giovedì, Dicembre 12, 2024
Criminal & Compliance

Capire la riforma Orlando: la modifica dell’ordinamento penitenziario

ordinamento penitenziario
L’ordinamento penitenziario

Nota di redazione: questo è il terzo di una serie di articoli dedicati alla “riforma della Giustizia Orlando”, dal nome del Ministro proponente. Obiettivo è far chiarezza sulla portata di suddetta legge e sulle novità da essa introdotte.

 

Una delle materie interessate dalla riforma Orlando è la modifica all’ordinamento penitenziario. Il governo, sulla base di precise linee guida dettate dal legislatore, è delegato a risistemare l’ordinamento penitenziario semplificando tra l’altro le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, facilitando il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, incentivando la giustizia riparativa, incrementando il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando il volontariato, riconoscendo il diritto all’affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale e assicurando effettività alla funzione rieducativa della pena. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità. Le norme dell’ordinamento penitenziario dovranno inoltre essere adeguate alle esigenze rieducative dei detenuti minorenni.

I punti interessati dalla riforma sono :

  • Ampliamento dell’ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione : a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione. Su questo punto è opportuno riprendere quanto affermato da Alessandro de Federicis, avvocato penalista alla Camera Penale di Roma. “Il contraddittorio differito ha come obiettivo quello di velocizzare la procedura per il sovraccarico del tribunale di sorveglianza ma che porta con se delle perplessità. Tale criterio non tiene conto di due criticità : pratica e culturale. I detenuti non vogliono una risposta celere se poi questa è negativa e l’incapacità della difesa di integrare poi l’istruttoria. E’, da questo punto di vista, una riforma che è fine a se stessa senza raggiungere lo scopo prefissatosi quale quello di raddoppiare le risposte alle istanze dei detenutib) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza.d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria.
  • Superamento degli automatismi che precludono o limitano l’accesso alle forme extra murarie di esecuzione della pena detentiva anche per i casi di ergastolo ostativo : e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. Questa delega pone però delle limitazioni nei confronti del legislatore delegato in quanto si richiede un intervento solo  per quanto riguarda il regime dell’ordinamento penitenziario e non anche la parte sostanziale determinando così il superamento dell’automatismo solo parziale. De Federicis sostiene che ci sia una giurisprudenza costituzionale che negli anni ha spinto in questa direzione. Con questa riforma, non ci sarebbe più una valutazione sul reato ma una valutazione in base alla persona, all’individualizzazione del trattamento rieducativo come dice il testo della norma e questo permetterebbe alla magistratura di sorveglianza di ottenere  quel potere discrezionale nella valutazione dei singoli casi e allo stesso tempo non comprimere quei percorsi penitenziari di quei soggetti che, seppur meritevoli, sono esclusi automaticamente per il semplice titolo di reato con conseguente superamento dell’art. 4 bis. La criticità di questa legge delega però sembra essere l’esclusione, da tale fattispecie, dell’ergastolo ostativo che è quasi un problema dato dal dissenso dell’opinione pubblica palesandosi quasi come uno scarto di coraggio del legislatore.
  • Riforma dell’esecuzione intramuraria della pena detentiva: dalla lettera f. alla v. il legislatore ha voluto fare un focus su quelle attività necessarie per poter garantire al reo una detenzione che sia a misura d’uomo, che dia finalmente una svolta dopo le innumerevoli condanne da parte della Corte di Strasburgo fondate sull’inadeguatezza delle strutture e della mancanza di un fine rieducativo della pena. Si ricordi però che quanto previsto esclude i detenuti condannati al 41bis. Si è partiti dalla previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative; dalle opportunità di lavoro che aiutano di certo a risocializzare il reo una volta scontata la sua pena; alla valorizzazione del volontariato, al mantenimento delle relazioni familiari, al riordino della medicina penitenziaria, al riconoscimento dell’affettività, all’agevolazione dell’integrazione dei detenuti stranieri, necessità data dal flusso migratorio ingente degli ultimi anni, un focus importante è quello del rispetto della dignità umana ricordando come nessuna pena può declassare un uomo a mero oggetto richiamando il criterio importantissimo quale quello della sorveglianza dinamica rispettando quelli che sono i diritti fondamentali della persona, alla tutela delle donne con particolare attenzione alle detenute madri e ultima, non per importanza, la valorizzazione del principio della libertà di culto senza dimenticarci che il nostro anche se non è esplicitamente costituzionalizzato è uno Stato laico.  De Federicis, esprime un giudizio positivo per la necessità di facilitazione all’accesso alle misure alternative ma con conseguente riorganizzazione delle misure penitenziarie accorpando in un unico articolo tutte le disposizioni che attualmente sono sparse all’interno del nostro codice.
  • Detenuti di minore età: tale materia è stata regolata per quarant’anni dall’art. 79 c.p. che non distingue tra detenuti di minore età e detenuti maggiorenni. Tale norma contiene inoltre un auspicio che però non era mai stato realizzato quale quello di “provvedere con apposita legge” segno che già il legislatore precedente aveva avuto già sentore nell’inadeguatezza di tale sistema.
  • Principio della riserva di codice in materia penale : vengono individuati, seppur vagamente, le materie che dovrebbero essere inserite anche nel codice penale. Punto questo fortemente criticato dalla giurisprudenza per la vaghezza e inspiegabile sistemazione all’interno della riforma.
  • Pene accessorie: viene delegato al Governo una modifica di tale materia, non dando un criterio direttivo fisso ma determinando come linea guida unicamente la necessità di prevedere misure sempre volte al reinserimento sociale.

Per Giorgio Spangher si ha la sensazione che, forse per effetto del perdurante e difficile momento socioeconomico e politico, connotato da un deficit di legalità, che vive il Paese, la giustizia penale non sappia superare la contingenza, dando la sensazione di essere in perenne affanno e di arrancare, incapace di superare una permanente precarietà. Manca un respiro comune e un orizzonte condiviso; restano troppo diversi gli approcci nel pianeta della giustizia penale.

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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