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Cass. Civ., Sez. II, 28 ottobre 2020, n.23736 sulla liceità del preliminare di preliminare

commento breve a cura di Stefania Azzolino

La Suprema Corte riferendosi nuovamente al nuovo orientamento dettato dalle Sezioni Unite in materia di contratto preliminare di preliminare ha statuito che: (i) “in presenza di contrattazione preliminare […] che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti”; (ii) “ove tale verifica dia esito negativo, potrà ritenere produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”.
In buona sostanza, in presenza di un contratto avente per oggetto la futura stipulazione di un contratto preliminare (e non del contratto definitivo), esso potrà assumere la natura di un contratto “preliminare di preliminare”.

 

Cass. Civ., Sez. II, 28 ottobre 2020, n 23736

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