venerdì, Marzo 29, 2024
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Il caso Elena Ferrante: esiste un “diritto a restare nascosti”?

«Chi è Elena Ferrante?» è con molta probabilità uno dei più succulenti interrogativi che milioni di persone al mondo si saranno poste negli ultimi anni.

Il fenomeno culturale e mediatico delle sue opere, riuscite nella non comune impresa di unire il giudizio della critica ad un clamoroso successo editoriale, ha certamente contribuito ad alimentare il mistero circa l’identità di una delle personalità più enigmatiche ed influenti del pianeta.

È notizia di pochi giorni fa che un’inchiesta de “Il Sole 24 Ore” avrebbe finalmente dato un nome ed un volto a questo celebre pseudonimo, il cui identikit porterebbe alla traduttrice Anita Raja, napoletana residente a Roma, moglie dello scrittore Domenico Starnone.

L’indagine, piuttosto che su confronti stilistici e letterari, si è basata sul criterio del “follow the money”, grazie al quale, vagliando la situazione patrimoniale della Raja dal 2010 ad oggi, è emerso che l’ascesa nazionale ed internazionale della tetralogia de «L’amica geniale» è coincisa in maniera proporzionale con l’aumento dei compensi corrisposti alla studiosa dall’editore della fortunata saga.

Tale inchiesta ha comprensibilmente diviso opinione pubblica e stampa, nelle quali, se da un lato è stato affermato un generale diritto di conoscere e rendere nota l’identità di un personaggio in grado di raggiungere in maniera diretta milioni di persone, dall’altro, è stata da più parti sciorinata una variegata serie di principi o presunti tali, raggruppabili in un non meglio specificato “diritto a rimanere nascosti”. Ma esiste o no nel nostro ordinamento una siffatta posizione soggettiva tutelata dalla legge?

La risposta è negativa, per cui, mancando un apposito riferimento legislativo, la questione va ricondotta agli unici riferimenti giuridici che appaiono ictu oculi pertinenti: il diritto all’anonimato e la tutela della privacy.

Riguardo all’anonimato, esso non viene sancito esplicitamente nel nostro sistema normativo, ma la dottrina, nelle poche occasioni in cui si è espressa in proposito, ne ha comunque ravvisato un corollario del diritto alla riservatezza e alla libera manifestazione del pensiero. Di conseguenza, l’anonimato, garantendo ai consociati la possibilità di esprimere liberamente le proprie idee senza il timore di ripercussioni, assurgerebbe a strumento attraverso il quale realizzare pienamente le finalità e i fondamenti democratici su cui si basa la nostra Costituzione (il riferimento va ovviamente agli artt. 2, 13, 14, 15 e 21 della stessa). Il tutto senza contare la tutela approntata anche dall’art. 8 della C.E.D.U., che sancisce il rispetto del diritto alla vita privata e familiare.

Per quanto concerne il diritto alla riservatezza, al giorno d’oggi comunemente inglesizzato nel termine “privacy”, questo può essere pertanto descritto come una generale prerogativa a tenere segreti aspetti, comportamenti, atti, relativi alla sfera intima della persona, impedendo che tali informazioni vengano divulgate senza l’autorizzazione del soggetto interessato.

Una tutela esplicita, concreta e rafforzata ad un diritto di una simile importanza è stata approntata dal legislatore del 1996 tramite l’introduzione di un Codice della Privacy (legge 31 dicembre 1996 n. 675), oggi sostituito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), il quale ha chiarito che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, e che il trattamento di questi deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Per garantire efficacemente il rispetto di una simile normativa, è stata inoltre creta un’autorità amministrativa indipendente ad hoc, il Garante per la protezione dei dati personali.

Il quadro normativo attuale consente quindi l’utilizzazione dei dati personali a patto che vengano rispettate tre condizioni: questa deve avvenire nell’esercizio di un’attività riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero; i dati personali devono essere relativi a fatti di interesse pubblico; la diffusione deve avvenire “entro limiti essenziali”, senza eccedere cioè l’intento informativo, tramite l’inserimento di notizie non strettamente necessarie.

Nell’attesa di conoscere gli sviluppi mediatici, giuridici ed eventualmente giudiziari della vicenda, per il momento non possiamo che constatare come la popolarità della Ferrante abbia trasceso una dimensione puramente critico-letteraria, essendo stata alimentata in gran parte anche da questo alone di mistero che da sempre circonda quegli Autori che, per ragioni politiche o per strategie editoriali, decidono di celare la propria identità.

In questo caso, però, sembra quasi una beffa orchestrata ad arte che sia assurto a personaggio di caratura mondiale qualcuno del quale non si conosce neppure il nome. Certamente ne sentiremo ancora parlare.

Dott. Francesco Tuccillo

Francesco Tuccillo, napoletano, classe 1992. Appassionato di musica e amante dei viaggi. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha dapprima iniziato la pratica forense presso lo Studio Legale di famiglia, specializzato in diritto civile e bancario, per poi affiancarvi successivamente anche quella penale presso uno Studio perito di colpa medica, frodi assicurative e diritto penale economico latamente inteso. Socio di ELSA Napoli, ha partecipato a due Legal Research Group, nei quali ha approfondito i temi «Adempimento di un dovere e favoreggiamento personale: è punibile il medico che opera a domicilio un latitante?» e «La responsabilità penale del notaio». Collabora da giugno con la testata online "ildenaro.it", quale coautore della rubrica "Ius in itinere", per la quale ha pubblicato articoli di diritto commerciale, penale, civile e dell’Unione Europea. Collabora con la V cattedra di “Diritto Penale. Parte generale” presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

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