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Diritto e Impresa

Cass. civ., sez. VI , 14 luglio 2020, n. 14961

commento breve a cura di Rossella Cuomo

Con l’ordinanza n. 14961 depositata il 14 luglio 2020, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sui limiti alla prededuzione del credito qualora esso costituisca la realizzazione di un mero finanziamento assistito da ipoteca su immobili, in parallelo ad un finanziamento ponte autorizzato dal Tribunale ex art. 182-quinquies del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare).

 

                               CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14961

              REPUBBLICA ITALIANA
            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                        LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE            

                SEZIONE SESTA CIVILE 

 

              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO     Massimo                               –  rel. Presidente   –

Dott. SCOTTI    Umberto L.C.                         –  Consigliere  –

Dott. TRICOMI   Laura                                       –  Consigliere  –

Dott. MERCOLINO Guido                                 –  Consigliere  –

Dott. NAZZICONE Loredana                           –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

                     ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

         T.M., rappr. e dif. dall’avv. Giorgio Altieri, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Principessa

Clotilde n. 7, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Schiano di Pepe del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Regolo 12-d, presso lo studio dell’avv. Zosima Vecchio, come da mandato in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Genova 14/04/2017, n. 527/2017, in R.G. n. 12438/2016;

 

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 2 luglio 2020 dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo.

 

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. T.M. impugna il decreto Trib. Genova 14/04/2017, n. 527/2017, in R.G. n. 12438/2016 che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, proposta avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva negato ingresso alla propria domanda L. Fall. ex art. 182quater, di riconoscimento di credito di 250.000 Euro in prededuzione e per l’intero importo, limitando l’ammissione alla minore somma di 67.773,24 Euro in tale rango, nonchè per la restante parte (dunque, 182.226,76 Euro) in via ipotecaria, stante la garanzia su immobile;

2. l’insinuazione era avvenuta a titolo di credito in surroga, avendo il ricorrente ordinato alla propria banca (Credit Suisse) di prestare in favore di altra (Unicredit s.p.a.) la garanzia autonoma sino al predetto importo in relazione al mutuo ipotecario fondiario erogato in pool con altri istituti nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti in favore di (OMISSIS) s.p.a. (per la maggior somma di Euro 3,65 milioni), di cui la banca erogante assumeva in quota 412.000 Euro; a fronte dell’inadempimento del mutuo, la banca erogante escuteva la garanzia fino all’importo di 250 mila Euro, corrispondentemente addebitata sul conto originario del richiedente; fallita (OMISSIS) s.p.a., nei limiti del credito di surrogazione già spettante alla banca erogante e tenuto conto che questa aveva finanziato l’operazione L. Fall. ex art. 182quinquies (“in conformità a quanto previsto dal piano di concordato”) solo entro tale importo, era stata ammessa la somma in corrispondente prededuzione (stante la quota di finanza ponte riferita alla banca erogante, in pool, entro 67.773,24 Euro); mentre la differenza fra 250 mila Euro e la somma predetta, pur se versata dal T., poteva essere ammessa solo in via ipotecaria, perchè propria di mero finanziamento fondiario, assistito da ipoteca su immobili della società;

3. il tribunale così respingeva le eccezioni della curatela circa il difetto di legittimazione attiva dell’opponente (contraria al “fatto proprio” degli organi del fallimento, per via dell’ammissione al passivo di T., con ciò legittimato a rivalersi di quanto pagato a beneficio della società fallita), la dubitata titolarità del conto, da cui sarebbero provenuti i fondi (cifrato, ma in realtà riconducibile all’opponente), la supposta sovrapposizione del credito con quanto ammesso (con l’opposizione, T. si era limitato a rivendicare soltanto un diverso titolo di prelazione sull’ammontare del credito già ammesso al passivo dal giudice delegato) ed infine il titolo della rivalsa (l’operatività della surrogazione legale di T. nei diritti di Unicredit conseguiva all’ammissione già avvenuta);

4. in realtà, il finanziamento erogato in pool bancario alla società (OMISSIS), solo per una parte, come “finanza ponte” e agli effetti della L. Fall., art. 182-quinquies, comma 1, era stato finalizzato alla funzionalità dell’accordo di ristrutturazione, con una quota Unicredit di soli 67.773,24 Euro, a tale somma dovendo restare circoscritta la prededuzione; mentre il restante importo – come detto, di 3.050.000 Euro – era un finanziamento fondiario, garantito da ipoteca sugli immobili della società proponente l’accordo di ristrutturazione dei debiti L. Fall. ex art. 182bis, conseguendo che il credito da ammettersi in tale rango era solo per la differenza fra 250 mila Euro e la citata quota pro parte di Unicredit prededotta;

5. il ricorso è su un unico motivo e ad esso resiste con controricorso il fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione;

6. con il ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. Fall., art. 111, comma 2 e art. 182quater, comma 2, considerando che la garanzia autonoma prestata in favore della banca finanziatrice era stata rilasciata ed escussa in relazione ad un mutuo fondiario ipotecario erogato dalla banca nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, conseguendone l’erronea esclusione della prededuzione anche per il restante importo del suo credito, agendo T. in surroga.

DIRITTO

Considerato che:

1. il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, accanto a profili d’infondatezza; oltre ad alcuni apparenti disallineamenti degli istituti che hanno effettivamente operato nella vicenda (il decreto del tribunale contiene un richiamo al “piano di concordato”; solo il controricorso espone con chiarezza che la “ristrutturazione dei debiti non ebbe… successo” con fallimento della (OMISSIS)), risaltano i gravi limiti del ricorso che – nell’invocare la natura prededotta del finanziamento erogato alla società debitrice ed in relazione alla L. Fall., art. 182quater, omette del tutto di riportare in questa sede, almeno nei tratti essenziali e per i fini della disamina della clausola, sia il testo dell’accordo di ristrutturazione sia la relativa domanda, oltre ad ogni altra circostanza temporale determinante, indicando inoltre come e dove, oltre che quando, nel processo di merito tali circostanze siano state allegate e provate; si tratta di lacuna che preclude a questo Collegio, stante il grave limite di insufficienza e aspecificità della impugnazione, di valutare come assolto l’inquadramento istituzionale del finanziamento dal mero labile richiamo delle operazioni stesse “nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti”, non altrimenti identificato dalla pronuncia genovese e, già per tale ragione, necessitante di doverosa censura puntuale, in vista del superamento della citata genericità;

2. invero la condizione alla quale il legislatore ha subordinato la natura prededucibile dei crediti è, ai sensi innanzitutto della L. Fall., art. 182quater “la derivazione da finanziamenti, “in qualsiasi forma effettuati”, la cui concessione sia stata contemplata dall’accordo. Donde, rispettando questa condizione, e omologato l’accordo, i finanziamenti restano annoverabili tra quelli esecutivi, e i crediti afferenti debbono essere ammessi in prededuzione senza bisogno d’altro” (Cass. 2627/2018, 16347/2018); per contro, va ripetuto che, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella decisione impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare, per il principio di autosufficienza, in quale modo e in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22540/2006, Cass. n. 12992/2010, Cass. 1435/2013, Cass. 27568/2017);

3. nella fattispecie il finanziamento in questione, quale parte di una più complessa e contestuale sovvenzione attuata da un pool di banche, costituiva – secondo il dato negoziale letterale assunto dal giudice di merito – la realizzazione di un mero finanziamento assistito da ipoteca su immobili, in parallelo ad un finanziamento ponte autorizzato dal tribunale L. Fall. ex art. 182quinquies, nell’ambito – cioè prima dell’omologazione – dell’unico accordo di ristrutturazione, secondo una datazione della concessione degli eroganti del dicembre 2012; il che esclude l’applicabilità della L. Fall., art. 182quater, comma 1, oltre che – decisivamente e per come anticipato – per difetto di trascrizione della relativa parte programmatica, anche per la circostanza temporale, disputata e non chiarita; parimenti, non sembra venire in rilievo nemmeno la L. Fall., art. 182quater, comma 2, sia per i limiti di redazione del richiamo, sia per la mancata allegazione (oltre che prova) di ogni riferimento alla statuizione confermativa della prededuzione che sarebbe dovuta appartenere al provvedimento omologatorio del tribunale;

4. a sua volta la L. Fall., art. 182-quinquies (qui in rilievo come istituto riconosciuto dal tribunale per l’altra tranche di credito) prevede la prededuzione ai finanziamenti contratti dopo il deposito della domanda, a condizione che a) il debitore richieda l’autorizzazione al tribunale; b) il professionista titolato L. Fall. ex art. 67, comma 3, lett. d), individui il fabbisogno finanziario dell’impresa fino all’omologazione e attesti che tali finanziamenti sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori; c) il tribunale autorizzi il debitore a contrarre i finanziamenti (tale autorizzazione può avere ad oggetto anche la garanzia a corredo del finanziamento, quali pegni o ipoteche come pure, a seguito della riforma del D.L. n. 83 del 2015, la cessione dei crediti);

5. orbene, nemmeno l’astratto richiamo a questo secondo istituto – per la parte di credito non ammessa – può giovare al ricorrente, per via della totale pretermissione dei citati elementi fattuali, non riportati negli estremi essenziali; ed allora, controvertendosi su una vicenda non di finanziamento-ponte, bensì di finanziamento (da parte delle banche eroganti in pool, cui si sostituisce, per rivalsa, il garante T. ed in particolare Unicredit) di tipo esecutivo ed ai sensi della L. Fall., art. 182quater, si osserva che non appare idoneamente impugnata la ratio decidendi con cui il tribunale ha collegato il rigetto dell’opposizione allo stato passivo (per la prededuzione) alla non specialità di detto finanziamento; che sarebbe infatti stato effettuato a titolo di complessiva operazione fondiaria, con iscrizione d’ipoteca su immobili della società debitrice, ma separatamente rispetto alla descritta finanza-ponte, la sola tutelata dalla prededuzione per i creditori eroganti e perciò sulla base di un’autonomia del sostegno, come riportato – meno genericamente – anche in controricorso;

il ricorso è, pertanto, infondato; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.600 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

 

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