parlamento-Governo, volto l’uno a ritardarne l’uscita, l’altro a porre fine a tale periodo di incertezza: il risultato è stata una vera e propria crisi costituzionale[8], consacrata con la richiesta del Primo Ministro di una prorogation insolita volta a silenziare il Parlamento, ma perché B. Johnson ha voluto farlo? Soprattutto dove risiede l’illegittimità (dichiarata dalla Corte Suprema) di tale atto? Per comprenderlo analizziamo l’istituto della prorogation.

La Prorogation è l’atto tipico dell’ordinamento costituzionale del Regno Unito con cui si pone fine alla sessione parlamentare. La sospensione dei lavori del Parlamento è un istituto che affonda le sue radici in un’antica tradizione britannica[9] tale per cui la legislatura della Camera dei Comuni è suddivisa in sessioni, di durata media annuale, che iniziano e terminano con due atti formalmente dichiarati dalla Corona, sostanzialmente decisi dal Governo: essi sono rispettivamente “il Queen’s Speech” ad inizio sessione, e la “prorogation”[10] per la fine.  Occorre precisare tuttavia che eccezionalmente la durata della presente sessione è stata più lunga in quanto iniziata nel giugno 2017 e da subito prevista di durata di due anni per poter approvare tutte le leggi necessarie per la Brexit. Quella provocata da B. Johnson tuttavia è stata una prorogation peculiare: “this is not a standard or normal Prorogation” ha da subito commentato lo Speaker della Camera dei comuni. Se legale è l’istituto non è stato considerato legale l’utilizzo che Johnson ne ha fatto[11]: la sospensione di 5 settimane dei lavori del Parlamento è stata volutamente innescata per esautorare il Parlamento delle sue prerogative al fine di arrivare al 31 ottobre con un’uscita automatica del Regno Unito dall’Unione. Un vero e proprio “constitutional outrage”, così come definito dallo Speaker della Camera dei Comuni, John Bercow.  B. Johnson pur alla guida di un esecutivo di minoranza sarebbe stato libero di agire senza il controllo della Camera dei Comuni con “conseguenze estreme per la democrazia”[12].

Il Parlamento, dal canto suo, i primi di settembre aveva approvato rapidamente, contro il volere dell’esecutivo, il cosiddetto “The Benn Act: una legge che obbligava il governo a chiedere una proroga di ulteriori 3 mesi per l’uscita dall’Unione, nell’eventualità in cui non si fosse raggiunto un nuovo accordo entro la metà di ottobre. Ebbene, non solo la prorogation è stata ritenuta invalida in quanto dichiarata “illegittima”[13] dalla Corte Suprema, ma addirittura l’accordo raggiunto con l’Unione continua(va) ad avere problemi di approvazione in Parlamento.

Del tutto particolare è stata l’eccezionale votazione di sabato 10 ottobre 2019, definito il “Super sabato[14]: giorno in cui è stato approvato un emendamento che obbligava il Primo Ministro a chiedere un’ulteriore proroga a Bruxelles. Qui B. Johnson ha contribuito a scrivere un ulteriore capitolo di questa saga inviando non una, non due, ma ben tre missive a Bruxelles.

La prima lettera consisteva sostanzialmente in una riproduzione del Benn Act (una sorta di “copia ed incolla”) ove veniva richiesta formalmente una proroga di 3 mesi per la conclusione degli accordi (richiesta ad oggi ottenuta), la peculiarità di questa missiva risiedeva nel fatto di non esser firmata dal Primo Ministro, il quale ha successivamente inviato una seconda lettera ove definiva tale rinvio “un errore” ribadendo con prepotenza il contrasto con il Parlamento. Da ultimo, la terza lettera, inviata dall’ambasciatore britannico all’Ue Tim Barrow il quale, quasi mortificato, esplicitava che la prima lettera fosse correlata ad un obbligo di legge.

Eventi rocamboleschi di una crisi costituzionale che ha illuminato problemi ben più profondi, problemi di tenuta dello stesso ordinamento costituzionale, dovuti principalmente alla mancanza di una costituzione scritta, dall’essere “il potere” lasciato “libero” di autoregolarsi, sulla scia delle “sole” consuetudini, le quali in momenti di crisi possono vacillare. L’illustre Professor Meg Russel, direttore della “Constitution Unit” all’University College di Londra con le sue parole descrive quanto suddetto: “Ci siamo sempre sentiti come se non avessimo bisogno di quelle garanzie legali, noi non abbiamo bisogno di giudici per dire ai nostri politici cosa fare perché siamo una delle democrazie più mature del mondo[..]. Ma penso che probabilmente siamo diventati compiacenti e, -riferendosi a Boris Johnson- “Sta tentando il sistema alla distruzione, la nostra costituzione dipende da sentimenti britannici di decenza e fair play, questo presuppone che le persone che raggiungono un incarico rispettino le convenzioni, i precedenti e le regole non scritte. Se hai una persona in carica che vuole fare a pezzi tutto ciò ti accorgi che il sistema è fragile[t.d.a.]”.[15]

  1. La sentenza della Corte Suprema Miller 2/Cherry e la sovranità del Parlamento

La Corte Suprema del Regno Unito è la corte di ultima istanza di tutti gli ambiti del diritto inglese, non è tuttavia una vera e propria Corte costituzionale, nell’ordinamento inglese difatti non è prevista una Corte che faccia da “Custode della Costituzione”.  È curioso tuttavia come pian piano di questo ruolo (mutata mutandis) se ne stia avvertendo il bisogno e se ne stia facendo portavoce la Corte Suprema, peraltro di recente istituzione[16]. In tale direzione due sono state le sentenze in cui si è intravisto questo ruolo, ed entrambe sono sentenze che si sono occupate di vicende legate alla Brexit.

La sent. R(on the application of Miller) ( Appellant) v. The Prime Minister ( Respondent Cherry and other ( Respondents) v Advocate General for Scotland ( Appellant) ( Scotland), ( da ora in poi Miller 2 / Cherry) è la sentenza che ha dichiarato l’illegittimità della prorogation indetta da B. Johnson, una sentenza storica perché il potere giudiziario è intervenuto per dirimere una controversia tra legislativo ed esecutivo: una sentenza senza precedenti in un paese di Common law, ove l’equilibrio di poteri si basa su convenzioni e consuetudini. La Corte non solo è intervenuta affermando la giustiziabilità dell’atto, ma lo ha fatto ricostruendo i limiti giuridici dell’esercizio del potere della prorogation, quindi di fatto intervenendo per ristabilire l’equilibrio tra poteri.

  • La giustiziabilità dell’atto: un atto adottato nell’esercizio di una Royal prerogative puo’ costituire oggetto di una decisione giustiziale? Le Royal prerogative sono il “buco nero del sistema giuridico del Regno Unito[17], un residuo dell’assolutismo monarchico, regolate solamente dalle constitutional convention. Esse riguardano questioni squisitamente politiche, non sindacabili dalle Corti[18] ma dallo stesso Parlamento: questa la tesi del Governo e nel farlo si appellava all’art 9 del Bill of Rights[19]. Tuttavia, la Corte Suprema ritiene giustiziabile la questione attraverso un’opera di confinamento e di contestualizzazione del concetto di “political question”.
  • I limiti giuridici dell’esercizio della prorogation: Every prerogative power has its limits, and it is the function of the court to determine, when necessary, where they lie”. Per affermare tali limiti ricorre a due principi fondamentali del common law inglese, l’uno speculare all’altro: “Parliamentary Sovereignty” e “Parliamentary accountability”.

 Il Primo Ministro ed il suo Governo sono responsabili di fronte al Parlamento perché questo è sovrano, e la sovranità gli deriva dall’essere il Regno Unito, una democrazia rappresentativa. Una democraticità che circolarmente ci riconduce alla Sovranità Parlamentare[20]. Da qui, il principio di sovranità parlamentare viene ricostruito “non solo come principio di struttura che informa l’organizzazione costituzionale del Regno Unito e che guida i giudici nell’individuazione delle fonti del diritto, [..] bensì come direttamente applicabile al caso poiché il potere regio di prorogation of Parliament non puo’ esercitarsi in contrasto con tale principio”[21].

 La sentenza viene pronunciata all’unanimità, dichiarando la prorogation priva di effettiunlawful, null and of no effect”: illegittima quindi, potremmo dire “incostituzionale” se si vuole sottolineare l’ambizione della Corte Suprema a divenire Custode della Costituzione.

Quanto alla responsabilità della Corona, abbiamo già detto (cfr. supra par.3) che la prorogation è un potere formalmente della Corona ma sostanzialmente del Governo: la Corona ha difatti un ruolo esterno, è fuori dai poteri costituzionali proprio per poter garantire l’equilibrio tra essi[22].

Ma questa sentenza si inserisce nel solco tracciato da un’altra sentenza (detta Miller 1): R. (Miller) v. Secretary of State for Exiting the European Union (2017), in essa la Corte ha chiarito che il Parlamento è l’unico organo competente a notificare la decisione di uscire dall’Europa, ribadendo la centralità della sovranità parlamentare nella forma di governo britannica.

Due le considerazioni che emergono da queste sentenze e che spingono a sottolineare un mutamento della forma di governo britannica[23]:

  • In entrambe le sentenze ne esce rafforzata la centralità della sovranità parlamentare, allontanandosi dal tradizionale modello Westminster caratterizzato dalla peculiare forza relegata alla figura del Primo Ministro,
  • Emerge il nuovo ruolo della Corte Suprema[24] quale custode dei “constitutional principes[25].

 

  1. Recenti mutamenti della forma di governo inglese

Abbiamo appena visto come le recenti sentenze della Corte Suprema fotografino dei mutamenti della forma di governo, spingendo verso l’indebolimento della figura del Primo Ministro, a favore della sovranità parlamentare. Ma causa di questo cambiamento sono principalmente i risultati delle elezioni. Il “modello Westminster” è stato considerato il paradigma per eccellenza del parlamentarismo maggioritario la cui caratteristica gli derivava dall’alternarsi di due partiti storici: i conservatori ed i laburisti. Il leader del partito che vince le elezioni sic et simpliciter diviene Primo Ministro: un’equazione semplice, quasi una “democrazia immediata”. Un paradigma che è venuto meno dalle elezioni del 2010, quando nessun partito conquistò la maggioranza dei seggi alla Camera dei Comuni ed il Primo Governo Cameron fu il primo governo di coalizione dal 1931, composto da conservatori e liberal-democratici. Da lì in poi, i liberal-democratici (guidati da Nick Clegg) iniziarono a vedersi come partner essenziale in tutti i futuri governi, come ago della bilancia tra i due poli, tanto che lo slogan dei liberal-democratici divenne: “I liberal democratici aggiungeranno un cuore ad un governo conservatore ed un cervello ad un governo laburista”[26]. Ma, contro le previsioni, le elezioni del 2015 hanno sancito l’emergere di due partiti che hanno sostituito il terzo partito tradizionale: l’UK Independence Party (Ukip) e lo Scottish National Party (Snp) “i due partiti hanno ottenuto risultati clamorosi schiacciando Londra nella morsa di sue sfide territoriali, quella dell’indipendenza scozzese e quella dell’uscita dall’Ue che si sono scontrate nel voto sulla Brexit”.

È la fine dell’“efficient secret”, teorizzato da W. Bagehot[27]: il segreto che rende efficace la Costituzione inglese puo’ essere individuato nella stretta unione, nella fusione pressoché completa del potere esecutivo con quello legislativo, ma tale fusione non consiste in un assorbimento del primo nel secondo, bensì in una perfetta fusione, una fusione efficiente: “O il gabinetto riesce a legiferare, o scioglie l’assemblea. È una creatura che ha il potere di distruggere il proprio artefice”. Tuttavia, [..] “è evidente oramai che nessun segreto efficiente governa il funzionamento del sistema costituzionale del Regno Unito[28].

  1. L’ossimoro tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa

A tre anni dal referendum sulla Brexit, siamo arrivati a nuove elezioni.  L’ossimoro tra la democrazia diretta e quella rappresentativa è evidente. D. Cameron, vincendo le elezioni del 2015 promise l’uscita dall’Europa, “probabilmente non pensando di doverla attuare in prima persona”[29],spinto in tale direzione dalla paura che nutriva nei confronti del consenso dell’Ukip di N. Farage. Un referendum -peraltro consultivo- ha schiacciato la democrazia rappresentava[30], quest’ultima talmente “mediata” e “meditata” da risultare bloccata e divisa[31]: divisa perché la vittoria del Leave non trova(va) numeri in Parlamento, espressione principalmente del Remain.[32]

Paradossale, se si considera che il referendum è sempre stato guardato con ostilità nel Regno Unito in quanto contrastante con il “super-principio” della sovranità parlamentare. La Thatcher lo etichettava come Device of Dictators and Demagogues”[33]: un dispositivo alla mercé dei dittatori e dei demagoghi ove all’idea di sovranità parlamentare si sostituisce l’idea della sovranità popolare, senza mediazioni di alcuna sorta, che annulla il concetto stesso di rappresentanza. Per questo l’uso della democrazia diretta viene limitato e regolato nelle Costituzioni democratiche: in Italia ad esempio, un ipotetico referendum “Ital-exit” sarebbe incostituzionale ex art. 75 co. 2 Cost.: “non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali”.

Ad oggi quindi le elezioni si presentano come un’occasione per una riformulazione della democrazia rappresentativa: una strategia che ha momentaneamente ricomposto il dissidio Parlamento-Governo. Per l’approvazione occorrevano i 2/3 della Camera dei Comuni e fondamentale è stato l’appoggio dei laburisti (un risultato non scontato, sia perché la Camera si era espressa ben due volte contro tale proposta, sia perché i laburisti il giorno prima avevano votato contro).  Il risultato delle elezioni sarà, di fatto, un nuovo Referendum sulla Brexit: la democrazia diretta passerà finalmente il testimone a quella rappresentativa? È certo che la volontà popolare risulterà testata due volte ma con due formulazioni divergenti: una direttamente, l’altra indirettamente.  La seconda prevarrà solo per una questione temporale? Le elezioni anticipate riusciranno a garantire una maggioranza tale da ripristinare l’efficient secret? A suo tempo daremo le risposte. Quel che occorre sottolineare è che, se in Parlamento  riuscirà a formarsi una maggioranza per il “Leave” B. Johnson ( o chi per lui) potrebbe passare alla storia come colui che ha “ disunito il Regno Unito” ( questo perché è molto probabile che Scozia ed Irlanda del Nord chiedano ed ottengano l’indipendenza della Gran Bretagna per poter continuare a rimanere nell’Unione), se dovesse invece formarsi una maggioranza a favore del “ Remain” sarà comunque difficile cancellare quanto successo sino ad oggi.

Mai opera fu così premonitrice ed esemplare quanto quella di Banksy:Devolved Parliament”, opera che fa da sfondo al presente articolo. Il nome dell’opera gioca sulla “doppia lettura del Parlamento “decentrato” o “involuto”[34], e, a ben 10 anni dalla sua creazione è divenuta di estrema attualità perché lo stesso autore l’ha collegata alla Brexit con l’aggiunta della scritta: “Laugh now, but one day no-one will be in charge”(Ridete ora, ma un giorno nessuno sarà al comando), frase che allude e allo stesso tempo rovescia la frase di una sua opera precedente raffigurante uno scimpanzè afflitto, il cui collo è attorniato da un cartello con un’ altra epigrafe “Laugh now, but one day we will be in charge”( ridete ora, ma un giorno saremo noi al potere)” [35].

Quel che echeggia dalle opere di Banksy è il fallimento dell’umanità, che, se ristretto alle vicende della Brexit sembra ammonire il fallimento politico, culturale ed economico di una certa idea d’Europa, nonché di una certa idea di democrazia.

 

 

[1] Il Parlamento scongiurava a tutti i costi il no-deal (l’uscita senza accordo prevista per il 31 ottobre) a causa delle conseguenze catastrofiche o comunque poco chiare di un’uscita senza accordi commerciali. “Secondo la Bank of England un divorzio disordinato metterebbe in discussione sia la sterlina inglese sia il settore immobiliare britannico, i cui prezzi crollerebbero insieme al valore del pound”, avrebbe poi una ricaduta sulle imprese le quali perderebbero i cosiddetti “passaporting rights” ossia i diritti per scambiare beni e servizi con l’Ue senza licenze o permessi, senza contare le conseguenze sui cittadini singoli e la reintroduzione delle dogane, si veda GAGLIARDUCCI C. https://www.money.it/Brexit-cos-e-no-deal-significato-conseguenze;

[2] BALDINI G., “La Gran Bretagna dopo la Brexit” Il Mulino, 2016;

[3] Il concetto di “Balance of power” ne condensa la strategia politica sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale: l’Inghilterra sarebbe sempre stata l’ago della bilancia tra le potenze del continente allo scopo di impedire ad una potenza europea di raggiungere un potere tale da dominare sulle altre. Per far ciò avrebbe obbedito al motto latino “divide et impera”: allearsi con la seconda potenza in ordine di forza o, in subordine, avrebbe assemblato una coalizione sufficiente.   Il concetto di “Special Relationship” invece, è stato espresso per la prima volta da W. Churchill nel 1946, volta ad esplicitare il particolare privilegio che Londra e Washington avrebbero mantenuto all’epoca della Guerra Fredda, anche entro l’Alleanza Atlantica. Privilegi che sono evidenti anche al giorno d’oggi. Lo storico F. Bozzo ben descrive questo legame “da un lato l’indebolita Gran Bretagna si legò a filo doppio con il Paese più potente del mondo, dall’altro gli USA avrebbero avuto un sicuro appoggio in Europa[..] era l’inizio dell’Anglosfera”. (BOZZO F. “Dal Regno Unito alla Brexit” in Archivio Storia, 2017);

[4] BOZZO F., ibid.;

[5] BALDINI G., op.cit. spec.pg. 14;

[6] Per un approfondimento si veda “Coalitions for the willing” The Economist, 2007 https://www.economist.com/europe/2007/02/01/coalitions-for-the-willing;

[7]CHRISTENSEN J. “ Brexit and the Future of the tax havens: the impact of Brexit on Tax Evasion and Money Laundering”  22 Gennaio 2019  in Tax Justice Network, disponibile qui:  https://www.taxjustice.net/2019/01/23/brexit-and-the-future-of-tax-havens/ ( tutta l’argomentazione che segue in questo paragrafo è stata tratta da questo articolo);

[8] CARAVALE G. “La prorogation dei Comuni e le reazioni di Westminster” in federalismi.it 16/2019, disponibile qui:https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40184&dpath=document&dfile=04092019144627.pdf&content=La%2B%3Ci%3Eprorogation%3C%2Fi%3E%2Bdei%2BComuni%2Be%2Ble%2Breazioni%2Bdi%2BWestminster%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B;

[9] MARTINELLI C. “Brexit, ecco perché la prorogation è stata dichiarata illegittima,  “Il Sole 24 Ore” disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/brexit-ecco-perche-prorogation-e-stata-dichiarata-illegittima-AChxocm;

[10] Voce “Prorogation” ;

[11] MARTINELLI C. “Brexit, come Johnson ha strumentalizzato un diritto parlamentare” 2 settembre 2019 in “Il Sole 24 Ore” disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/brexit-ecco-come-johnson-ha-strumentalizzato-diritto-parlamentare-ACwuIWh?fromSearch;

[12] In tale contesto cosa avrebbe potuto fare la Camera dei Comuni? Per un approfondimento si rimanda a HOWART D. “Threat of prorogation. What can the Commons do?” In L.S.E, blog. 30 Aug.2019, disponibile qui: https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2019/08/29/threat-of-prorogation-what-can-the-commons-do/;

[13]   Per precisione: nulla in quanto derivante da un atto illegittimo;

[14] Nel giorno del “Super Saturday” il Parlamento ha approvato con 322 voti favorevoli e 306 contrari l’emendamento che di fatto, rinvia l’approvazione dell’accordo. La convocazione del Parlamento è avvenuta in sessione straordinaria “ di sabato, come non accadeva da 37 anni, dalla crisi per la guerra con l’Argentina per le isole Falkland, quasi a sottolineare l’eccezionalità della decisione da prendere, mentre all’esterno del Parlamento cresceva la protesta dei “People’s Vote”, il movimento che si batte per ottenere un secondo referendum sulla Brexit” si veda A. GAIARDONI “La trappola della Brexithttps://ilbolive.unipd.it/it/news/trappola-brexit;

[15] MUELLER B., “Britain’s Unwritten Constitution Suddenly Looks Fragile”, New York Times, 31 Aug.2019;

[16] Istituita solo nel 2005 con i l Constitutional Reform Act ha assunto solo dal 1ottobre del 2009 le funzioni giudiziarie in materia di devoluzione, andando a sostituire il Comitato d’Appello della Camera dei Lord. La nuova Corte ha un’indipendenza istituzionale dal Parlamento che si è voluta sancire anche con la collocazione fisica non a Westminster, ma nella Middlsex Guildhall e marca una separazione tra politica e sistema giudiziario.

[17] DICEY sulle Royal prerogative: “the prerogative appears to be both historically and as a matter of actual fact nothing else than the residue of discretionary or arbitrate authority, which at any given time is legally left in the hands of the Crown”;

[18] La questione prima di arrivare alla Corte Suprema è stata presentata alla Divisional Court, la quale ha giudicato la questione non ammissibile proprio per la sua politicità, contraria invece la Inner House of the Court of Session.

[19] Art 9 Bill of Rights: “That the freedom of Speech and Debates or Proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any Court or Plauce out of Paryament”.

[20] Sentenza Miller 2, paragrafo 17: “Parliament would have the opportunity to debate the Government’ s overall approach to Brexit”;

[21] CHESSA O. “La Suprema Corte del Regno Unito difende (e definisce) la sovranità (e il governo) parlamentare. Riflessioni a partire dalla decisione UKSC del 24 settembre 2019”,  federalismi.it https://federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=40450&dpath=document&dfile=16102019200829.pdf&content=La%2BSuprema%2BCorte%2Bdel%2BRegno%2BUnito%2Bdifende%2B%28e%2Bdefinisce%29%2Bla%2Bsovranit%C3%A0%2B%28e%2Bil%2Bgoverno%29%2Bparlamentare%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B;

[22] Gran parte della dottrina al contrario, riteneva che la Corona fosse co- responsabile.

[23] DEGLI INNOCENTI “Johnson e Brexit, cosa succede dopo la sentenza-bomba della Corte Suprema, in “Ilsole24ore”24 settembre 2019, disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/johnson-e-brexit-cosa-succede-la-sentenza-bomba-corte-suprema-ACedLam;

[24] ELLIOTT M. “The Supreme Court’s judgment in Cherry/Miller ( No 2) : a new approach to constitutional adjudication?” in publiclawforeveryone.com, 24 Sept. 2019, disponible qui: https://publiclawforeveryone.com/2019/09/24/the-supreme-courts-judgment-in-cherry-miller-no-2-a-new-approach-to-constitutional-adjudication/;

[25] CARAVALE G. “Il Miller 2/Cherry case: la Corte suprema britannica si afferma come custode dei constitutional principles” in federalismi.it 2 ottobre 2019, disponibile qui: https://federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=531&content=Il%2B%3Ci%3EMiller%2B2%2FCherry%2Bcase%3C%2Fi%3E%3A%2Bla%2BCorte%2Bsuprema%2Bbritannica%2Bsi%2Bafferma%2Bcome%2Bcustode%2Bdei%2B%3Ci%3Econstitutional%2Bprinciples%3C%2Fi%3E&content_auth=%3Cb%3EGiulia%2BCaravale%3C%2Fb%3E;

[26] Poster riprodotto in Cowley e Kavanagh (2015): si veda BALDINI G. op.cit. pag. 10;

[27] BAGEHOT W. “The English Constitution” Miles Taylor Editor, Oxford University Press;

[28] CHESSA O. op. cit.; per approfondire l’argomento si veda inoltre SCOTT K. “The slow death of the “Efficient Secret” The rise of MP Indipendence, its causes and its implications”, The Constitution Society, 2014;

[29] BALDINI G. op. cit. 2016;

[30] La crisi della democrazia rappresentativa è sugellata dalla vittoria del “Leave” la quale ha comportato l’uscita di scena dei due principali attori del referendum: si sono dimessi sia il Primo Ministro Cameron (colui che ha indetto il referendum) sia N. Farage, il principale attore del pro Leave. Occorre inoltre sottolineare che è la prima volta nella storia inglese che un Primo Ministro si dimette per la perdita di un referendum.

[31] Lo stesso partito conservatore ne è uscito profondamente diviso, basti pensare che D. Cameron capeggiava per il “Remain” e al contempo B. Johnson per il “Leave” (precisamente “Soft Leave”, denominazione comunemente utilizzata volta a distinguerlo dall’ “Hard Leave” dell’Ukip).

[32] I movimenti dichiaratamente pro Leave nel 2016 sono stati l’Ukip di Farage e tre piccolissimi partiti nordirlandesi. Per il Remain invece: laburisti, liberaldemocratici, autonomisti inglesi, indipendenti scozzesi (BALDINI op. cit.);

[33] COLE N. “Referendum a “Device of Dictators and Demagogues?” https://www.conversion-uplift.co.uk/brexit-referendum-and-democracy/; Fu Rousseau invece, a teorizzare il contrario, ossia la non democraticità di un sistema di democrazia rappresentativa, ove il popolo è libero solo durante il periodo delle elezioni, ove sono le elezioni ad esser demagogiche.

[34] MAZZA M.P. “Devolved Parliament di Banksy venduto all’asta a una cifra record” 3 Ottobre 2019 disponibile qui:  https://www.open.online/2019/10/03/la-profezia-di-banksy-sul-parlamento-inglese-popolato-da-scimpanze-va-oggi-in-scena-l-asta-record-per-devolved-parliament/;

[35] MAZZA M.P. Ibid.

Fonte immagine https://www.elledecor.com/it/lifestyle/a29070324/banksy-asta-devolved-parliament/

Flaviana Cerquozzi

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 2023, con una tesi in diritto costituzionale, dal titolo   "La teoria dei controlimiti: la tutela della democrazia sostanziale ad extra", relatore Prof. Gaetano Azzariti, correlatore Prof. Alessandro Somma. E' specializzata in giustizia costituzionale presso l'Università di Pisa, autrice di numerosi articoli divulgativi e scientifici di Diritto Costituzionale. Attualmente svolge la pratica forense presso il Foro di Roma ed è Responsabile diritto costituzionale presso questa rivista. Da luglio 2023 cura la rubrica "DI ROBUSTA COSTITUZIONE" presso Ius in Itinere, che di seguito viene illustrata:

"La nuova rubrica di Ius in Itinere nasce dall’esigenza di riservarsi un momento di critica riflessione sui principi fondativi della nostra convivenza.
Lungi dall'essere "carta morta", gli insegnamenti costituzionali sono sempre vivi: la loro continua divulgazione ed attualizzazione -che questo spazio promuove- ne "irrobustirà" la necessaria conoscenza".
flaviana.cerquozzi@iusinitinere.it

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