venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. I, 16 settembre 2022, n. 34388 sui colloqui dei detenuti in regime di cui all’art. 41-bis O.P. con i figli minori

La massima.

Per i detenuti in regime di cui all’art. 41-bis O.P. (c.d. carcere duro) i colloqui possono avere luogo, senza vetro divisorio, soltanto nel caso in cui avvengano con i figli e i nipoti in linea retta, minori di 12 anni (Cass. Pen., Sez. I, 16.09.2022, n. 34388)

Il caso

La sentenza origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore del detenuto in espiazione pena in regime di cui all’art. 41-bis O.P., contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo, proposto avverso il provvedimento di rigetto del reclamo emesso dal Magistrato di sorveglianza in ordine al diniego della Direzione dell’Istituto penitenziario di poter effettuare colloquio senza vetro divisorio, con figli minori di 13 e 8 anni.
Il gravame si basava sull’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 18, comma 3, O.P. e 37 Regolamento di esecuzione con correlato vizio di motivazione.
In particolare, si evidenziava che le restrizioni imposte dall’Amministrazione ai detenuti in regime di carcere duro devono, invero, essere sempre proporzionate rispetto alle finalità di sicurezza ed ordine pubblico, con necessità di armonizzarle alla previsione di cui all’art. 8 CEDU.
Impedire al minore di anni tredici o quattordici di avere contatto diretto con il proprio genitore ristretto, significa ledere il diritto del minore ad una crescita equilibrata e sana, lesione idonea a provocare traumi, in aperto contrasto con la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia ratificata in Italia nel 1991.

La motivazione

la Corte, nel ritenere infondato il ricorso, richiama l’orientamento di legittimità, ormai consolidato, secondo cui: “In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., è legittima la disposizione dell’Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell’art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, preveda che il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio solo nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio o i nipoti in linea retta, minori di 12 anni oppure, con le cautele ordinarie, nel caso di parenti e affini entro il terzo grado”.
I colloqui sono garantiti anche dal punto di vista costituzionale (artt. 29,30 e 31 Cost) e dalla normativa europea (art. 8 Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo), sicché le limitazioni all’esercizio dello stesso vanno previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui.
Ed in tal senso, infatti, il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis O.P., ai quali si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi.
Tuttavia, l’art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 prevede che il colloquio possa avere luogo, senza vetro divisorio, soltanto nel caso in cui esso avvenga con i figli e i nipoti in linea retta che siano minori di 12 anni.
In tal senso la Suprema corte ha affermato che: “Si tratta di scelta organizzativa dell’Amministrazione penitenziaria che risponde all’esercizio non irragionevole della discrezionalità propria della stessa, connessa all’esigenza di non pregiudicare il controllo per effetto di una eccessiva dilatazione della platea dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto alle cautele ordinarie previste dalla richiamata disposizione legislativa, ovvero in locali muniti di vetro divisorio (Sez. 1 n. 28260 del 9/4/2021, Mangione, Rv. 28175). Rispetto a detta esigenza, non si ravvisa alcun contrasto con i principi della giurisprudenza convenzionale, i quali hanno riconosciuto la legittimità di misure restrittive, anche incidenti sulle relazioni familiari, ove gli incontri con i congiunti possano essere utilizzati quale veicolo di trasmissione di ordini ed istruzioni all’esterno degli istituti penitenziari e quando, dunque, dette misure siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità preventive connesse alla prevenzione di reati (Cedu, 19 gennaio 2010, Montani c. Italia; Cedu, Grand Chambre, 17 settembre 2009, Enea c. Italia; Cedu, 12-1-2010, Mole c. Italia, quest’ultima in merito alla presenza del vetro isofonico per separare fisicamente il detenuto dai familiari)
Conseguentemente la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

La sentenza è qui disponibile Cass. Pen., Sez. I, 16.09.2022, n. 34388

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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