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Cass. Civ., Sez. III, 21 giugno 2018, n. 16311

 

«In tema di riservatezza, i limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti allo stato di salute ed a patologie dei congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la notizia principale e quando siano del tutto privi di interesse pubblico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ritenuto non pertinente la diffusione, da parte di un quotidiano locale e senza il consenso degli interessati, della notizia che i due fratelli di un minorenne deceduto per un’influenza, risultata fatale a causa della sindrome adreno-genitale dalla quale lo stesso era affetto, erano portatori della stessa patologia ereditaria).»

https://www.iusinitinere.it/il-danno-da-illecita-divulgazione-di-dati-sensibili-nellattivita-giornalistica-13024

Presidente dott.ssa Maria Margherita Chiarini

Relatore dott. Alessandro Scarano

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8/7/2014 la Corte d’Appello di Roma, rigettato quello in via incidentale spiegato dai sigg. Luigi Cardarelli e Danilo Del Greco nonché dalla società Nuova Editoriale Oggi s.r.I., in accoglimento del gravame in via principale interposto dai sigg. Paolo ed Emanuela Simone e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Latina n. 1238 del 2007, ha accolto la domanda da questi ultimi originariamente proposta nei confronti dei primi di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della divulgazione della notizia, contenuta nell’articolo scritto dal suindicato giornalista Del Greco e pubblicato sull’edizione del 30/1/2000 del quotidiano “Ciociaria Oggi” relativo alla morte del loro fratello minore Gianluca all’esito di un’influenza a causa della sindrome adreno-genitale, che erano anch’essi affetti da tale sindrome, a tale stregua illegittimamente pubblicando loro dati sensibili. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Del Greco propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso i Simone. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.c.», nonché «violazione del c.d. giudicato interno tra le parti – / violazione del diritto di difesa». Lamenta che «gli avv.ti Mignano e Scioscia hanno rappresentato gli interessi sia in primo che in secondo grado di tre parti litisconsorti con una stessa procura recante in sé il potere di rappresentanza per interessi diversi antinomici», altresì «in modo infedele», come accertato in «analogo giudizio» su cui «si è pronunciata la Corte di Appello di Firenze … con ordinanza del 26/09/2003».


2. Con il 2° motivo denunzia «violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla domanda riconvenzionale». Si duole che la «situazione di conflitto di interessi degli avvocati di parte convenuta ha originato … la nullità degli atti posti in essere per le parti convenute allorché la difesa è stata assunta in palese ed evidentissima violazione degli artt. 6-7-11-14-20-37 Codice Deontologico Forense».


3. Con il 3° motivo denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la condanna al danno morale è stata illegittimamente pronunziata in assenza di fattispecie di reato, non sussistendo nella specie «il reato di cui agli artt. 594 – 595 c.p.>>.


4. Con il 4° motivo denunzia censura «in ordine alla invocata misura cautelare ex art. 373 c.p.c.». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.


5. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, l’«articolo riguardante la morte di un ragazzo», l’«atto di citazione dinanzi il tribunale di Latina», la sentenza del giudice di prime cure, l’atto di appello, l’appello incidentale, la «procura» rilasciata agli avv. Mignano e Scioscia dalle controparti «sia in primo che secondo grado di giudizio» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d’interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).


6. Quanto al merito è appena il caso di osservare che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la lesione dell’onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza). Si è al riguardo precisato, quanto al primo presupposto, che soltanto la correlazione rigorosa fra fatto e notizia realizza l’interesse pubblico all’informazione, sotteso all’art. 21 Cost., e rende non punibile la condotta ai sensi dell’art. 51 c.p., sempre che ricorrano anche la pertinenza e la continenza ( v. Cass., 4/2/2005, n. 2271 ).


6.1. In ordine al limite della c.d. pertinenza, richiesto ai fini dell’operatività della scriminante del diritto di cronaca, non risulta violato quando le persone coinvolte godano di una diffusa notorietà, sia pure limitata all’ambito locale, atteso che la scriminante non impone che si tratti di persone pubbliche in chiave necessariamente nazionale, mentre la congiunta rilevanza, almeno astrattamente, penale dell’episodio conferisce allo stesso un interesse pubblico oggettivamente apprezzabile, che giustifica la proiezione non solo locale della notizia (v. Cass., 5/5/2017, n. 10925).


7. Relativamente alla correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza) si è sottolineato che essa comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi ( v., da ultimo, Cass., 5/12/2014, n. 25739 ).


8. Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione. E’ rimasto accertato che «sul quotidiano locale “Ciociaria Oggi”, di cui era proprietaria la società Nuova Editoriale Oggi s.r.I.» in data 30/1/2000 è apparso l’«articolo scritto dal giornalista Danilo Del Greco … nel quale si era dato spazio alla notizia della morte di Gianluca Simone, fratello minore di Paolo ed Emanuela: Gianluca Simone era deceduto in data 28.1.2000, all’età di 12 anni, a causa di un’influenza, fatale per il loro congiunto a causa della sindrome adreno-genitale, di cui il bambino era affetto … aggiungendo che anche i fratelli maggiori Paolo ed Emanuela soffrivano della sindrome adreno genitale». Nel confermare la sentenza del giudice di prime cure «nella parte in cui ha dichiarato che la divulgazione della notizia relativa allo stato di salute ed alla patologia ereditaria dei fratelli maggiori di Gianluca era del tutto avulsa dal contenuto dell’articolo e dal’informazione che il giornalista ha ritenuto di offrire», la corte di merito ha sottolineato come nella specie «la notizia era certamente vera, né si fa questione circa la continenza espressiva», laddove è viceversa «mancato del tutto l’interesse pubblico alla conoscenza delle patologie dei fratelli del bambino deceduto», in quanto «per i lettori sarebbe stato sufficiente sapere che il decesso a causa di un’influenza non celava, in ipotesi, forme pericolose di contagio o di virus pericolosi per la salute collettiva, bensì trovava causa nella personale, pregressa, patologia del deceduto». Pertanto, «l’interesse pubblico alla notizia del decesso di un dodicenne a causa di un’influenza, che aveva avuto conseguenze letali in quanto aveva colpito un bambino sofferente di una pregressa patologia, era soddisfatto in via esclusiva fornendo tale informazione. In tal modo, il giornalista aveva descritto e, contemporaneamente, delimitato l’ambito della vicenda, informando i lettori ed evitando il sorgere di allarmismi sulle cause e sulle ragioni dell’infausto evento, messo in relazione con la patologia che affliggeva Gianluca Simone». La diffusione da parte dell’odierno ricorrente «di informazioni relative alla salute dei fratelli di Gianluca -senza il loro consenso-», stigmatizza correttamente la corte di merito nell’impugnata sentenza, viceversa «non aveva nessuna attinenza con la notizia principale, era del tutto priva di interesse pubblico, bensì aveva il solo scopo di riferire circostanze in grado di catturare maggiormente l’attenzione del lettore».


8.1 A tale stregua, risulta «palese la violazione della normativa di cui al combinato disposto degli artt. 20 e 22 della Legge 675 del 1996, applicabili ratione temporis, i quali consentono la diffusione di notizie attinenti alla salute senza il consenso dell’interessato solo quando sono strettamente collegate al perseguimento delle finalità proprie della professione giornalistica: la divulgazione della notizia vera di interesse pubblico, fornita in modo continente». Del pari correttamente la corte di merito ha fatto altresì applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale in tema di privacy i limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti del personaggio pubblico, non potendo la notorietà di quest’ultimo affievolire i diritti dei primi ( v. Cass., 6/12/2013, n. 27381. Cfr. altresì Cass., 16/4/2015, n. 7755 ).


9. Con particolare riferimento al 3° motivo, a parte il rilievo che la lesione come nella specie di un diritto della persona costituzionalmente garantito comporta il risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato ( cfr. Cass., 31/7/2015n. 16222 ), come ad esempio nel caso di illecito trattamento dei dati personali, avendo in tal caso la vittima diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ), va osservato come la sussistenza della violazione del diritto alla riservatezza sia stata dalla corte di merito ritenuto nella specie senz’altro integrata, ben potendo d’altro canto in caso di inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt. 651 e 652 c.p.p., il giudice civile accertare incidenter tantum l’esistenza del reato, nei suoi elementi obiettivi e soggettivi ( v. Cass., 20/3/2017, n. 2117; Cass., 25/9/2009, n. 20684). Correttamente la corte di merito ha quindi conseguentemente riconosciuto in favore degli allora appellanti ed odierni controricorrenti Paolo ed Emanuela Simone il risarcimento del danno non patrimoniale rispettivamente subito. Ha al riguardo posto in rilievo che il «fatto illecito produttivo del danno si è verificato in un periodo della loro vita in cui, essendo in formazione la personalità del giovane, è molto importante e delicata l’attività sociale rivolta a stringere amicizie, rapporti sentimentali e sociali in genere» e «nella specie la notorietà del triste decesso del loro congiunto si è unita alla divulgazione della notizia della patologia di cui essi soffrivano, in tal modo potendo generare nei danneggiati il comprensibile timore di non essere accettati o di essere considerati “malati” all’interno della comunità in cui vivevano», sicché «la pubblicazione in esame ha avuto … l’attitudine a descrivere i fratelli Simone come dei soggetti in qualche modo “a rischio” di vicende analoghe a quella accaduta al loro fratello minore ed ha così potenzialmente scoraggiato relazioni amicali o sentimentali, a tutto loro danno», a fortiori in considerazione della circostanza che «chi vive in una piccola comunità è certamente interessato anche alle vicende locali» ed è interessato alla lettura di «quotidiani a tiratura locale, che informano con dovizia di particolari su quanto accade nella zona di diffusione del giornale», con conseguente «pervasività della notiziasoprattutto in ambito locale», giacché essa «non sarebbe stata altrettanto notata se fosse stata pubblicata su un quotidiano a tiratura nazionale», deponente per la conclusione che la notizia in argomento «ha verosimilmente raggiunto un gran numero di lettori, già attratti dalla notizia del triste decesso del bambino, con un effetto “moltiplicatore” della divulgazione di dati sensibili proprio nella cerchia di persone con cui abitualmente i fratelli Simone si sarebbero trovati in contatto».

10. Con particolare riferimento al 4° motivo va infine osservato che l’istanza di sospensione della esecutività dell’impugnata sentenza risulta ex art. 373, 2° co., c.p.c inammissibilmente proposta a questa Corte di legittimità, anziché al Presidente del collegio che l’ha emessa. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese forfettarie al 15%, ad esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.


Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2018.

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