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Cass. civ., sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15680

commento breve a cura di Rossella Cuomo

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte è intervenuta in materia di esercizio del potere discrezionale, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 del Codice Civile, di liquidare il danno in via equitativa. Secondo i Giudici di Piazza Cavour “l‘esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa […] presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.

Orbene, dalla pronuncia in esame -emessa sulla scorta di precedenti decisioni (cfr. Cass. 17.10.2016, n. 20889; Cass. 8.1.2016, n. 127)- emerge che, per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la parte interessata non è sollevata dall’onere di allegare ogni elemento utile alla quantificazione del pregiudizio di cui possa ragionevolmente disporre (dunque non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento), dal momento che il potere attribuito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 del Codice Civile consiste nel colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso dando atto che, al di là della copia dei biglietti aerei, l’appellante principale non aveva fornito nessun ulteriore riscontro documentale. Infine, i Giudici hanno affermato che è da negare recisamente che alla diminuzione patrimoniale subita dall’attore e a causa dell’inadempimento della convenuta possa essere ricondotta l’indennità oraria di trasferta, poiché l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno di lucro cessante o da perdita di chance esige la prova che, nella specie, il ricorrente non ha fornito.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15680

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

      SEZIONE SESTA CIVILE

              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni                       –  Presidente   –

Dott. FALASCHI Milena                                          –  Consigliere  –

Dott. ABETE    Luigi                                               –  rel. Consigliere  –

Dott. TEDESCO  Giuseppe                                    –  Consigliere  –

Dott. SCARPA   Antonio                                          –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

                                       ORDINANZA      

sul ricorso 4681 – 2019 R.G. proposto da:

Avvocato               D.L.S., – c.f. (OMISSIS) – da se medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Magnagrecia, n. 13, presso il proprio studio.

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE s.p.a., – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato Maria Daniela Murgia e dall’avvocato Anna Maria Rosaria Ursino; elettivamente domiciliata in Roma, al viale Europa, n. 190, presso l’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8086/2018 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

          MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 12.2.2010 l’avvocato D.L.S. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma “Poste Italiane” s.p.a..

Esponeva che era stato incaricato per una controversia civile da trattarsi in Sardegna in data 20.10.2009; che aveva predisposto il fascicolo di causa con gli atti e documenti ed aveva provveduto il 14.10.2009 ad inoltrarlo tramite “(OMISSIS)” al proprio corrispondente in (OMISSIS), affinchè si costituisse e svolgesse le difese come da istruzioni allegate.

Esponeva che, acquisita notizia del mancato recapito del plico contenente il fascicolo, annullato ogni altro impegno, si era recato repentinamente ad (OMISSIS), al fine di consegnare di persona al corrispondente in loco la copia degli atti e documenti.

Esponeva che “Poste Italiane” avrebbe dovuto ex contractu recapitare il plico entro ventiquattro ore a decorrere dal 14.10.2019 e nondimeno che la consegna era stata eseguita dopo circa un mese.

Chiedeva che la convenuta fosse condannata a risarcirgli i danni subiti, correlati ai costi sostenuti per la trasferta ed il soggiorno in Sardegna nonchè ai mancati guadagni cagionati dall’assenza obbligata, protrattasi per due giorni, dal proprio studio.

2. “Poste Italiane” s.p.a. resisteva.

3. Con sentenza n. 23403/2011 l’adito tribunale dichiarava “la responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale, ma liquidava solo Euro 510,00 a titolo di danni” (così ricorso, pagg. 3 – 4); compensava nella misura di 1/2 le spese di lite e poneva a carico della convenuta la residua metà.

4. Interponeva appello l’avvocato D.L.S.. Resisteva “Poste Italiane” s.p.a.; esperiva appello incidentale.

5. Con sentenza n. 8086 dei 17.9/19.12.2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame principale, dichiarava inammissibile il gravame incidentale e compensava integralmente le spese del grado.

Evidenziava la corte che l’appellante principale si era limitato a produrre copia dei biglietti aerei e non aveva fornito prova alcuna dei pretesi maggiori danni nè degli asseriti mancati guadagni.

Evidenziava altresì che l’iniziale domanda era stata accolta solo in minima parte, sicchè correttamente il primo giudice aveva compensato parzialmente le spese di prime cure.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato D.L.S.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“Poste Italiane” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., e dell’art. 112c.p.c., e art. 115 c.p.c., comma 2.

Deduce che la corte d’appello ha fatto cattivo uso del potere di valutazione equitativa del danno, siccome siffatto potere deve tendere all’integralità del risarcimento.

Deduce inoltre che ben avrebbe potuto la corte di merito far ricorso alle presunzioni ancorate alla sua età ed alla necessità di vitto e alloggio connessa alla trasferta in Sardegna.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce che la corte distrettuale non ha valutato la condotta delle parti.

11. Il primo motivo è destituito di fondamento.

12. Non sussiste violazione alcuna dell’art. 112 c.p.c..

La corte territoriale – siccome si è anticipato – ha indubbiamente pronunciato, oltre che sull’an, sul quantum dei pretesi danni; ha pronunciato dunque “su tutta la domanda”, recte sul primo motivo dell’appello principale.

13. Parimenti non merita seguito la pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2.

Questa Corte spiega che il ricorso al fatto notorio, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; perciò l’esercizio, sia positivo che negativo, di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 18.7.2011, n. 15715; Cass. 19.8.2003, n. 12112; cfr., più di recente, Cass. (ord.) 20.3.2019, n. 7726, secondo cui il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza, le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche elementi valutativi, che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, attiene all’esercizio di un potere discrezionale; pertanto la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, può configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità).

Il ricorrente pertanto non ha margine alcuno per dolersi in questa sede (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9; cfr. memoria, pagg. 4 – 5) chè la corte capitolina non si sia avvalsa, ai fini della liquidazione in via equitativa del danno, del “notorio”.

“Notorio” correlato, per un verso, alle spese – altresì – di taxi, d’albergo, di ristorazione ed alla indennità oraria di trasferta inevitabilmente sostenute – si assume – a motivo della trasferta in Sardegna (le spese correlate alla trasferta aerea sono state risarcite in dipendenza dell’allegazione di copia dei biglietti aerei).

“Notorio” correlato, per altro verso, alla qualità del ricorrente di “professionista, noto ed avvocato con pluriennale esperienza, costretto ad allontanarsi (…) dal proprio Studio” (così memoria, pag. 3).

14. Analogamente non si delinea violazione alcuna degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c.. Ed in ogni caso l’impianto motivazionale che sorregge l’impugnato dictum, pur nella parte in cui è stato respinto il primo motivo dell’appello principale, è congruo ed esaustivo (cfr. Cass. 27.6.2001, n. 8807, secondo cui l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito; Cass. 16.6.1990, n. 6056).

15. Evidentemente questo collegio non può che reiterare l’insegnamento di questa Corte.

Tanto, ben vero, indipendentemente ed a prescindere dalle concrete fattispecie che lo hanno, ai fini della relativa formulazione, occasionato (non ha valenza alcuna, perciò, il rilievo espresso dal ricorrente alle pagg. 2 e 3 della memoria, secondo cui la pronuncia n. 20889 del 17.10.2016 di questa Corte “riguarda una fattispecie del tutto diversa e niente affatto paragonabile a quella inoltrata col ricorso in esame”).

Ossia l’insegnamento a tenor del quale l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. 17.10.2016, n. 20889; Cass. 8.1.2016, n. 127, secondo cui l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso; Cass. 7.6.2007, n. 13288; Cass. 18.11.2002, n. 16202).

16. Su tale scorta – se è vero, come è vero (si ribadisce), che la liquidazione equitativa importa che l’interessato non è sollevato dall’onere di allegare ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del pregiudizio e di cui possa ragionevolmente disporre – ineccepibilmente e congruamente la corte romana ha dato atto che, al di là della copia dei biglietti aerei, l’appellante principale non aveva fornito nessun ulteriore riscontro documentale.

Certo, nessuno dubita che “in Sardegna non si va a nuoto” (così memoria, pag. 5). E che una persona, viepiù se di settant’anni, abbia bisogno “di ristorarsi e di riposare” (cfr. ricorso, pag. 14).

E tuttavia non vi sarebbe stato alcun ostacolo all’allegazione da parte dell’appellante principale – in questa sede ricorrente – delle ricevute attestanti gli esborsi correlati all’utilizzo del taxi “per andata e ritorno dall’aeroporto di (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 9; così memoria, pag. 5), della ricevuta attestante l’esborso “per il soggiorno presso il Grande Hotel President di (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 9; così memoria, pag. 5), delle ricevute attestanti gli esborsi per il pranzo e per la cena (cfr. ricorso, pag. 9; cfr. memoria, pag. 5).

In pari tempo è da negare recisamente che alla diminuzione patrimoniale subita dal ricorrente a causa dell’inadempimento di “Poste Italiane” possa essere ricondotta l’indennità oraria di trasferta, computata, alla stregua del D.M. n. 127 del 2004, in Euro 3.300,00 (cfr. ricorso, pag. 9; cfr. memoria, pag. 5).

17. Evidentemente questo collegio non può che reiterare l’insegnamento di questa Corte in tema di risarcimento del “lucro cessante”.

Ossia l’insegnamento a tenor del quale l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. 13.7.2011, n. 15385; Cass. 11.5.2010, n. 11353).

18. Su tale scorta ineccepibilmente e congruamente la corte di seconde cure, in ordine ai pretesi mancati guadagni, ha puntualizzato che l’appellante non aveva dimostrato di aver “dovuto rinviare degli appuntamenti con altri clienti e questi, rimasti insoddisfatti di ciò, hanno deciso di non utilizzare più i suoi servigi” (così sentenza d’appello, pag. 6).

E difatti il ricorrente non può di sicuro addurre di aver assolto l’onere che gli gravava, di allegare elementi oggettivi e certi, idonei a dar ragione in termini, quanto meno, di elevata probabilità delle occasioni di guadagno perdute, facendo leva tout court sulla sua qualità di avvocato, noto professionista, con pluriennale esperienza, “costretto ad allontanarsi dalla propria sede e dal proprio Studio per due giorni, già da tempo destinati e programmati, soddisfare richieste di consulenze di rilievo avanzate da clienti degni di nota (…)” (così memoria, pag. 3).

L’avvocato D.L.S. indiscutibilmente avrebbe dovuto indicare in modo specifico e non già in maniera del tutto generica gli impegni lavorativi, “le consulenze di rilievo avanzate da clienti degni di nota”, cui avrebbe dovuto attendere nei due giorni in cui è stato costretto a recarsi e a permanere ad (OMISSIS).

Nè può, a giustificazione della sua inerzia probatoria, viepiù che ha riferito di “clienti degni di nota”, sic et simpliciter prospettare – con domande retoriche – che di certo non avrebbe potuto fornire riscontro, tramite la propria segreteria, dell’annullamento degli appuntamenti già fissati da tempo ovvero “delle vibrate proteste telefoniche di clienti turlupinati perchè i loro problemi (…) non sarebbero stati valutati nei tempi dovuti e programmati” (così memoria, pag. 4). Ed, ulteriormente, prospettare che appartiene ad una categoria, “gli avvocati, dei quali i magistrati ben conoscono abitudini, impegni, compensi e spese” (così memoria, pag. 4).

19. Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

20. Il ricorrente si duole propriamente per l'”ostinazione assurda e pretestuosa della parte convenuta che con pervicacia pretendeva l’applicazione di una normativa dichiarata illegittima costituzionalmente a più riprese” (così ricorso, pag. 4, ove, unicamente, viene esplicitato nei termini dapprima ed ora enunciati il secondo motivo di ricorso; l’analogo passaggio di cui al paragrafo 4.5, a pag. 10, si correla alle argomentazioni svolte con l’atto di appello).

21. E tuttavia “Poste Italiane” ha, in ogni caso, legittimamente e giustificatamente resistito in prime cure, se è vero, come è vero, che l’avversa pretesa risarcitoria, computata in ben Euro 10.000,00 (cfr. ricorso, pag. 12), è stata accolta in primo grado per un ammontare di gran lunga inferiore.

Nè rileva che l’iniziale attore avesse domandato – chiaramente in via subordinata – la condanna di “Poste Italiane” “ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa” (cfr. ricorso, pag. 12).

Evidentemente la convenuta ha dovuto correlare al maggior importo in primis ex adverso invocato – e che, nonostante e a dispetto della subordinata richiesta, si è continuato in appello e si continua in questa sede ad invocare – il proprio sforzo difensivo.

22. Non si delinea quindi violazione alcuna degli artt. 91 e 92 codice di rito, nè in seconde cure nè in prime cure.

Tanto più chè questa Corte spiega che, in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell’eventualità di accoglimento parziale dell’unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (cfr. Cass. 15.1.2020, n. 516).

23. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

24. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, D.L.S., a rimborsare alla controricorrente, “Poste Italiane” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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