lunedì, Marzo 18, 2024
Litigo Ergo Sum

Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596

commento breve a cura di Rossella Cuomo

Con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente tra le sezioni civili semplici relativo all’individuazione della parte processuale tenuta ad instaurare la procedura di mediazione obbligatoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Più precisamente, la quaestio iuris oggetto di acceso dibattito giurisprudenziale, è la seguente: nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto o del debitore opponente?

Sulla suddetta questione sono intervenute le Sezioni Unite con la pronuncia in esame.

Prima di analizzare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte è doveroso, per chi scrive, richiamare brevemente il dato normativo contenente la disciplina sulla mediazione.

Come è noto, la mediazione ha fatto ingresso nel nostro ordinamento con il D.lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

Essa viene definita come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Si tratta di uno strumento avente finalità deflattiva del contenzioso.

Contrariamente al lodo arbitrale, il mediatore non rende decisioni vincolanti, ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo.

La mediazione civile può essere obbligatoria, quando costituisce una condizione di procedibilità in giudizio, oppure facoltativa, quando è rimessa alla volontà delle parti.

E’ obbligatoria nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 29/2010: controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Tuttavia, lo stesso art. 5, al comma 4 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

La ratio sottesa all’esclusione della mediazione obbligatoria al procedimento monitorio risiede nel fatto che il procedimento per ingiunzione è caratterizzato da un contraddittorio differito, che mira a consentire al creditore di costituirsi rapidamente un titolo esecutivo.

Fatta questa breve premessa, si riportano i due orientamenti giurisprudenziali in contrasto (per ulteriori approfondimenti, si segnala: Mediazione e procedimento monitorio).

Secondo la Corte di Cassazione n. 24629/2015, gravava sul debitore opponente l’onere processuale di proporre istanza di mediazione, in quanto parte interessata all’instaurazione di un processo ordinario di cognizione. La conseguenza era che, in caso di mancata opposizione, il decreto ingiuntivo notificato avrebbe acquisito esecutorietà ed il passaggio in cosa giudicata.

Contrariamente al suddetto orientamento, vi era chi sosteneva che l’onere di proporre istanza di mediazione, in sede di opposizione, doveva ricadere sul creditore opposto, in quanto parte attrice in senso sostanziale.

L’intervento delle Sezioni Unite.

La Suprema Corte, investita della questione dalla Terza Sezione (cfr. ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12 luglio 2019) si è discostata dalla tesi condivisa da Cass. civ., n. 24629/2015 e ha affermato: <<nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo>>.

 

E’ possibile consultare il testo integrale della sentenza cliccando 19596_09_2020.

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