venerdì, Marzo 29, 2024
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Il cartello: origini storiche e caratteristiche del fenomeno

Per cartello, nell’ambito dei reati economici, si intende un accordo intercorrente tra più produttori di un bene oppure di un servizio al fine di realizzare misure tendenti a limitare la concorrenza sul proprio mercato di riferimento, con l’intenzione di stabilire determinati parametri, come ad esempio il livello dei prezzi, della produzione e le condizioni di vendita. I cartelli, i quali possono avere carattere internazionale o internazionale, sono il più delle volte temporanei, ma sono rinnovabili e passibili di revisioni, dal momento che le imprese coinvolte nel cartello mantengono la propria individualità e dal punto di vista economico e dal punto di vista giuridico.

Occorre distinguere, preliminarmente, due distinte ipotesi: la prima, consistente in un semplice accordo stipulato tra le parti, e la seconda, che si realizza quando le imprese coalizzate costituiscano un organo comune centralizzato per le attività del cartello e per il monitoraggio sull’osservanza dei patti. In questa seconda ipotesi, il cartello prende anche la denominazione di pool.

La portata dell’azione del cartello è arginata dalla concorrenza in atto o eventuale da parte delle imprese che non ne fanno parte. Queste ultime possono operare nel territorio di pertinenza dell’accordo (ed in tal caso prendono il nome di outsider), oppure possono essere situate al di fuori di esso. In definitiva, uno degli obiettivi principali dei cartelli è quello di accaparrarsi l’adesione dei dissenzienti al fine di estendere il proprio campo di applicazione.

Cenni storici

I primi cartelli industriali presero piede in Europa a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo ed alcuni riuscirono ad ottenere addirittura protezione doganale unitamente ad altri vantaggi da parte dello Stato. Uno dei primi paesi ad adottare una puntuale e dettagliata regolamentazione del fenomeno fu la Germania, la quale sottopose i cartelli a rigidi controlli volti a contrastarne gli abusi. Per quanto concerne il modello statunitense, invece, è storicamente prevalsa la legislazione antitrust, la quale condannava tutte le coalizioni restrittive della concorrenza.

Nella seconda metà del XX secolo, il principale esempio di cartello è rappresentato dalla Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC). All’interno dell’ordinamento attuale dell’Unione Europea (cfr. art. 85-86 del trattato CE) tale fenomeno è considerato incompatibile con il mercato comune, essendo vietati tutti gli accordi tra imprese e le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ed impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

Particolare importanza riveste il cd. cartello interbancario, un accordo collusivo tra più aziende di credito volto all’osservanza di norme regolanti operazioni di banche. Dal 1952, però, tale tipo di cartello fu sostituito da un accordo interbancario di natura volontaria tra le aziende di credito; la pratica di cartelli bancari collusivi, comunque, è esplicitamente vietata dalla legislazione antitrust vigente sia in Italia che all’interno dell’Unione Europea.

Molto spesso, più organizzazioni possono accorparsi per costituire un unico sistema criminale operante sia a livello nazionale che internazionale: l’esempio più diffuso è quello del cartello della droga.

Tali tipi di cartelli si suddividono a seconda delle dimensioni, potendo aversi semplici accordi finalizzati alla produzione e allo smercio di droga oppure veri e propri gruppi criminali coinvolti in operazioni di importazione ed esportazione di sostanze stupefacenti.

I più importanti cartelli della droga sono operativi in America Latina ma anche nel continente asiatico, in particolare in Afghanistan e in varie regioni del Sud-Est asiatico e negli Stati Uniti, soprattutto nelle zone di New York, Houston, Phoenix, Atlanta, San Diego e Los Angeles.

Casistica recente

Risale al 27 settembre l’annuncio da parte della Commissione europea di aver inflitto al produttore di veicoli pesanti Scania, appartenente al Gruppo Volkswagen, una multa di 880 milioni di euro per avere partecipato con altre cinque aziende in un cartello sui prezzi di vendita dei camion. A differenza delle altre società, Scania è stata l’unica a non cercare una soluzione arbitrale con l’organo esecutivo dell’Unione Europea. La scoperta del cartello ha condotto a una multa di 3,8 miliardi di euro.

Dott. Giovanni Sorrentino

Giovanni Sorrentino è nato a Napoli nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, intraprende lo studio del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel dicembre del 2017 si è laureato discutendo una tesi in diritto penale dal titolo "Il riciclaggio", relatore Sergio Moccia. Attualmente sta svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Chianese. Nel 2012 ha ottenuto il First Certificate in English (FCE). Ha collaborato dal 2010 al 2014 con la testata sportiva online "Il Corriere del Napoli". È socio di ELSA (European Law Students' Association) dal 2015. Nel 2016 un suo articolo dal titolo "Terrore a Parigi: analisi e possibili risvolti" è stato pubblicato su ElSianer, testata online ufficiale di ELSA Italia. Nel 2017 è stato selezionato per prendere parte al Legal Research Group promosso da ELSA Napoli in Diritto Amministrativo (Academic Advisors i proff. Fiorenzo Liguori e Silvia Tuccillo) dal titolo "L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato", con un contributo dal titolo "Il contratto di avvalimento". Grande appassionato di sport (ha giocato a tennis per dieci anni a livello agonistico) e di cinema, ama viaggiare ed entrare in contatto con nuove realtà. Email: giovanni.sorrentino@iusinitinere.it

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