venerdì, Aprile 19, 2024
Diritto e Impresa

Cass. Civ., sez. VI Civile, ord. 18 febbraio 2021, n. 4270, falcidiabilità dei crediti privilegiati e accordo di ristrutturazione dei debiti

Commento breve a cura dell’Avv. Nicola Pattacini

La massima

“L’art. 7 l. n. 3/2012, come modificata dall’art. 18 d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, consente di predisporre la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.” (Cass. Civ., sez. VI Civile – 1, ord. 15/12/2020 – 18/02/2021, n. 4270).

Il caso

Con ricorso alla Corte di Cassazione, F.M. si doleva del fatto che il Tribunale di Roma, anche in sede di reclamo, avesse negato l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato coi propri creditori ai sensi della L. n. 3 del 2012, artt. 7 e 9.

In particolare, riteneva il Tribunale di Roma “che il piano proposto, nel prevedere la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e di crediti in origine chirografari, viola […] le posizioni dei creditori privilegiati, ed è quindi inammissibile per manifesta ragione attinente alla relativa fattibilità giuridica”.

La motivazione

Con succinta motivazione la Suprema Corte ha ritenuto che la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Roma non sia condivisibile, poiché in contrasto con il tenore della norma di cui all’art. 7 L. n. 3 del 2012, come modificato dal del 2012, art. 18, convertito in L. n. 221 del 2012.

Infatti l’art. 7 L. n. 3/2012, alla luce delle modifiche introdotte con D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, prevede ora la possibilità di non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

L’ordinanza ricorda come già la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di confortare il tenore del riformato art. 7 L. n. 3/2012 con la pronuncia Cass. Civ. n. 26328/16: “E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Solo in questa ipotesi tassativa è consentito il soddisfacimento non integrale dei privilegiati e ciò deve risultare espressamente dalla proposta con la relativa attestazione dell’organismo circa l’incapienza del bene oggetto di garanzia.”.

Infine, con un rapido excursus la Corte ha richiamato l’evoluzione storica della norma (art. 7 L. n. 3/2012), che nella sua originaria formulazione escludeva la falcidiabilità del credito Iva, e degli ulteriori tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, per i quali era possibile la sola dilazione.

Tale particolare riguardo nei confronti del credito Iva costituiva il principale discrimine rispetto alla generale falcidiabilità dei crediti tributari in ambito di concordato preventivo.

La differenziazione è tuttavia venuta meno con la pronuncia C. Cost. n. 245/19 con cui è stato espunto dal corpo dell’art. 7 L. n. 3/2012 ogni riferimento all’Iva, che pertanto oggi, analogamente a quanto accade nel concordato preventivo, è suscettibile di soddisfazione non integrale anche nell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Alla luce della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, risulta del tutto evidente l’errore in cui è incorso il Tribunale di Roma, che ha negato l’omologazione dell’accordo, ritenendo, erroneamente, inviolabile la posizione dei creditori privilegiati.

Correttamente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha quindi cassato il provvedimento impugnato, rinviando al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché si pronunci sul reclamo avverso il diniego all’omologazione, uniformandosi ai riportati principi di diritto.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE

– 1, ORDINANZA 15 DICEMBRE 2020 – 18 GENNAIO 2021, N. 4270

REPUBBLICA ITALIANA

Presidente Scaldaferri – Relatore Terrusi

Rilevato che:

F.M. ricorre per cassazione contro il decreto col quale il Tribunale di Roma ne ha respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi della L. n. 3 del 2012, artt. 7 e 9;
l’O.c.c., in persona del professionista designato avv. Palmieri, non ha svolto difese.

Considerato che:

  1. – dal decreto si evince che la proposta di accordo aveva contemplato la falcidia dei crediti erariali privilegiati diversi dall’Iva, con pagamento in misura dell’8% del totale e la riduzione al chirografo della parte residua, e inoltre il pagamento generale dei crediti chirografari al 7%;
    II. – il tribunale ha respinto il reclamo ritenendo ostativa la prevista falcidia dei crediti privilegiati, a prescindere dalla prospettata precedenza temporale dei pagamenti a essi riferibili;
    III. – con l’unico motivo il ricorrente si duole della pronuncia perché la ritiene assunta in violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 Cost., degli artt. 2740 e 2741 c.c., e della L. n. 3 del 2012, artt. 8, 11, e 12; in sintesi, sostiene non essersi considerata, da un lato, l’evoluzione del quadro giurisprudenziale in materia, teso a consentire (dopo C. giust. 7-4-2016, causa C-546/14) anche per il concordato preventivo il pagamento parziale del debito Iva, ove migliore rispetto al trattamento ottenibile nell’ambito del fallimento; e dall’altro che nella concreta fattispecie il piano di ristrutturazione aveva rappresentato l’importo massimo recuperabile dal debitore nelle condizioni date, non esistendo alcun patrimonio liquidabile ed essendo invece il parziale pagamento dei crediti dipendente dalla sola possibilità del debitore di continuare a lavorare;
    IV. – il ricorso è manifestamente fondato;
    il tribunale di Roma ha respinto il reclamo ritenendo che il piano proposto, “nel prevedere la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e di crediti in origine chirografari, viola pertanto le posizioni dei creditori privilegiati, ed è quindi inammissibile per manifesta ragione attinente alla relativa fattibilità giuridica”;
    tale affermazione, argomentata con riferimento ai principi in materia di privilegio generale operanti indistintamente su tutti i beni del debitore, è in contrasto con la previsione della L. n. 3 del 2012, art. 7, come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 18, convertito in L. n. 221 del 2012, la quale consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
    ben vero questa Corte ha già avuto modo di riconoscere una tal possibilità, a condizione che dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (v. Cass. n. 26328-16);
    il tenore della normativa dettata per l’accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile conforta l’orientamento, essendo stabilita la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari;
    V. – occorre precisare che, nella sua stesura originaria, la norma escludeva la falcidia in riferimento al regime dell’Iva (oltre che per gli altri crediti descritti dalla disposizione), e in ciò costituiva il principale tratto di differenziazione rispetto al regime del concordato preventivo;
    codesto tratto di differenziazione è stato infine eliminato per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 7, comma 1, terzo periodo, giustappunto ” limitatamente alle parole: “all’imposta sul valore aggiunto” ” (v. C. Cost. n. 245-19);
    nella fattispecie neppure è necessario indugiare su codesto aspetto, poiché il tribunale ha premesso che l’accordo aveva prospettato la falcidia dei privilegiati crediti erariali “diversi da quelli relativi all’Iva”;
    ne segue che il decreto deve essere cassato;
    VI. – segue il rinvio al medesimo tribunale di Roma affinché, in diversa composizione, rinnovi l’esame uniformandosi al principio di diritto sopra esposto;
    il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.

Nicola Pattacini

Avvocato civilista interessato di diritto commerciale e fallimentare. L'avv. Pattacini ha conseguito la laurea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, nella sessione straordinaria dell'a.a. 2015/2016, discutendo una tesi in diritto commerciale dal titolo "La responsabilità del socio nella trasformazione" - relatore prof. avv. Sido Bonfatti - con votazione finale di 105/110. L'avv. Pattacini  è studente per l'a.a. 2020/2021, presso la School of Law dell'Università LUISS - Guido Carli di Roma, del master di II livello in diritto di impresa.

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